Quale titolo abilitativo occorre per la tamponatura di un portico per il Consiglio di Stato con la sentenza numero 686/2021 in caso di ingiunzione di demolizione?
In caso di tamponatura portico occorre il permesso di costruire?
Per la tamponatura di un portico, al fine di chiuderlo a veranda, occorre titolo abilitativo come il permesso di costruire?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 686/2021, si è occupato di un ricorso presentato contro l'ingiunzione a demolire, da parte di un'Amministrazione comunale, di alcune opere abusive, realizzate in quelli che si configuravano in origine come spazi condominiali e prive di permesso di costruire.
Il ricorrente, sosteneva che, l'ingiunzione di demolizione non era lecita perché la struttura sarebbe stata legittimata nell'anno 1989, con un certificato di agibilità rilasciato a seguito di variante e, che nel procedimento sanzionatorio era stato coinvolto solo l'amministratore del condominio.
Il Consiglio di Stato, rigettava il ricorso in questione, in quanto la disciplina sanzionatoria per gli abusi edilizi è prevista nelle ipotesi di interventi in assenza di permesso o in totale difformità, di variazioni essenziali dal titolo edilizio e di parziale difformità da esso.
Nel caso di specie, l'intervento consisteva nella Tamponatura di un portico trasformato in un vano chiuso, che ha comportato un aumento di superficie e di volumetria, con la chiusura su tutti i lati o con la copertura, anche se con superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
Secondo il Consiglio di Stato, l'installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un porticato che si presenti aperto su tre lati, determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della preesistente volumetria.
Ancora, la realizzazione di un vano aggiuntivo mediante Tamponatura di un portico non può essere considerato come pertinenza, perché si tratterebbe di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, che si aggiunge a un organismo edilizio preesistente, trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.
Pertanto, il Consiglio di Stato riteneva legittima l'ordinanza di demolizione dell'opera, costruita in assenza di permesso di costruire. Inoltre, ha chiarito che il portico consiste in un elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.
Nel momento in cui se ne effettua la chiusura, il portico si trasforma in vano, ovvero in un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, veranda, terrazza o balcone, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
In questo caso, attraverso la realizzazione della Tamponatura, quest'area, originariamente condominiale, è stata sottratta all'uso comune per essere destinata a quello esclusivo dei proprietari dell'unità immobiliare cui accede.
Infine, la mancata notifica del provvedimento di demolizione al proprietario non influisce sulla sua legittimità. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità di pretendere l'esecuzione da parte del proprietario e di procedere in suo danno all'acquisizione gratuita in caso di mancata spontanea ottemperanza, da parte dell'autore dell'abuso, all'ordine impartito.