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Tenda e pergolato: il TAR li distingue seguendo il criterio funzionale

Il TAR stabilisce le differenze tra tenda e pergolato e introduce il criterio funzionale per classificare correttamente manufatti e titoli abilitativi necessari
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Tende, gazebo e pergole: quali le differenze?


Gazebo, pergolati e coperture sono struttuture leggere utili a proteggerci dalle intemperie e a ombreggiare terrazzi, balconi e giardini.

Determinare la differenza tra le varie tipologie di schermature e coperture, quali gazebo, pergolati in legno, tettoie o tende non è sempre facile e di conseguenza individuare con esattezza i titoli abilitativi necessari per la loro realizzazione, nel rispetto di caratteristiche, dimensioni e materiali utilizzati può risultare complicato.

Appare dunque utile chiarire bene quali siano le caratteristiche che identificano ciascuna soluzione e quali le differenze tra le varie tipologie di copertura realizzabili.


Che cos'è un gazebo


Il gazebo è una struttura architettonica, realizzata generalmente in legno o ferro battuto, concepita come punto panoramico e di riparo dal sole e dalle intemperie, da installare in parchi e giardini. Solitamente il gazebo è a pianta circolare o poligonale tipo ottagono; il tetto, che può avere anche forma a cupola, si appoggia soltanto su pilastri o travi, mai su muri portanti.

Gazebo (disegno di Antonio Previato)
Il Consiglio di Stato ha definito il gazebo come una struttura leggera, non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore, aperta ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili e talvolta realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.

Se utilizzato come struttura temporanea il gazebo non necessita di titoli edilizi ma nel caso in cui sia infisso al suolo e destinato a soddisfare esigenze permanenti, modificando lo stato dei luoghi e accrescendo anche il carico urbanistico, è necessario il permesso di costruire.


Tettoie e pensiline


Le tettoie e le pensiline sono elementi di arredo, che offrono riparo o protezione dagli agenti atmosferici coprendo l'ambiente sottostante e lasciandolo aperto verso lo spazio circostante.
La loro struttura è generalmente costituita da uno o più spioventi, che poggiano interamente su pilastri oppure in parte su pilastri e in parte sul muro perimetrale di un edificio.

Pensilina
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 33267/2011, la tettoia, equiparata alla pensilina, aumenta l'abitabilità dell'immobile, quindi, escludendo i casi in cui l'intervento abbia natura precaria, è necessario il permesso di costruire.


Le tende da sole


La tenda da sole ha una struttura portante composta da bracci, i quali, proprio come per gli ombrelli, hanno la finalità di garantire il tensionamento del tessuto e di conseguenza la tenuta al vento. Nella parte bassa della tenda un elemento orizzontale, spesso costituito da un profilato metallico, riceve dall'alto mediante l'apposita ogiva il telo e lascia pendere verso il basso la balza.
Tra le soluzioni più diffuse ritroviamo le tende a rullo.

Tende da sole by tendeonline.info
Il meccanismo, che è posizionato nella parte alta della tenda e ruota su se stesso mediante un arganello manuale o un motore elettrico tubolare, consente di avvolgere o svolgere il telo, in base alle esigenze. Alcuni sistemi, dotati di telecomando e sensore vento, consentono di proteggere la tenda in caso di maltempo.

Oggi, tra le funzioni che vengono richieste alle tende da sole, ma anche alle tende per interni, oltre a quella di ombreggiare gli ambienti, c'è anche quella di contribuire alla diminuzione dei consumi energetici dell'edificio, in quanto se ben utilizzate possono ridurre la necessità di usare il condizionatore in estate.


Pergole e pergolati: le differenze


Il pergolato è costituito da una struttura, aperta su almeno tre lati e nella parte superiore, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, generalmente di sostegno di piante rampicanti. Ha la scopo di ombreggiare giardini e terrazzi.

La differenza tra pergole e pergolati è che la prima si presenta libera su tutti e quattro i lati, mentre il pergolato è libero almeno su tre lati, quindi diviene una pergola addossata su almeno un lato a una parete di edificio.

Pergola in legno
Normalmente, il tipico pergolato in legno non necessita di titoli abilitativi edilizi ma quando è coperto, anche solo parzialmente, con una una struttura non facilmente amovibile, di qualsiasi materiale, è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.

