Modalità di utilizzazione della bacheca condominiale

L'uso della bacheca condominiale è sottoposto a regole di normative e di buon senso finalizzate ad evitare un'indebita lesione della riservatezza dei condòmini.
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Nozione di bacheca condominiale


BachecaMolti, moltissimi condomini sono dotati di una bacheca.

Scopo della presenza di questo oggetto è quello di consentire l'affissione, nei luoghi di maggiore uso comune, di comunicazioni d'ogni genere, più frequentemente d'informazioni riguardanti la gestione del condominio.

Si pensi, ad esempio, all'art. 1117-ter, secondo comma, c.c. – dettato in materia di modificazione della destinazione d'uso delle cose comuni – a mente del quale:

La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati […].

Non solo: nella bacheca condominiale i condòmini possono affiggere loro comunicazioni riguardanti, ad esempio, affitti, richieste d'ogni tipo.

Allo stesso modo sulla bacheca possono essere fissate comunicazioni delle ditte o i recapiti delle imprese fornitrici, ecc.

Chi può decidere l'installazione di una bacheca?

In primo luogo può essere l'assemblea a decidere che si debba acquistare e installare una bacheca.

Le maggioranze per fare ciò, salvo il caso di scelta di oggetti di particolare valore e pregio, sono quelle ordinarie e quindi:

a) in prima convocazione la maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi);

b) in seconda convocazione sarà sufficiente che la deliberazione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio (cioè 333 millesimi).

La decisione può essere presa anche dall'amministratore che, nell'ambito dei propri poteri, può disciplinare l'uso delle cose comuni ed erogare le spese utili a ciò (art. 1130 n. 3 c.c.).

In questo contesto, è lecito domandarsi:

a) quali informazioni possono essere affisse sulla bacheca condominiale?

b) quando si può invocare la lesione del diritto alla riservatezza?

Le domande non sono nuove, tant'è che la questione è stata affrontata in passato e di recente dal Garante per la protezione dei dati personali.


Bacheca e condomini morosi


Ciò che è assolutamente vietato è l'affiggere in bacheca solleciti di pagamento personalizzati.

Era il 2011 quando la Cassazione ebbe modo di specificare che un conto è il diritto – intangibile – dei condòmini, anche di propria iniziativa, di conoscere gli inadempimenti dei propri vicini rispetto al pagamento delle rate condominiali, altro l'affissione nella bacheca presente nell'androne condominiale (o in altro luogo comune accessibile anche a terzi), da parte dell'amministratore o di uno dei condòmini, di informazioni riguardanti la posizione debitoria del singolo condomino.

Secondo la Corte di legittimità tale modalità di comunicazione poiché nei fatti finisce per essere acquisibile da una serie indeterminata di persone anche estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice (Cass. 4 gennaio 2011 n. 186).

Bacheca condominialeGli ermellini, nei fatti, si uniformavano a quanto affermato cinque anni prima dalla stessa Autorità garante.

In un proprio provvedimento datato maggio 2006, infatti, il Garante per la privacy ebbe modo di specificare che integra un trattamento illecito (anche in violazione del principio di proporzionalità) la diffusione di dati personali effettuata mediante l'affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominiali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell'intervallo di tempo in cui l'avviso risulta visibile.

L'esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell'assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente (Provv. 18 maggio 2006).

Più in generale non possono essere affisse nella bacheca tutte quelle informazioni in grado di rivelare a terzi dati personali riferibili ai singoli condomini (es. rendiconto, reprimenda contro specifiche persone per violazioni del regolamento di condominio).


Bacheca condominiale e documenti pubblicabili


I solleciti di pagamento non possono essere pubblicati per i motivi appena specificati; e i verbali di assemblea? Li si può comunicare mediante affissione?

No, almeno questa è la recente risposta del Garante per la privacy secondo il quale per le comunicazioni individualizzate è necessario fare ricorso a modalità alternative che scongiurino il rischio che soggetti terzi vengano a conoscenza delle informazioni relative - ad esempio - ai singoli condòmini o affittuari (Il condominio e la privacy).

La comunicazione del verbale rientra nell'ambito di quelle individualizzate anche perché consente ai condomini assenti, entro trenta giorni dal suo recapito, d'impugnare la deliberazione che si ritiene essere annullabile (cfr. art. 1137 c.c.).

Anche l'avviso di convocazione è una comunicazione individuale ma non vi sono dubbi sul fatto che possa essere affisso in bacheca, anzi in alcuni casi, s'è detto in principio è addirittura obbligatorio (cfr. art. 1117-ter c.c.).

In questo contesto, ad affermarlo è sempre l'Autorità Garante nella propria guida Il condominio e la privacy (di recente pubblicazione) gli spazi condominiali sono utilizzabili solo per diffondere avvisi a carattere generale.

Senza ombra di dubbio potranno essere affissi tutti gli altri avvisi che in generale richiamino al rispetto del regolamento di condominio, al rispetto delle regole di buon vicinato. Allo stesso modo la bacheca potrà essere utilizzata per comunicare interruzioni di servizi nel caso di lavori ordinari e straordinari, per avvisare del passaggio del letturista dei contatori dell'acqua, ecc.

L‘impresa di pulizia scale, nella settimana natalizia, effettuerà il proprio servizio solamente una volta, oppure I signori condomini sono invitati a rispettare gli orari previsti per il riposo delle persone e via dicendo.

Insomma la bacheca condominiale serve per dare notizie a tutti e non per inviare comunicazioni ai singoli.

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Uso della bacheca condominiale
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