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L'usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui; il bene sul quale viene costituito l'usufrutto può essere un bene immobile. Anche se l'usufrutto conferisce al titolare del diritto il godimento della cosa, questa rimane di proprietà del soggetto che l'ha ceduta, definito nudo proprietario.
Le facoltà spettanti al proprietario saranno dunque ridotte e limitate, a beneficio dell'usufruttuario.
Unico limite in capo all'usufruttuario è il rispetto della destinazione economica del bene, come determinata dal proprietario.
In caso di cessazione dell'usufrutto il proprietario recupererà le piene facoltà di godimento e di disposizione del bene.
L'usufrutto si costituisce per effetto di disposizione di legge (usufrutto legale) o per atto tra vivi (contratto di usufrutto). È inoltre consentito l'acquisto dell'usufrutto mediante usucapione.
Per quanto concerne la durata, si segnala che l'usufrutto può essere a tempo determinato, in base alla data fissata nel contratto. Diversamente il diritto di usufrutto si estingue con la morte dell'usufruttuario.
Come sopra anticipato l'usufruttuario ha il diritto di godere del bene sul quale si costituisce l'usufrutto, nel rispetto della destinazione economica data al bene dal nudo proprietario.
Godere della cosa significa trarne ogni utilità, facendone propri i frutti naturali e civili.
L'usufruttuario può concedere in locazione l'immobile, percependo i canoni relativi.
In caso di lesione dei suoi diritti, può agire direttamente davanti all'autorità giudiziaria, senza eventuali autorizzazioni da parte del nudo proprietario.
L'usufruttuario fa proprie tutte le accessioni della cosa e ha diritto ad un'indennità in caso vengano apportati dei miglioramenti che risultino presenti sul bene al momento della cessazione dell'usufrutto. Segnaliamo inoltre che possono essere da lui eseguite delle addizioni che non modifichino la destinazione economica della cosa.
Quali sono gli obblighi a carico dell'usufruttuario? Innanzitutto l'obbligo di restituzione del bene oggetto del suo diritto, alla scadenza, qualora l'usufrutto non sia vita natural durante.
Egli deve godere della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto della destinazione d'uso del bene. Qualora invece l'usufruttuario ponga in essere comportamenti tali da modificare la destinazione dell'immobile, sarà inadempiente e tenuto al risarcimento del danno che possa derivare al nudo proprietario. Il danno può anche essere risarcito in forma specifica, con il ripristino dello stato dei luoghi precedente.
Una domanda frequente è chi debba sostenere le spese relative all'immobile in caso di usufrutto: il nudo proprietario o l'usufruttuario? La ripartizione di tali spese infatti è molto spesso motivo di controversie.
I criteri di suddivisione delle spese relative all'immobile oggetto di usufrutto, tra nudo proprietario e usufruttuario è stabilita dal codice civile che, all'articolo 1004 stabilisce quanto segue:
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione. Art. 1004 cod. civ.
Quali sono dunque le spese spettanti all'usufruttuario? Sono da lui dovute le spese relative all'amministrazione e manutenzione ordinaria del bene. Si tratta degli oneri dovuti per la custodia, amministrazione e gestione del bene.
Allo stesso modo spettano all'usufruttuario le spese relative alle riparazioni o manutenzione straordinarie che si sono rese necessarie per non aver adempiuto ai doveri connessi all'amministrazione ordinaria, per incuria o negligenza. L'usufruttuario, avendo il diritto di godere del bene, è tenuto a provvedere a tutti i lavori finalizzati alla conservazione della cosa nella sua materialità.
Sono a carico del nudo proprietario le opere riguardanti la struttura e la destinazione della cosa.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 1005 del codice civile:
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie. Art. 1005 cod. civ.
Spettano al proprietario le riparazioni straordinarie. Egli dovrà pertanto garantire la stabilità dei muri maestri, sostituire travi, tetti, solai, muri di sostegno. L'usufruttuario dovrà pagare al nudo proprietario gli interessi delle somme corrisposte per l'esecuzione delle riparazioni straordinarie.