La giurisprudenza amministrativa, non essendoci una precisa definizione legislativa di pergolato, lo descrive come un manufatto avente natura ornamentale, che sostiene piante rampicanti, con la funzione di realizzare riparo e ombra per superfici di modeste dimensioni, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile perché privo di fondamenta.

Estendendo il concetto delle piante che fungono da copertura, queste possono essere sostituite da pannelli fotovoltaici, purché questi vengano collocati in modo tale da non costituire una copertura stabile e continua e lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell'acqua.


Sentenze del TAR sulla differenza tra tenda e pergolato


Posto che sull'argomento ci sono numerosi dubbi e dibattiti, per comprendere al meglio la corretta modalità di agire ed evitare di incorrere in errore, che potrebbe comportare la sanzione o addirittura la rimozione di quanto realizzato, è utile fare riferimento alle numerose pronunce della giurisprudenza che ci sono state in materia.

Sentenza del TAR Toscana
La linea comune adottata dai giudici è sempre quella di considerare, oltre alle caratteristiche costruttive, il tempo di utilizzo dell'opera, ovvero se è destinata ad uso stagionale o permanente, in modo tale da individuare la corretta procedura per la realizzazione e i relativi permessi necessari.

Riportiamo in particolare una sentenza del TAR Toscana del 5 aprile 2018, n. 486, che ha contribuito a chiarire i dubbi circa la differenza tra tenda e pergolato.
La questione si riferisce al caso di un proprietario di un'abitazione situata in un'area vincolata che aveva realizzato un tendaggio con bracci metallici retrattili per la copertura di un balcone, oltre a una serie di opere per le quali aveva chiesto la sanatoria edilizia e si era dotato del nulla osta paesaggistico.

Il Comune aveva rigettato la richiesta poiché riteneneva la struttura realizzata non un semplice tendaggio srotolabile, infisso alla parete del balcone, ma un pergolato, in quanto, la tenda era sorretta da bracci metallici, utili a fare da sostegno fisso.
Il TAR ha chiarito invece che l'intelaiatura metallica non deve essere considerata come elemento fine a sé stesso, ma come elemento costitutivo della tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa.

In virtù di questa considerazione il ricorso del proprietario è stato accolto, ritenendo legittima la realizzazione della tenda, che risulta priva di rilevanza edilizia.
Con questa sentenza il TAR Toscana ha dunque avvalorato che l'unico criterio valido a cui fare riferimento è quello funzionale, ossia è necessario valutare la funzione cui la copertura, tenda o pergolato, è destinata, a prescindere dalle dimensioni, dagli elementi che la compongono e dalle tecniche utilizzate per l'installazione, posto che la tenda serve a migliorare la fruibilità di uno spazio già esistente, il pergolato crea invece un nuovo ambiente coperto.


Edilizia libera e permessi richiesti per tende, gazebo e pergolati


Da quanto appena detto appare evidente l'orientamento della giurisprudenza nell'affermare che il titolo abilitativo necessario per un intervento è determinato dall'utilizzo, che sia temporaneo o permanente, che si intende fare dell'opera costruita.

Il primo elenco del glossario unico, DM 2 marzo 2018, in cui sono riportati gli interventi di edilizia libera ed emanato ai sensi del decreto sulla Scia (D.lgs. 222/2016), conferma questa impostazione, definendo cioè opere di edilizia libera l'installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di gazebo di limitate dimensioni non stabilmente infissi al suolo.

Rientrano nell'edilizia libera le opere contingenti e temporanee, tra le quali i gazebo, destinate a essere rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni. Ciò implica che l'installazione di un gazebo rientra negli interventi di edilizia libera solo se si verificano determinate condizioni strutturali e di utilizzo.

Le tende rientrano nelle attività di edilizia libera, dunque, non richiedono alcun tipo di autorizzazione poiché questa tipologia di interventi, avendo una semplice funzione accessoria, limitata nel tempo, non ha rilevanza edilizia. In base al Dpr 31/2017, inoltre, l'installazione di tende non richiede neppure l'autorizzazione paesaggistica.

Per quanto riguarda i pergolati, possono essere considerati interventi di edilizia libera a condizione che siano di limitate dimensioni, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, e non siano stabilmente fissati al suolo. L'installazione di pergolati e manufatti amovibili utilizzati per informazione turistica o per attività didattico-ricreative rientra tra le opere per cui non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

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Tenda e pergolato: le differenze chiarite dal TAR
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