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Si parla di tettoie e, in particolare, ci si chiede se sia possibile realizzare una tettoia riconducendola a intervento di manutenzione straordinaria (art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001), ovvero, procedere con la costruzione senza permesso di costruire.
Con la sentenza del 26 agosto 2021, n. 5628, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Campania fa chiarezza in merito e consente di approfondire l'argomento.
La sentenza in oggetto è stata emanata con riferimento a un ricorso presentato per l'annullamento di una ordinanza di demolizione di opere realizzate senza titolo edilizio. Nella fattispecie, si trattava del completamento della tettoia posta sopra il solaio del secondo piano attualmente anche abitato. Entrando nel dettaglio, della realizzazione di due tettoie – una sul versante nord e una sul versante sud del lotto - con profilati in ferro coperti da lamiere grecate, e della realizzazione di una cantinola interrata.
Il ricorso è stato rigettato in quanto, nella categoria di manutenzione straordinaria non sono riconducibili il completamento e la realizzazione di tettoie né, tantomeno, la realizzazione di una cantinola interrata poiché, tutti i predetti interventi implicano una apprezzabile trasformazione urbanistico-edilizia, con la creazione di nuove superfici utili e incremento della volumetria esistente.
Viene qualificato intervento edilizio, la nuova costruzione che, sia riguardo alla sua struttura che all'estensione dell'area relativa, si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
Nel caso specifico:
quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice DIA, anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi&rdquo (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 29/04/2019, n. 2284).
E ancora:
necessita di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, in zona vincolata, ogni opera che arreca una trasformazione del territorio. In base all'art. 10, d.P.R. n. 380/2001, sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione che, in base alle definizioni dettate dall'art. 3, comma 1, lett. e), del medesimo d.P.R. n. 380, sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nella manutenzione ordinaria o straordinaria, nel restauro e risanamento conservativo, ovvero nella ristrutturazione edilizia” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 01/03/2019, n. 1154).
Il legislatore, identifica pertanto le nuove costruzioni non soltanto per le loro caratteristiche costruttive ma anche per il loro utilizzo, ove sia destinato a soddisfare esigenze di carattere non temporaneo.
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