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Uno dei quesiti che di frequente viene posto ad un professionista che lavora in campo edile, è relativo al giudizio sulla qualita' dell'opera eseguita da parte dell'impresa.
Numerose situazioni di conflitto si possono risolvere con un po' di buon senso senza ricorrere a costose e lunghe controversie legali che alla fine lasciano scontente ambedue le parti.
I difetti che più frequentemente sono contestati, sono maggiormente quelli estetici, perché all'occhio attento di chiunque appaiono evidenti, cosa ben diversa per i difetti tecnici progettuali, per i quali occorre l'intervento di un professionista specializzato per stabilire cause e danni conseguenziali.
Nel caso dei difetti tecnici, è necessario che essi vengano tempestivamente evidenziati, per poter evitare di compromettere in seguito le opere successive, ripristinando a regola d'arte lo stato dei luoghi.
Ad esempio una parete eseguita in SIPOREX priva dell'apposita retinatura di rinforzo disposta sulle connessure di collegamento, provocherà inevitabilmente in seguito alle sollecitazioni che la parete dovrà sopportare, delle lesioni e sconnessioni successive dei blocchi.
Per quanto riguarda i difetti estetici come ad esempio avvallamenti nell'intonaco, microfessurazioni delle pareti attintate, imbarcature delle finiture in legno ecc., il committente può optare per due soluzioni: o un intervento di riparazione che riporti l'opera in condizioni soddisfacenti, o in alternativa se tale intervento riparatorio, dovesse comportare maggiori disagi al committente come ad esempio un prolungamento oltre certe scadenze dei lavori, può optare per una ritrattazione del prezzo d'esecuzione dell'opera mal eseguita.
Ad aiutarci nell'individuazione di ciò che è considerato difetto costruttivo e cosa invece rientra nella tolleranza, ci sono le norme vigenti, riferite ai professionisti giurati nominati dall'autorità giudiziaria nel caso in cui si dovesse optare per una citazione per danni nei confronti dell'impresa esecutrice delle opere.
Occorre tener presente prima di inoltrarsi per le vie giudiziarie, che la normativa stessa prevede che la vista di un difetto a occhio nudo, nella fattispecie la non planarità di un intonaco, deve essere individuabile da un'osservazione naturale della facciata e non traguardando una superficie da spigolo a spigolo.
Inoltre, un'eventuale ombreggiatura naturalmente visibile in facciata, causata da una non planarità della superficie, sarà da considerare certamente con più attenzione ma qualora rientrasse nelle tolleranze stabilite dalla normativa, non sarà da ritenersi quale difetto estetico, così come riportano le norme DIN 18550, parte 2.
Sempre restando nel campo delle fessurazioni o cavillature in facciata, su pareti e tramezzi vari, è importante in ogni caso, conoscere la loro natura prima di prendere qualsiasi decisione a favore o meno dell'azione giudiziaria.
Può capitare infatti che una cavillatura che noi riteniamo eccessiva, rientri nella tolleranza prevista dalle norme in materia, in virtù del tipo di lavoro effettuato, pertanto non comportanto particolari conseguenze, non necessita di intervento riparatorio.
La superficie dell'intonaco dovrebbe essere priva di crepe, cavillature singole simili allo spessore di capelli, non sono contestabili perché non influenzano il valore tecnico dell'intonaco.
Da contestare invece sono singole crepe irregolari > 0,2mm, visibili a ragnatela irregolare e crepe nei vari strati di muratura.
In conclusione si può dire che è fondamentale affidare i lavori a ditte di provata competenza, preoccupandosi inoltre di affidare la direzione degli stessi, ad un nostro tecnico di fiducia, che verrà pagato solo dal committente, allo scopo di avere la tranquillità di vedere svolti i lavori a perfetta regola d'arte nel nostro solo ed esclusivo interesse.
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