Via libera al Superbonus 110 per il cappotto termico interno, se l'edificio è sottoposto a vincoli o a divieti. Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110 anche per il cappotto termico interno?
In caso di cappotto termico interno all'immobile è possibile fruire del Superbonus 110%.
L'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito a quelli che sono i requisiti richiesti. Spiegazioni sul tema vengono fornite dal Direttore delle Entrate, Enrico Maria Ruffini, durante lo svolgimento dell'audizione del 18 novembre in Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, in materia di Superbonus 110.
Il quesito posto all'attenzione concerne l'installazione del cappotto termico interno all'edificio. Si chiede se, in assenza di norme che lo impediscano, con riferimento agli edifici nei quali sussistono vincoli storico artistici e paesaggistici, eventuali interventi per la messa in opera del cappotto termico interno siano ammessi al Superbonus 110.
La risposta arriva dall'Agenzia delle Entrate ed è positiva.
Emerge, infatti, quanto segue: il cappotto termico interno è consentito agli edifici sottoposti a vincolo ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio e per quelli nei quali l'isolamento termico dell'involucro è vietato sulla base dei regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.
Sulla base dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate è altresì richiesta una seconda condizione, ovvero il miglioramento almeno di due classi energetiche. In alternativa, ove ciò non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più elevata qualora l'edificio si trovi in penultima classe.
In base a quanto disposto dalla Circolare 24/E del 2020, in presenza di vincoli artistici - paesaggistici o divieti di isolamento termico dovuti a regolamenti edilizi, il superbonus 110 trova comunque applicazione in riferimento agli interventi rientranti nel campo di applicazione dell'Ecobonus, a patto che ne venga attestato il miglioramento energetico. Tra tali interventi, oltre alla sostituzione degli infissi, rientra anche l'installazione del cappotto termico interno all'edificio. La detrazione del 110 si applica dunque a tutti gli interventi trainati in presenza di vincoli per quelli trainanti.