Il TAR di Bari, con una sentenza emessa di recente ha reso noti dei specifici chiarimenti in merito alla Super Scia e permesso di costruire per interventi edilizi
Chiarimenti relativi alla Super Scia e permesso di costruire
Il TAR fornisce delle nuove precisazioni in materia di Super Scia e permesso di costruire.
A seguito di un ricorso proposto da una cittadina italiana titolare di opere qualificate come abusive dal Comune, situate in un'area paesaggistica protetta e quindi da demolire, il TAR di Bari, con sentenza n. 1262/2021, ha fornito dei chiarimenti in merito alla Super Scia e al permesso di costruire.
Altro tema discusso in tale sede dal TAR di Bari, è stato quello relativo all'obbligo di richiesta di un'autorizzazione sismica per lavori edilizi nell'ipotesi di opere di minore rilevanza. Nello specifico, i manufatti si compongono di tre muri perimetrali di cui 2 pari a 7×0,30 metri e 1,90 di altezza e 1 pari a 7×0,30 metri e 1,20 di altezza, attuati su un piano superiore di un immobile già preesistente.
Tali interventi, avvenuti senza opere di demolizione e ricostruzione che hanno prodotto un ampliamento dell'abitazione preesistente, non sono state qualificate dal Comune come interventi di ristrutturazione edilizia, ma come nuova costruzione per cui necessario la richiesta del permesso di costruire.
Il TAR di Bari, nel caso di specie, ha sostenuto che la Super Scia in alternativa al permesso di costruire fosse idoneo come titolo abilitativo per i lavori edilizi eseguiti.
La Super Scia può essere richiesta per lavori di ristrutturazione pesante, che non prevedono la demolizione totale dell'edificio esistente, ma comportano modifiche della volumetria, dei prospetti e dei mutamenti urbanistici della destinazione d'uso. Per nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, che risultino regolati da piani attuativi o accordi negoziali, aventi natura di piano attuativo.
Data la natura particolare dei lavori, non è possibile dar inizio agli interventi edilizi in contemporaneo con la richiesta della SCIA alternativa. Occorre un lasso di tempo di almeno trenta giorni per poi procedere con i lavori. In virtù di ciò, il TAR di Bari ha sostenuto che i lavori compiuti per la fattispecie in disamine, fossero di ampliamento della volumetria totale pertanto attuabili con la super SCIA.
Ancora, conclude il TAR, che nel caso in esame, trattandosi di lavori di minore rilevanza, fossero realizzabili senza l'autorizzazione sismica e con l'autorizzazione paesaggistica semplificata per quanto riguarda il vincolo di area protetta.