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Contestazione e prova dei consumi eccessivi del contatore

Nei giudizi sui consumi eccessivi in bolletta, un passaggio delicato attiene al corretto esercizio dell'onere probatorio. Vediamo qui due recenti provvedimenti.
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Consumi eccessivi in bolletta: cosa fare?


Calcolo consumi eccessiviIl conteggio dei consumi eccessivo è sicuramente una delle cause di maggior contrasto tra consumatori e società somministranti.

Qui ci occupiamo in particolare della fornitura di energia elettrica e gas e di alcui recenti provvedimenti in materia.

La nostra esperienza quotidiana ci insegna che prima o poi, nella vita di un consumatore arriverà una bolletta salatissima!
Scherzi a parte, cosa fare in questi casi?

Con specifico riferimento alla fornitura di energia e gas attualmente la legge prevede, prima del giudizio, alcuni passaggi stragiudiziali: quindi, volente o nolente, anche il più bellicoso dei consumatori dovrà prima di rivolgersi al giudice e tentare la via extragiudiziale.

In ogni caso, diciamo che il tentativo bonario è spesso consigliabile: consente infatti di vedere soddisfatte le proprie richieste, o almeno una parte di quelle in poco tempo, pochi rischi e pochi costi.

Certamente, però, nella maggior parte dei casi il raggiungimento di un accordo stragiudiziale comporta l'accettazione di un compromesso.

I pro e contro della situazione vanno verificati caso per caso anche con il proprio avvocato.

E allora ricordiamo che anche per le controversie relative a forniture di energia elettrica e di gas dal 1 gennaio 2017 è obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione prima di agire in giudizio. Detto tentativo può essere esperito solo dopo avere proposto reclamo alla società e siano passati cinquanta giorni senza risposta. Nel caso in cui sia pervenuta la risposta, non è necessario aspettare cinquanta giorni per procedere eventualmente alla fase successiva.

Alla mediazione si deve procedere entro un anno dalla data di invio del reclamo.

Su ogni dettaglio si invita a visionare il sito dello sportello per il consumatore istituito dall'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.


Consumi eccessivi e azione giudiziale


Consumo di energia elettricaSe dopo i tentativi extragiudiziali la situazione non si sarà ancora risolta, bisognerà valutare se proseguire con l'azione giudiziale.

Un aspetto fondamentale sin da subito, ma certamente irrinunciabile nella fase giudiziale, attiene all'esercizio corretto dell'onere probatorio.

Ai sensi infatti dell'art. 2697 c.c. la norma generale è che chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve dimostrare

i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 co.1, c.c.)
a sua volta
chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (art. 2697 co.2, c.c.).


Tale principio, per quanto qui interessa, nel caso delle contestazioni delle misurazioni a mezzo contatore è mediato dall'applicazione del cosiddetto concetto di presunzione semplice di veridicità: in sostanza, quanto affermato dall'impresa nella fattura è considerato vero se non è contestato.

Come vedremo da qui a poco, proprio nella materia della contestazione dei consumi eccessivi riportati nelle fatture l'esercizio della contestazione della misurazione e dell'onere della prova, all'atto pratico, è un percorso tutt'altro che lineare.

Sull'argomento si sono espressi di recente, con differente esito, alcuni provedimenti giudiziali: l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7045 del 2018 e la sentenza dalla Corte d'Appello di Roma n. 569 del 2018, di cui qui daremo brevemente conto.

Per una migliore comprensione del testo premettiamo che i contratti di cui parliamo rientrano nella categoria dei contratti di somministrazione, i quali sono descritti nel codice civile come i contratti con cui

una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.).



Il fruitore deve contestare correttamente


Il fruitore deve correttamente contestare i consumi e il funzionamento del contatore.

Questo sembra essere il principio intorno a cui ruota l'ordinanza n. 7045 del 2018 della Corte di Cassazione.Con riferimento a un contratto di somministrazione di energia elettrica, la Corte conferma la decisione del tribunale di condanna del consumatore al pagamento di una determinata somma nei confronti dell'impresa e di compensazione delle spese di giudizio e condanna il consumatore al pagamento delle spese del grado di legittimità.

Contestazione consumi eccessivi

La sentenza afferma, per quanto qui interessa, che la decisione è basata su una prova acquisita al giudizio, data dalla fattura, a fronte della quale il consumatore non ha adeguatamente contestato nè i consumi in essa indicati, nè il funzionamento del contatore.

Nell'affermare tale decisione la Corte fa riferimento al principio, già affermato in precedenza (ad es. dalla stessa Corte nella sentenza 23699/2016), secondo cui nei contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi effettuata a mezzo del contatore è assistita da

presunzione semplice di veridicità Cass. 7045/2018).


Ciò vuol dire che, in caso di contestazione dei consumi rilevati, al somministrante spetta di dare prova del corretto funzionamento del contatore; mentre a chi contesta quei consumi spetta di dare prova che l'eccessività dei consumi contestati è da ricondursi a fattori esterni al suo controllo, che egli, anche con un'attenta custodia dell'impianto, non avrebbe potuto evitare, ovvero di avere vigilato con adeguata diligenza affinché soggetti terzi non alterassero il normale funzionamento del contatore o aumentassero i consumi.

Consumo di gas

Nel caso di specie era successo che l'impresa somministrante, una volta convenuta, durante il giudizio di primo grado aveva rettificato le precedenti fatture riducendo gli importi richiesti.
Il giudice aveva ritenuto equo compensare le spese.

Da parte sua, il consumatore, evidentemente non contento non aveva però contestato anche la fattura di rettifica, ma solo le precedenti, inoltre, si era limitato ad affermare (solo) che il display del misuratore era guasto, non il suo funzionamento.


Prova del corretto funzionamento del contatore


Esito diverso nella sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma n. 569 del 2018 con riferimento a un contratto di somministrazione del gas.

In tale provvedimento il giudice richiama il principio espresso in ambito telefonico dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10313/2004, secondo cui, ove le risultanze dei contatori siano contestate, è onere del somministrante dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta.

La Corte osserva che invece, nel caso de quo, mentre da un lato la somministrante non ha dato prova del corretto funzionamento del contatore, al contempo è pacifico che il contatore funzionava su quattro e non, come avrebbe dovuto, su cinque cifre e nel corso della controversia avrebbe dovuto essere sostituito.

La Corte afferma poi che l'impresa somministrante, appellante nel grado deciso dalla sentenza in commento, dopo avere ricevuto la contestazione della bolletta evidentemente anomala, non ha fornito la prova di cui aveva l'onere, nè in primo nè in secondo grado, dove l'appellante, come ha diverse volte sancito la Corte di Cassazione,

indipendentemente dal riparto dell'onere probatorio nel primo grado del giudizio - è onerato della prova dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione (Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498; Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2013, n. 3033) (C.te App. Roma 569/2018).


Diversamente dal giudizio su citato, la sentenza di appello contiene la condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali.

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