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Con la bella stagione, è difficile che chi possiede un lastrico solare non pensi a come sarebbe bello trasformarlo in una terrazza per prendere il sole in tranquillità e cenare sotto le stelle.
Ma cosa differenzia un lastrico solare da un terrazzo e come si fa a cambiare dall'uno all'altro?
Per prima cosa bisogna definire i soggetti e fare un po' di chiarezza sulla reale distinzione tra i due.
Nel testo del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, preso a titolo di esempio, l'argomento terrazzo-lastrico solare è totalmente ignorato, essendo presente solamente un'indicazione tecnica sul tipo di parapetto di cui ha bisogno un balcone (e quindi implicitamente un terrazzo).
Dal punto di vista urbanistico scarse delucidazioni si hanno poi nelle Norme Tecniche di Attuazione, disponibili online sul sito del comune, le quali esplicitano solamente che le superfici degli spazi aperti realizzati sotto forma di porticato, loggia, balcone o terrazzo e cavedio, non devono essere conteggiate nel calcolo della s.l.p. , ossia la superficie lorda di pavimento.
Una prima definizione di lastrico solare e di terrazzo si ha nell'art. 1126 del Codice Civile, dedicato a chiarire la ripartizione delle spese in caso di manutenzione e riparazione.
Nell'articolo si definisce il lastrico solare come il piano di copertura dell'edificio, precisando che a seconda del caso questo può essere più o meno transitabile; successivamente si fa un distinguo tra il lastrico, non transitabile, e il terrazzo a livello, transitabile in quanto estensione dell'appartamento al quale è annesso.
L'affaccio è la discriminante principale tra lastrico solare e terrazzo, implicitamente quindi devono essere presenti tutti i dispositivi di sicurezza previsti analogamente anche per i balconi.
Per trasformare un lastrico solare in terrazzo seguendo quanto prescritto dalla normativa bisogna rispettare principalmente il Regolamento Edilizio del comune di appartenenza e il Codice Civile in relazione alla tipologia e posizione del parapetto.
Da Regolamento Edilizio i parapetti devono avere un'altezza minima di 110 cm, muniti di elementi di protezione verticali (per impedire ai bambini di arrampicarcisi) e con una distanza di sicurezza minima tra le stecche di 10 cm.
Ma dove deve essere posizionato il parapetto? Lo stabilisce l'art. 905 del Codice Civile il quale regolamenta la distanza minima da rispettare per l'apertura di una veduta diretta in misura di almeno 150 cm dal confine.
In definitiva in assenza di divieti comunali di alterare la facciata dell'edificio (divieto frequente per i nuclei storici di antica formazione) è sempre possibile la trasformazione da lastrico solare a terrazza a patto che, come chiarito dall'art. 1120 del Codice Civile, questo non alteri il decoro architettonico.
È quindi il regolamento condominiale lo strumento che maggiormente può rendere difficoltosa la creazione di una terrazza, per questo alla presentazione della pratica di Comunicazione di Inizio Lavori, comunemente chiamata CIL o CIAL a seconda del comune in cui si opera, va allegata una dichiarazione su carta intestata dell'amministratore, in presenza di condominio, in cui si delibera il permesso da parte dei condomini a realizzare i parapetti e la tipologia che questi devono rispettare.
Il documento da presentare in comune per i permessi necessari per trasformare un lastrico solare in terrazza è una semplice CIAL, comunicazione di inizio attività libera, ossia un modulo scaricabile liberamente dal sito dell'ufficio tecnico del comune di appartenenza a cui il tecnico incaricato allega una rappresentazione grafica dell'opera e la descrive in una relazione tecnica asseverata.
L'opera riguarderà principalmente la realizzazione di un parapetto di protezione; nel caso invece si voglia realizzare una nuova scala per accedervi il discorso cambia dovendo dimostrare l'idoneità statica della struttura per sopportare un nuovo carico permanente e talvolta essendo obbligati a redigere una relazione per l'autorizzazione paesaggistica.
I costi per la realizzazione di una CIAL, che nel comune di Milano non può essere di tipo zonale ma deve utilizzare i modelli SUE ed essere presentata dal tecnico incaricato o dal proprietario direttamente all'ufficio tecnico comunale, non prevedono importi da versare al Comune e si limitano esclusivamente alla parcella del professionista.
Da un punto di vista progettuale, per realizzare una terrazza con accesso indipendente, quindi senza dovere costruire nuovi volumi quali lo sbarco di una scala interna o il fine corsa di un ascensore, bisogna definire principalmente due elementi: il tipo di parapetto da installare e il tipo di pavimentazione.
Generalmente i lastrici solari sono rivestiti a pavimento da una guaina bituminosa ardesiata per garantire l'impermeabilizzazione della soletta sottostante. Gettare un sottofondo sulla guaina per pavimentare un terrazzo può essere rischioso in quanto in caso di infiltrazioni può essere necessario rimuovere interamente la pavimentazione e rifarla. È consigliabile invece per questo tipo di intervento la posa di una pavimentazione galleggiante, le doghe in legno composito WPC possono essere una adeguata soluzione sia dal punto di visto estetico che funzionale.
Riguardo al tipo di parapetti, la tipologia è definita dal regolamento edilizio, quindi la scelta si riduce a tre tipologie di parapetto:
-parapetto a rete
-parapetto a pannello pieno
-parapetto con stecche verticali.
Ciò che è possibile scegliere è invece il materiale con cui sarà realizzato, da indicare insieme al colore nella pratica di inizio lavori da presentare in comune. Stesso discorso per la pavimentazione, se prevista.
Un parapetto zincato a caldo garantisce una maggiore resistenza contro l'ossidazione rispetto a un parapetto solamente verniciato, riducendo al minimo le spese per la manutenzione o il rifacimento.
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