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Quando si è in affitto, sorgono sempre dubbi su chi deve pagare cosa, tra proprietario e inquilino. E infatti, gran parte delle liti tra inquilini e padroni di casa accade quando si rompe qualcosa o è necessario eseguire interventi importanti.
Per prima cosa, in fase di contratto è bene stabilire i criteri di ripartizione delle spese tra locatore e conduttore.
In mancanza di tale specifica all'interno del contratto d'affitto, l'articolo 1576 del Codice civile dispone che spettano al locatore:
tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Stesso principio si applica per arredamento, mobili, suppellettili, in caso di immobile già ammobiliato.
Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi necessari durante il consueto utilizzo dell'abitazione, come la riparazione della guarnizione di un rubinetto, la sostituzione di una lampadina fulminata, la tinteggiatura delle stanze dopo alcuni anni.
La straordinaria manutenzione, invece, comprende quei lavori al di là dell'ordinario, come il rifacimento del tetto o dei pavimenti, la sostituzione della caldaia o degli infissi, così come anche tutto ciò che serve per mettere a norma gli impianti domestici.
Gli interventi necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili, come un terremoto o un'alluvione, rientrano nella manutenzione straordinaria e, come tali, spettano al proprietario locatore.
In linea generale, se si rompe qualcosa di esterno, che è visibile e accessibile (tubo che porta acqua al wc, interruttore della luce) la riparazione spetta all'inquilino. Se invece si rompe un componente interno (tubo nel muro, cavo interrato etc) allora deve provvedere il proprietario dal momento che il conduttore non è ritenuto custode di cose sulle quali non può avere potere di controllo.
Ad ogni modo, nel caso i lavori di riparazioni fossero di durata più lunga di un sesto della durata della locazione, e comunque durassero oltre 20 giorni, al conduttore spetta una riduzione del canone (articolo 1584 del Codice civile).
Le spese condominiali spettano sempre al proprietario, eccetto accordi diversi previsti nel contratto di locazione.
Ad ogni modo, l'inquilino può chiedere di visionare i documenti giustificativi di spesa nel caso il proprietario gli addebiti alcune spese condominiali.
L'inquilino ha anche diritto di voto in sede assembleare circa le modalità di gestione dei servizi centralizzati di riscaldamento e di condizionamento.
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