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Usufrutto: atto di donazione e sua revoca

Mediante donazione si può cedere l'usufrutto o donare la nuda proprietà con riserva di usufrutto per sè o per altri. Tale atto, a certe condizioni è revocabile.
Pubblicato il

Donazione e usufrutto


Il diritto di usufrutto può essere ceduto o costituito con atto di donazione?

Prima di rispondere premettiamo alcuni cenni sull'atto di donazione e sul diritto di usufrutto.

Cessione o costituzione di usufrutto

L'atto di donazione è disciplinato dagli artt. 769 e ss. del codice civile.

Si tratta sostanzialmente di un atto di liberalità, di un contratto nel quale, appunto per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a suo favore di un proprio diritto oppure assumendo nei suoi confronti un'obbligazione (v. art. 769 c.c.).

La donazione deve essere redatta per atto pubblico, dunque da un pubblico ufficiale, e deve essere accettata, anche con atto successivo, ma ha effetto solo dalla ricezione da parte del donante della notifica dell'accettazione (v. art. 782 c.c.).

Si tratta di un contratto che può essere a effetti reali, dove cioè l'effetto, che si produce con la prestazione del consenso, è il trasferimento oppure la costituzione di un diritto, oppure a effetti obbligatori, qualora si assume un obbligo verso qualcuno.

La donazione di usufrutto appartiene alla prima categoria.

L'usufrutto è un diritto reale, disciplinato dagli artt. 978 e ss. c.c. e consiste nel diritto di godere di una determinata cosa, rispettandone la destinazione economica, traendo dalla cosa ogni utilità (v. art. 981 c.c.).

Gli atti che costituiscono o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili devono essere redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere trascritti presso i pubblici registri.


Donazione e usufrutto


Mediante donazione, l'usufrutto può essere ceduto (se già esistente), oppure costituito (se creato ad hoc, diciamo così).

Donazione e usufrutto

La cessione dell'usufrutto è prevista dall'art. 980 c.c., secondo il quale:

L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
La cessione dev'essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario (art. 980 c.c.)


La costituzione può invece avvenire mediante riserva di usufrutto di un bene donato a favore del donante o per altri (dopo di lui, altri che possono essere anche più persone, ma non successivamente) (v. art.796 c.c.).

Si è statuito che In tale secondo caso abbiamo due donazioni: una riguardante la nuda proprietà, l'altra riguardante l'usufrutto (v. Trib. Napoli 17.05.2006).


Revoca della donazione


La legge disciplina i casi in cui la donazione può essere revocata.

In particolare, le relative norme sono contenute negli artt. 800 e ss. c.c.

La donazione può essere revocata in caso di ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

L'ipotesi dell'ingratitudine è descritta dall'art. 801 c.c., che, nel rimandare ad altre norme, prevede in sostanza che integrano l'ingratitudine che legittima la revoca della donazione: l'omicidio, o tentato omicidio del donante, del coniuge, o di un discendente, o un ascendente, salvo casi di esclusione della punibilità (es. legittima difesa); il compimento, a danno di tali persone, di un fatto per cui la legge prevede l'applicazione delle disposizioni sull'omicidio; l'avere denunciato una di tali persone per un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia viene dichiarata calunniosa in giudizio penale, oppure l'aver testimoniato contro le stesse persone imputate dei predetti reati, se la testimonianza viene poi dichiarata falsa in giudizio penale; l'essersi resi colpevoli d'ingiuria grave verso il donante o l'aver dolosamente danneggiato il suo patrimonio o non avere prestato gli alimenti (dovuti ai sensi degli artt. 433 e 436 c.c.).

Sono irrevocabili le donazioni remuneratorie (cioè effettuate per gratitudine, riconoscimento di meriti o remunerazione ex art. 770 c.c.) o in riguardo di un determinato matrimonio (v. art. 805 c.c.).


Revoca della donazione e usufrutto


Le norme sulla revoca della donazione trovano applicazione anche nei casi di donazione di usufrutto?
Sì, la risposta è affermativa.

Innanzitutto teniamo presente che è possibile la revoca della donazione della nuda proprietà, con conseguente riunione in capo alla stessa persona dell'usufrutto e della proprietà e, dunque, l'estinzione dell'usufrutto (v. art. 1014 c.c.).

La donazione può essere revocata se, ove sia previsto un onere a carico del donatario, questo non sia adempiuto (c.d. donazione modale, di cui all'art. 793 c.c.):
Così, ad esempio, è stato deciso dal tribunale di Cagliari (sent. n. 1421/2016) in un caso di donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto da parte di un genitore nei confronti del figlio con l'onere da parte di questi di prendersi cura di lui: non avendo il figlio ottemperato, il tribunale di Cagliari, con la sentenza citata, ha deciso per la revoca della donazione.

Atto di donazione

Ancora, la donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto è stata revocata per ingratitudine dal tribunale di Lecce (Trib. Lecce 16.10.2013) nei confronti di una donna che aveva ricevuto dal marito la donazione della nuda proprietà dell'immobile, per avere mantenuto un comportamento di avversione e disistima verso il marito.

