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Istituita dalla Legge di stabilità 2014 con la IUC (Imposta Unica Comunale), la TASI è il tributo destinato al finanziamento di servizi indivisibili comunali, come l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, del verde, la sicurezza, l'anagrafe.
Vediamo in questo articolo chi sono i soggetti tenuti a pagarla e i casi particolari che possono generare dubbi nel versamento dell'imposta, come nel caso di immobile concesso in locazione, in comproprietà o abitazione occupata sia dal proprietario che dal detentore, alla luce delle ultime novità introdotte quest'anno con la Legge di Stabilità 2016.
Il presupposto impositivo per il pagamento della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, compresa l'abitazione principale e le aree fabbricabili.
Soggetti passivi della tassa sui servizi indivisibili comunali sono:
- il possessore dell'immobile e il titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie
- il detentore degli immobili a qualsiasi titolo.
La TASI si applica su tutti gli immobili, prima e seconda casa. Tuttavia, dal 1 gennaio 2016, per effetto dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, la TASI diventa sempre più simile all'IMU e come l'imposta municipale sugli immobili anche il tributo sui servizi indivisibili comunali non è più dovuto sull'immobile adibito ad abitazione principale che sia classificato nelle categorie catastali A2 abitazioni di tipo civile, A/3 abitazioni di tipo economico, A/4 abitazioni di tipo popolare, A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare, A/6 abitazioni di tipo rurale e A/7 abitazioni in villini.
Di conseguenza, la TASI è dovuta sull'abitazione principale solo di lusso o di pregio, ossia classificata nelle categorie catastali A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 abitazioni in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o l'utilizzatore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'esenzione dal pagamento della TASI sull'abitazione principale si estende anche alle pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
A differenza dell'IMU che è dovuta solo dal proprietario di un immobile, nel caso di abitazione concessa in locazione, a pagare il tributo sui servizi indivisibili comunali è anche il conduttore (l'inquilino).
Come per il proprietario, dal 1 gennaio 2016 l'esenzione dal pagamento del tributo vale anche per l'inquilino che vive nell'immobile concesso in locazione e che l'adibisce a sua abitazione principale.
Anche in questo caso l'esenzione per gli inquilini vale solo se l'immobile è di categoria catastale non di lusso, né di pregio. Occorre però specificare che nel caso di immobili in affitto, il proprietario è sempre tenuto a pagare la sua quota TASI, compresa tra un minimo del 70% e un massimo del 30% a seconda di quanto deciso nel Comune di ubicazione dell'immobile nella delibera relativa.
Se invece l'immobile in locazione è di lusso o di pregio, (categorie catastali A1, A8 e A9), entrambi sono tenuti a pagare la loro quota TASI, compresa per l'inquilino tra il 10% e il 30% e per il proprietario tra il 70% e il 90%, sempre in base a cosa prescrive l'amministrazione comunale nella delibera.
Può accadere inoltre che l'inquilino, tenuto a pagare la sua quota TASI non vi adempie: in tal caso il proprietario non è responsabile e non dovrà rispondere dell'inadempienza del conduttore, visto che la responsabilità solidale (ai sensi del comma 671 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014) è prevista solo tra possessori o detentori e non tra possessore e detentore.
Alcuni casi particolari possono generare dubbi in merito al soggetto tenuto al versamento della tassa e al calcolo da seguire:
- detenzione temporanea: la TASI in caso di locazione è dovuta dal conduttore solo se oltre al fatto che l'immobile deve essere di lusso o di pregio, il contratto superi i 6 mesi nel corso dell'anno solare, altrimenti la paga interamente il proprietario.
- presenza di più inquilini: nel caso vi siano più inquilini, tutti sono tenuti al versamento della TASI.
- Immobile in comproprietà: sono tenuti al pagamento entrambi i comproprietari. Per il calcolo della tassa, occorre individuare la quota di possesso e la destinazione: il soggetto che utilizza l'immobile in comproprietà destinandolo ad abitazione principale, dovrà pagare l'imposta usando l'aliquota prevista dal comune di residenza per le abitazioni principali, mentre l'altro comproprietario che non ha destinato la quota di proprietà dell'immobile ad abitazione principale, dovrà usare l'aliquota decisa dal comune per gli altri immobili diversi dalla prima casa. Questo sempre se l'immobile rientra nelle categorie A1, A8 e A9.
- immobile occupato sia dal possessore che dal detentore: se l'immobile è usato, oltre che dal proprietario da altri soggetti detentori, a pagare la tassa è solo il primo (si pensi ad esempio all'abitazione in cui, oltre al proprietario, vive la badante/colf o il coniuge e i figli: in questi casi paga sempre il proprietario).
Oltre ai proprietari e inquilini di immobili destinati ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali continuano ad essere dovute sia l'IMU, sia la TASI, il tributo comunale sui servizi indivisibili non è dovuto da:
-anziani o disabili in caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dagli stessi che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
-cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza che possiedono un'unità immobiliare, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
-cooperative edilizie a proprietà indivisa che possiedono unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ex coniuge a cui, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, viene assegnata la casa coniugale
- personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica sull'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione.
La Legge di Stabilità 2016 ha previsto un'importante novità che riguarda le tasse sulla casa, quindi sia IMU che TASI, nel caso di immobile concesso in comodato d'uso gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado.
A pagare è sempre il proprietario dell'immobile ma si prevede dal 1 gennaio 2016 la possibilità di ottenere una riduzione del 50% della base imponibile per entrambi i tributi, quando le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti rispettino le seguenti condizioni:
- comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore);
- il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere registrato obbligatoriamente
- l'unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- oltre all'immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia.
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