Nel caso in cui il nudo proprietario si rifiuti di far eseguire le riparazioni straordinarie resesi necessarie, potrà provvedere al suo posto l'usufruttuario stesso. Egli avrà diritto al rimborso della spesa sostenuta, senza alcun interesse, ma potrà trattenere l'immobile a garanzia della restituzione delle somme.
Al di fuori delle spese descritte dal codice civile come straordinarie, la qualificazine della tipologia di spesa spetta al giudice di merito, che dovrà valutare se l'intervento si è reso necessario per condotta negligente imputabile all'usufrutturaio.
Abbiamo esaminato le norme che disciplinano i rapporti interni tra nudo proprietario e usufruttuario, in ambito di ripartizione delle spese. Ma quali sono le norme da prendere in considerazione nei rapporti esterni con altri enti, come in caso di spese condominiali?
Dopo la Riforma del condominio (Legge 220/2012), la questione delle spese condominiali viene trattata dalle disposizioni di attuazione del codice civile. Partiamo dal presupposto che il pagamento delle spese condominiali spetti non solo al proprietario dell'immobile ma anche al titolare di un diritto reale.
Ne consegue che l'amministratore di condominio potrà chiedere il pagamento degli oneri condominiali anche all'usufruttuario.
In caso di mancato versamento delle somme dovute, potrà agire per il recupero del credito, come previsto dalla legge nei casi di morosità del condomino.
L'usufruttuario sarà pertanto il destinatario del decreto ingiuntivo domandato dall'amministratore all'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 63 disp att cod civ.
Da sottolineare, tuttavia, che in virtù dell'articolo 67 disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato a seguito della Riforma del condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013, l'amministratore potrà agire anche nei confronti del nudo proprietario per l'intera somma, in forza dell'obbligazionesolidale tra loro esistente.
Si evidenzia il contrasto di posizioni rispetto all'orientamento giurisprudenziale prima predominante, che escludeva la solidarietà passiva tra proprietario e usufruttuario.
Secondo tali interpretazioni dei giudici, gli oneri condominiali spetterebbero al solo nudo proprietario, salvo il diritto alla rivalsa nei confronti dell'usufruttuario in merito alle spese di carattere ordinario.
Gli effetti di questa nuova impostazione sono rilevanti perché la norma consente all'amministratore di condominio di rivolgersi al debitore che ritiene più solvibile.
Abbiamo visto che, qualora un genitore decida di concedere in usufrutto una casa al figlio, sarà quest'ultimo a doversi occupare delle spese. Spetteranno al figlio tutte le spese di manutenzione, gli oneri condominiali, le bollette, ecc. Ma qual è la situazione per quanto concerne le tasse sulla casa? Chi paga ad esempio Imu, Tasi e Tari?
L'Imu di una casa in usufrutto deve essere versata dalla persona che realmente gode dell'abitazione e non dal nudo proprietario. Tale principio trova sempre attuazione, a prescindere dal fatto che il titolare dell'usufrutto utilizzi o meno la sua abitazione.
Qualora vi siano più usufruttuari sullo stesso immobile, l'imposta è dovuta da ciascuno, in base alle rispettive quote. Ciascuno risponde per la sua parte poiché nella fattispecie non vi è un'obbligazione solidale.
Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate dovrà rivolgersi ad ognuno per il pagamento, non potendo pretendere da uno degli usufruttuari l'estinzione dell'intero debito.
Vediamo cosa succede in merito alla Tasi e alla Tari, quando su un immobile è stato costituito il diritto reale di usufrutto.
Per quanto concerne la Tari, anch' essa è dovuta dall'usufruttuario.
Qualora vi siano più usufruttuari, essi saranno obbligati in solido dinnanzi all'Ente cui spetta la riscossione dell'imposta (il Comune). Il Comune potrà pertanto richiedere ad uno solo degli usufruttuari il pagamento dell'intera somma. Spetterà a quest'ultimo rivalersi sugli altri per richiedere il rimborso della parte da essi dovuta.
Stesso discorso deve farsi in caso di pagamento della TASI (imposta sui servizi indivisibili), dovuta dall'usufruttuario secondo le delibere comunali. Qualora vi siano più usufruttuari ad occupare l'immobile, saranno debitori in solido.
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