|
L'installazione delle tende da sole è una di quelle materie che, sebbene in prima istanza possa apparire di facile soluzione, nasconde delle insidie legate soprattutto a due fattori:
a) pregio storico artistico dell'immobile;
b) autorizzazioni condominiali da ottenere.
Quanto agli immobili di particolare pregio storico artistico, se divengono oggetto di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggio (d.lgs n. 42/04) l'apposizione di tende da sole dovrà essere comunicata e di seguito autorizzata dalla competente sovraintendenza dei beni culturali.
Tanto si desume dai commi quarto e quinto dell'art. 21 del succitato codice a mente dei quali:
[…] l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18 del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.
L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (art. 21, quarto e quinto comma, d.lgs n. 42/04).
In pratica, il proprietario di un immobile d'interesse storico artistico dovrà comunicare l'intenzione di apporre una tenda da sole al fine di vedersi autorizzato a farlo.
Questo genere di richiesta è necessario tanto se si tratta di stabile condominiale, tanto di edificio di proprietà esclusiva. Inoltre, nel caso di fabbricato in condominio è necessario ottenere due altre autorizzazioni.
L'installazione delle tende da sole, inoltre, può essere soggetta ad autorizzazione amministrativa al di là del pregio dell'immobile.
In ragione di ciò è bene, prima d'installare una tenda da sole, rivolgersi ai competenti uffici comunali (leggasi sportello unico per l'attività edilizia) al fine di conoscere la procedura da dover seguire per potere addivenire all'installazione.
Spesso, oltre all'eventuale comunicazione, per l'installazione di una tenda è necessario rispettare i requisiti estetici previsti dall'ente locale.
A differenza di quella di carattere amministrativo, questi permessi potrebbero non essere obbligatori.
Vale la pena specificare meglio in che senso e perché.
Due i profili tutelati nei rapporti tra privati:
a) decoro architettonico dell'edificio;
b) utilizzo del così detto sottobalcone per infiggere i ganci della tenda che andrà a coprire il balcone del piano inferiore.
Quanto al decoro architettonico, prima di operare è sempre necessario consultare il regolamento di condominio; tale documento, se di origine contrattuale, può contenere delle limitazioni o addirittura subordinare un simile tipo d'intervento a una previa autorizzazione assembleare.
Il regolamento, inoltre, sia esso di natura contrattuale o assembleare, può prevedere delle norme finalizzate a garantire un'armonia cromatica tra le varie installazioni.
In assenza d'indicazioni in merito, in linea di principio, ogni condomino potrebbe agire senza chiedere il permesso al condominio, rientrando nelle sue facoltà quella di usare la cosa comune (in tal caso la facciata) nel modo che ritiene migliore.
Per evitare d'incorrere in contestazioni d'uso illegittimo del bene condominiale, tuttavia, sarebbe utile ottenere il preventivo assenso di tutti i comproprietari.
Per ciò che concerne l'aggancio della tenda da sole, per comprendere il da farsi, bisogna distinguere tra tipologie di balcone.
Nel caso di balcone incassato, infatti, essendo lo stesso considerato un tutt'uno con il solaio interpiano, chi ha intenzione d'installare una tenda non dovrebbe chiedere alcuna autorizzazione al proprietario del piano superiore poiché la parte inferiore del solaio dovrebbe essere considerata sua proprietà.
Nel caso di balcone aggettante, invece, essendo lo stesso considerato nel suo insieme pertinenza dell'unità immobiliare cui esso serve, chi intende infiggervi i ganci della tenda da sole dovrebbe chiedere autorizzazione.
Si è usato il condizionale poiché la legge non dice nulla in merito e la ricostruzione si basa esclusivamente su pronunciamenti giurisprudenziali (cfr. su tutte Cass. n. 14576/04) che, per quanto maggioritari e consolidati, sono sempre suscettibili d'essere ribaltati.
La spesa sostenuta per l'installazione di una tenda da sole può usufruire della detrazione fiscale nella misura del 65% della spesa sostenuta, ossia del beneficio previsto per il risparmio energetico.
La spesa è detraibile purché le tende da sole siano conformi alle caratteristiche previste dalle norme tecniche EN 13561 e EN 13659
È utile ricordare che la detrazione fiscale nella misura del 65% è valida, salvo proroghe, fino al 31 dicembre 2015 e che la spesa potrà essere detratta in dieci anni con detrazioni di pari importo e con un massimo di spesa detraibile pari a € 60.000,00.
Ad esempio, chi spende € 3.000,00 potrà detrarre il 65% della spesa, ossia € 1.950,00 in dieci rate annue pari ad € 195,00 cadauna.
|
||