IUC, Imposta Unica Comunale

E' entrata in vigore dal primo gennaio l'Imposta Unica Comunale: vediamo quali sono le modalità di calcolo del tributo e le scadenze previste per i pagamenti.
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Non c'è pace per il sistema delle tasse sulla casa in Italia, neanche per la denominazione.
Dopo l'Imu sulla prima casa, sono scomparse anche le mai nate Trise e Tuc per lasciare il posto alla IUC, Imposta Unica Comunale.

Il Corriere della Sera ha calcolato come la tassa sulla casa sia stata battezzta, in questi anni, praticamente in ben 10 modi diversi: in principio, nel 1992, fu l'Isi che poi, passando per Invim e Ilor divenne Ici. Di recente si è passati all'Imu, poi si è vociferato di una Trise, composta a sua volta di Tari e Tasi, in seguito diventata Tuc per arrivare finalmente all'attuale Iuc.

IUC, imposta unica comunaleAd ogni modo, in virtù di un maxi emendamento alla Legge di Stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), è entrata in vigore dal primo gennaio l'Imposta Unica Comunale, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013.

Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato l'abolizione definitiva della seconda rata Imu per le abitazioni principali, i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

Passiamo ora a descrivere più dettagliatamente caratteristiche e modalità della nuova imposta, tenendo conto che essa si compone di 3 distinti tributi per i quali cambiano modo di calcolo e scadenze, oltre ai parametri che variano per ciascuno da Comune a Comune.


Che cos'è l'Imposta Unica Comunale


La nuova imposta è una service tax che, come detto, incamera tre differenti tributi:
- una parte patrimoniale, corrispondente all'Imu;
- una parte relativa ai servizi indivisibili, la Tasi;
- una parte relativa allo smaltimento dei rifiuti, la Tari corrispondente alla vecchia Tares.

Per la componente patrimoniale, che sarà pagata dai proprietari, saranno escluse le prime abitazioni, ad eccezione di quelle considerate di lusso, cioè quelle ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Dovrà quindi essere pagata per le seconde case e per gli immobili aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale, come uffici e negozi.

Inoltre, poiché l'esenzione prima casa si applica ad una sola pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, dovranno pagarla quelle pertinenze che non rientrano in questo caso (ad esempio il secondo box auto, la seconda cantina, ecc.).

La componente relativa alla Tasi sarà pagata per la gestione dei cosiddetti servizi indivisibili, cioè quei servizi come la pubblica illuminazione, l'anagrafe o la manutenzione delle strade che non vengono offerti dai Comuni a domanda individuale.
Questa componente dovrà essere pagata sia dai proprietari che dagli occupanti degli immobili, come gli inquilini. Questi ultimi però dovranno versarne una parte compresa tra il 10% e il 30% del totale.

Infine, la componente relativa alla Tari, che sarà a carico dell'utilizzatore, sarà quella che andrà a sostituire la Tares e servirà per la gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.


Come si calcola l'Imposta Unica Comunale


Per il calcolo dell'Imu sulle seconde case, rimane invariato il meccanismo: la base imponibile a cui applicare l'aliquota del tributo è costituita dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per un parametro, differente a seconda della categoria catastale dell'immobile.
Più nel dettaglio:
- 160 per i fabbricati del gruppo A (esclusi gli A/10) e delle categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo B e delle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati delle categorie A/10 e D/5;
- ;65 per i fabbricati del gruppo D (esclusi i D/5);
- 55 per i fabbricati della categoria C/1.
L'aliquota di base è pari al 7,6 per mille, ma i Comuni potranno aumentarla o diminuirla fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali.

come si calcola la IucPer il calcolo della Tasi, la base imponibile è la stessa prevista per l'Imu e l'aliquota di base è pari all'1 per mille di tale valore.

Tale aliquota potrà essere variata dai Comuni al ribasso, fino all'azzeramento della parte di imposta o al rialzo, ma rispettando il vincolo di non superare per il 2014 il valore del 2,5 per mille, né di superare il valore del 10,6 per mille nella somma tra Imu e Tasi.

Le riduzioni sono previste per chi fa un uso minore dell'immobile, ad esempio i proprietari delle case per vacanze, utilizzate solo pochi mesi all'anno, chi trascorre molto tempo all'estero per lavoro o chi vive da solo.

La componente relativa alla Tari potrà essere computata dai Comuni in base ai criteri determinati dal D.P.R. n. 158/99 o secondo il principio chi inquina paga, rapportandola alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in base all'attività svolta nell'immobile.


Scadenze per il pagamento dell'Imposta Unica Comunale


scadenze IUCLe modalità di pagamento dell'Imu non variano rispetto al passato, in quanto sono previste due rate di pari importo, le cui scadenze sono fissate rispettivamente per il 16 giugno e per il 16 dicembre. Il contribuente potrà comunque decidere di versare tutto l'importo in una sola soluzione, entro la prima scadenza.
Il pagamento si può effettuare con modello F24 o con bollettino postale.