Peraltro, nel caso di specie, il giudizio era stato attivato dalla donna che chiedeva la pronuncia della decadenza del marito dal diritto di usufrutto per disinteressamento nei confronti dell'immobile e pronunciamento della suo esclusivo e pieno diritto di proprietà.

Per quanto non risultino a chi scrive casi giudiziali concreti, non sembra possa escludersi che, al verificarsi dei presupposti di legge, anche la donazione di usufrutto possa essere revocata dal donante, evidentemente nel caso di cessione o di costituzione in capo ad altri del diritto.


Estinzione e cessazione per abusi


Ricordiamo poi che l'usufrutto può estinguersi per:
- prescrizione;
- riunione di usufrutto e proprietà sulla stessa persona;
- perimento della cosa (v. art. 1014 c.c.).

Inoltre, l'usufrutto può cessare anche nei casi di abusi dell'usufruttuario (ex art. 1015 c.c.).

Infatti, prevede l'art. 1015 c.c. che l'usufrutto può anche cessare nel caso in cui l'usufruttuario abusa del diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli perire senza l'effettuazione delle ordinarie riparazioni (co.1).

In tali casi, a norma del secondo comma dell'art. 1015, il giudice può, a seconda delle circostanze, disporre che l'usufruttuario dìa garanzia, qualora sia esente, oppure che i beni vengano locati o posti sotto amministrazione a spese dello stesso usufruttuario o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata (cv. art. 1015, co.2 c.c.).

I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l'avvenire (v. art. 1015, co.3 c.c.).

riproduzione riservata
Usufrutto, donazione, revoca
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Dima
    Dima
    Giovedì 16 Aprile 2020, alle ore 00:33
    Padre divorziato dona a figli avuti da prima moglie, successivamente si sposerà, riservandosi usufrutto per se e per la coniuge.
    Al momento della morte la coniuge godrà degli stessi diritti di usufrutto?
    Cosa potrebbero fare i figli per impedirlo e soprattutto il padre cosa potrebbe fare in alternativa per garantirlo?
    Sono un figlio e vorrei aiuto per difendere i miei diritti da straniero.
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Dima
      Venerdì 24 Aprile 2020, alle ore 11:39
      Ciao, per sapere cosa accade alla morte del signore bisognerebbe vedere in primis cosa prevede l’atto con cui è stato costituito l’usufrutto, ma anche eventuali atti. Per l’ipotesi del proprio decesso, il marito può adottare varie iniziative a favore della moglie … la questione va vista nel complesso e da vicino da un legale… anche perché tocca problematiche di successione… ciao!
      rispondi al commento
  • Lui-gi81
    Lui-gi81
    Mercoledì 30 Ottobre 2019, alle ore 23:08
    Con atto di donazione, Giulio dona al figlio Mattia la nuda proprietá riservando l'usufrutto per sé e dopo di sé per il coniuge Paola.
    L'atto é trascritto in conservatoria con apposita nota a favore di Paola.
    Dopo 2 anni, Giulio, che detiene l'usufrutto, dona ancora al figlio Mattia l'usufrutto.
    A seguito delle due donazioni il figlio Mattia diviene Pieno Proprietario.
    Domanda: il coniuge del donante, la sig.ra Paola, per effetto della seconda di azione che ha visto l'usufrutto consolidare la piena proprietà al figlio Mattia, é stata lesa nel suo diritto di ricevere l'usufrutto "promesso" ad essa nella prima donazione?
    Luigi
    rispondi al commento
  • Svevavolo
    Svevavolo
    Venerdì 29 Marzo 2019, alle ore 14:27
    Ciao Prinaldi64, con "porre usufrutto" intendi dire intestare un usufrutto al genitore lasciando la nuda proprietà al figlio?
    rispondi al commento
  • Prinaldi64
    Prinaldi64
    Giovedì 28 Marzo 2019, alle ore 10:13
    Esiste la possibilità di porre usufrutto su una donazione di un appartamento al figlio dopo aver redatto gia’ l'atto notarile?
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Prinaldi64
      Sabato 30 Marzo 2019, alle ore 15:55
      Ciao Prinaldi64, con "porre usufrutto" intendi dire intestare un usufrutto al genitore lasciando la nuda proprietà al figlio?
      rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Prinaldi64
      Sabato 30 Marzo 2019, alle ore 16:36
      Comunque, immaginando che tu intendessi questo (e cioè che per "porre usufrutto" intendessi "costituire usufrutto in favore di"), la risposta è certamente sì: il proprietario, quale è divenuto il figlio in seguito alla donazione, può certamente decidere di costituire il diritto di usufrutto in capo a qualcuno. Sarà lui a decidere però, non il genitore. Si sarebbe potuto fare tutto insieme e quindi risparmiare credo, un po’, ma si può fare. Un notaio potrebbe darti tutte le informazioni che cerchi. Ciao!
      rispondi al commento
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