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La Legge di bilancio 2021 recentemente approvata ha prorogato anche per il 2021 il bonus mobili insieme agli altri Bonus casa (compreso il Superbonus 110).
Il bonus mobili è la detrazione IRPEF al 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici vincolata alla realizzazione di lavori di ristrutturazione dell'immobile per i quali il contribuente può fruire della detrazione 50%.
Anche se sono due detrazioni connesse fra di loro, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il bonus mobili è una detrazione propria che ha regole autonome e la principale differenza fra le due agevolazioni fiscali riguarda il caso del trasferimento delle quote di detrazione non goduta all'erede, in caso di decesso del contribuente.
Il bonus mobili è una detrazione dall'IRPEF nella misura del 50% prevista in caso di acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Introdotto dal Decreto legge n. 63 del 2013 è stato poi prorogato e modificato.
La principale condizione per poter godere dell'agevolazione fiscale è effettuare interventi di ristrutturazione dell'immobile.
In particolare, i lavori che danno diritto al bonus mobili anche per il 2021 sono:
La detrazione spettante, che deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull'importo massimo di 16.000 euro (prima fissato a 10.000 euro) riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze.
Ciò significa che se si eseguono lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, il contribuente avrà diritto più volte al beneficio.
Il bonus mobili è previsto per l'acquisto di:
Il bonus mobili è fruibile da tutti i soggetti che effettuano un intervento di ristrutturazione del proprio immobile (e gli altri interventi suindicati).
Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali, anche i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, ma solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse parti comuni, quindi non può essere concesso qualora i condòmini acquistano mobili nuovi e grandi elettrodomestici per arredare il proprio immobile.
Abbiamo visto che il bonus mobili è strettamente vincolato ai lavori di ristrutturazione, tuttavia vi è tra la detrazione IRPEF per i lavori di recupero dell'immobile e la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, una differenza importante che riguarda la possibilità di trasferire l'agevolazione a terzi qualora non si gode della detrazione fiscale nell'arco di 10 anni.
L'art. 16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento per causa morte della titolarità dell'immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio, la detrazione IRPEF non fruita in tutto in parte dal de cuius è trasferita, per i rimanenti periodi d'imposta, esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
Stessa regola non vale però nel caso di trasferimento del bonus mobili.
A precisarlo l'Agenzia delle Entrate secondo cui il bonus, seppure presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione.
Così le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sostenute da un contribuente deceduto non possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall'erede, anche quando quest'ultimo conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
In sostanza, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal contribuente deceduto non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi d'imposta (circolare n. 17/E del 24 aprile 2015).
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