Per quanto riguarda la Tasi e la Tari, invece, saranno i singoli Comuni a stabilire in quante rate si dovrà pagare ognuna di esse e con quali scadenze, anche se si parte da un'indicazione di due rate semestrali di pari importo.
Anche in questo caso si potrà pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Il pagamento potrà essere effettuato con bollettino postale o con altri sistemi di pagamento elettronico, bancario o postale.

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  • Beniamino
    Beniamino
    Domenica 5 Gennaio 2014, alle ore 10:01
    Sull'F24 del pagamento della IUV che condizione bisogna indicare?
    rispondi al commento
  • Dorina Maria Migliavacca
    Dorina Maria Migliavacca
    Martedì 17 Dicembre 2013, alle ore 16:41
    Secondo me non è giusto che la componente relativa alla TASI deve essere pagata anche dai proprietari degli immobili dati in locazione.
    E' assurdo soprattutto per quei proprietari che risiedono in un altro Comune in quanto non godono dei servizi indivisibili.
    E' giusto farla pagare agli inquilini.
    rispondi al commento
    • Iucimposta
      Iucimposta Dorina Maria Migliavacca
      Domenica 4 Maggio 2014, alle ore 21:15
      Se la TASI fosse una service tax a tutti gli effetti avresti ragione, in realtà è un' IMU mascherata. Se ne parla qui www.impostaunicacomunale.it/tasi-tassa-sui-servizi-indivisibili/
      rispondi al commento
  • Avana
    Avana
    Sabato 14 Dicembre 2013, alle ore 18:01
    Leggendo l'elenco delle 4 ( e non più 2) date di scadenza di questa nuoca IUC sorrido e immagino sarà molto più onerosa.
    rispondi al commento
  • Giufazz
    Giufazz
    Mercoledì 11 Dicembre 2013, alle ore 18:03
    In caso di immobile affittato, non ho capito ancora bene che imposta dovrebbe pagare il locatario e quale imposta dovrebbe pagare l'affittuario.
    Se il proprietario anticipa tutta la somma, in quale modo può farsi rimborsare dall'inquilino l'importo pagato relativo allo smaltimento dei rifiuti?
    E se questo si rifiuta?
    Grazie.
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Giufazz
      Giovedì 12 Dicembre 2013, alle ore 10:29
      Queste modalità non sono ancora state esplicitate.
      rispondi al commento
  • Rocco55
    Rocco55
    Martedì 10 Dicembre 2013, alle ore 15:46
    Sono proprietario di un appartamento inutilizzabile perché al rustico che però anni addietro è stato accatastato come rifinito, premesso questo desidererei conoscere se è possibile effettuare la varia-zione al catasto (da immobile rifinito a rustico) per ottenere una rendita catastale inferiore e quinti più conveniente ai fini del calcolo della IUC, inoltre se sono tenuto a pagare anche le componenti TASI e TARI atteso che l'immobile è vuoto.
    rispondi al commento
  • Dtvg2070
    Dtvg2070
    Martedì 10 Dicembre 2013, alle ore 09:08
    Buongiorno, ho ricevuto pochi giorni addietro l'F24 per pagare la Tares (io abito a Padova) con scadenza 16 dicembre.
    Non mi è chiaro se devo pagarla, oppure aspettare di pagare la IUC essendo la Tari (che sostituisce la Tares), quota parte della IUC.
    Grazie per il chiarimento.
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Dtvg2070
      Martedì 10 Dicembre 2013, alle ore 12:46
      Quella che deve pagare è l'imposta sui rifiuti di quest'anno. Solo dall'anno prossimo sarà conglobata nella Iuc.
      rispondi al commento
  • Enrico.albonico
    Enrico.albonico
    Martedì 10 Dicembre 2013, alle ore 05:25
    L'instabilita' politica è la madre di tutte le incongruenze, incluso il pasticcio delle tasse sugli immobili.
    Attendiamo con fiducia le decisioni finali.
    rispondi al commento
  • Angelo
    Angelo
    Martedì 3 Dicembre 2013, alle ore 19:10
    La spiegazione teorica di come si deve calcolare la nuova IUC mi pare abbastanza chiara, però sarebbe bene poter avere un esempio pratico di calcolo sia della TASI considerando che la 2^ rata dell'IMU è stata soppressa, e della TARI supponendo quest'ultima da calcolare su un'appartamento di 100 mq e tre componenti familiari.
    Spero di leggere la risposta anche privatamente alla mia e.mail.
    Grazie.
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Angelo
      Mercoledì 4 Dicembre 2013, alle ore 12:35
      Come ho spiegato nel primo paragrafo c'è ancora incertezza sulla applicazione di questa imposta e l'articolo verrà aggiornato quando avremo notizie certe.
      Tant'è vero, che non ho fatto alcuna descrizione delle modalità di calcolo.
      rispondi al commento
  • Giovanni
    Giovanni
    Martedì 3 Dicembre 2013, alle ore 13:05
    I nostri politici dovrebbero vergognarsi ma sono troppo impegnati a pensare a se stessi, al proprio benessere e al proprio egoismo per farlo.
    rispondi al commento
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