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TASI: guida alla tassa sui servizi indivisibili comunali

Guida completa alla TASI, la tassa sui servizi indivisibili comunali introdotta dalla IUC, insieme all'IMU e alla TARI. Soggetti, calcolo, pagamento e scadenze.
Pubblicato il

TASI: tassa sui servizi indivisibili comunali


Quando si parla di tasse sulla casa si fa riferimento alla IUC, l'Imposta Unica comunale introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 che si articola in tre differenti tributi: IMU, TARI e TASI.

L'IMU è l'imposta municipale sugli immobili che ha sostituito la vecchia ICI, mentre la TARI è la nuova tassa sui rifiuti nata in sostituzione della TARES.
La TASI invece è il tributo sui servizi indivisibili comunali che ha come finalità quella di finanziare proprio i servizi locali quali la pubblica illuminazione, la manutenzione delle strade, ecc.
Ecco di seguito una breve guida sulla TASI: chi sono i soggetti tenuti al pagamento, quando si paga, come si effettua il calcolo, le modalità di versamento e le scadenze.


Chi deve pagare la TASI


TASI tassaLa TASI è un tributo che è molto simile all'IMU avendo la stessa base imponibile ossia la abse sui cui si esegue il calcolo.

La TASI però a differenza dell'IMU è dovuta oltre da chi è proprietario dell'immobile anche da chi risulta detentore a qualsiasi titolo, quindi anche dall'inquilino.
Vediamo di seguito su quali immobili si paga alla luce delle ultime novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016:

-TASI abitazione principale: il tributo è dovuto solo se l'unità immobiliare rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Al contrario non si paga se rientra nelel categorie da A2 ad A7.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'esenzione dal pagamento della TASI sull'abitazione principale non di lusso/pregio si estende anche alle pertinenze, intese come quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono esclusi dal pagamento sia i proprietari che gli inquilini a patto per questi ultimi che l'unità immobiliare in cui vivono sia adibita ad abitazione principale e la stessa non sia di lusso/pregio, altrimenti dovrà versare la sua quota TASI compresa tra un minimo del 10% e un massimo del 30% a seconda di quanto deciso dal comune nella delibera.

-TASI seconda casa: se l'immobile è sfitto il proprietario è sempre tenuto a pagare la TASI, indipendentemente dalla classificazione catastale dell'immobile. Stessa cosa se l'immobile è concesso in locazione: in tal caso il proprietario è tenuto a pagare la quota TASI a suo carico, ricompresa tra un minimo di 70 ed un massimo del 90%, anche in questo caso a seconda di quanto deciso dal comune nella delibera.


Esenzione TASI


Oltre ai proprietari e inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, la TASInon è dovuta in caso di:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; sull'unità immobiliare di cui sopra, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con Legge del 23 maggio 2014 n. 80);

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.


TASI: ipotesi di riduzione


Pagamento TASILa Legge di Stabilità 2016 ha introdotto due ipotesi in cui la TASI viene pagata fruendo di uno sconto fiscale, inteso per una riduzione della base imponibile su cui calcolare il tributo. In particolare si tratta di:

- immobile concesso in comodato d'uso gratuito a un parente in linea retta: il caso classico è quello del genitore che concede un immobile in comodato gratuito al figlio.

Il proprietario è sempre tenuto a pagare il tributo ma fruisce di uno sconto del 50% sulla base imponibile. Per avere lo sconto occorre però che il comodante, oltre alla casa che viene concessa in comodato, può essere proprietario solo di un'altra abitazione, quella principale.

Per l'utilizzatore/comodatario, invece, non è prevista tale condizione per cui può possedere anche più di due abitazioni. Il comodatario, inoltre, deve essere un parente in linea retta di primo grado del comodante e deve utilizzare l'immobile dato in comodato come propria abitazione principale.
L'abitazione principale del comodante deve trovarsi nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato ai familiari. Infine, occorre procedere alla registrazione del contratto di comodato d'uso gratuito reso in forma scritta entro 20 giorni dalla data della stipula dell'atto.

- immobile in locazione a canone concordato: nel caso in cui il proprietario conceda in locazione un immobile a canone concordato può ottenere una riduzione sia di IMU che della TASI al 25%. Il contratto a canone concordato è quello stipulato nei Comuni ad alta tensione abitativa e in quelli individuati nelle delibere del Cipe, secondo quanto previsto dagli accordi locali tra le sigle della proprietà edilizia e quelle degli inquilini. Accordi caratterizzati dalla presenza di un corrispettivo per la locazione variabile all'interno dei limiti minimi e massimi individuati nell'accordo, in funzione di parametri oggettivi ma comunque inferiore a quelli previsti nel mercato libero.


Calcolo TASI


Versamento TASIIl calcolo della TASI segue precisi step.
Una volta individuata la base imponibile data dalla rendita catastale rivalutata del 5%, si applicano i coefficienti individuati dalla legge che sono:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

Al valore ottenuto devono applicarsi le aliquote che ogni comune stabilisce nella delibera.
Le delibere si trovano sul sito del Dipartimento delle Finanze.


Pagamento TASI


TASI F24La TASI può essere versata, a scelta del contribuente, con il bollettino di conto corrente postale o con il modello di pagamento F24.

Il bollettino di conto corrente postale deve avere il numero 1017381649 e deve essere intestato a Pagamento TASI.

Può essere pagato in contanti o con carta di debito Postamat o Bancomat, presso gli uffici postali; o ancora, con bollettino TASI online previa autenticazione ai servizi telematici di Poste, con addebito su conto corrente postale o carta di credito Visa o Mastcard e utilizzando la rete dei tabaccai convenzionati con ITB e autorizzati da Poste all'incasso dei bollettini.

Il modello F24 va compilato in ogni sua parte e si trova gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. I codici tributo da usare sono:

- 3958 denominato TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

- 3959 denominato TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif

- 3960 denominato TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

- 3961 denominato TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

Come ha sancito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella Sezione Imu e altri tributi locali,in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna importi a debito versati con le seguenti indicazioni:

- nello spazio codice ente/codice comune, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;

- nello spazio Ravv., barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

- nello spazio Acc, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

-nello spazio Saldo, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

- nello spazio Numero immobili, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

- nello spazio Anno di riferimento, indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.


Scadenze TASI


La TASI come l'IMU deve essere versata in due tranche: l'acconto (prima rata) il 16 giugno, sulla base delle aliquote decise dal proprio Comune l'anno precedente; il saldo a conguaglio entro il 16 dicembre, sulla base delle nuove aliquote valevoli per l'anno in corso.

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Tasi tassa sui servizi indivisibili
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Commenti e opinioni



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  • Rimba.rufus
    Rimba.rufus
    Sabato 17 Maggio 2014, alle ore 15:48
    LADRI SPERPERANO TUTTO PENSIONI D'ORO STIPENDI PUBBLICI ASSURDIINCAPACITA' DI GOVERNARE
    rispondi al commento
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