|
Come noto, la morte di una persona fisica comporta la c.d. apertura della successione, regolata dal codice civile nel Libro II, Titolo III.
Al momento della morte del de cuius (persona defunta) una serie di diritti e obbligazioni si estinguono (diritti d'autore o obbligo alla corresponsione degli alimenti), in quanto personali e, pertanto, non trasmissibili. Talune altre categorie di diritti (diritti di credito) e obblighi (alcuni debiti) si trasmettono, invece, agli eredi.
Ai sensi dell'art. 457 c.c., l'eredità si evolve per legge o per testamento.
La successione testamentaria si caratterizza per la sussistenza di un testamento, atto giuridico unilaterale, con il quale il testatore dispone dei propri beni e, in generale, dei propri diritti, designando l'erede testamentario.
Il testamento, in quanto atto formale, deve essere redatto in forma scritta, con le seguenti formalità:
Come rilevato, mediante testamento il testore ha la facoltà di decidere in ordine alle proprie sostanze, individuando anche il c.d. erede testamentario, eredi e anche legati.
È bene chiarire che l'ordinamento giuridico, pur riservando ampio favore alla successione testamentaria, prevede altresì anche importanti limiti alla facoltà del tastatore.
Tale limite è rappresentato dalla quota legittima riservata ad appartenenti al nucleo familiare, in quanto ritenuti destinatari, per legge, di una quota indisponibile dell'asse ereditario.
Tali familiari, chiamati anche eredi legittimari, ai sensi dell'art. 536 c.c., sono il coniuge e i figli (o eventuali discendenti nel caso di premorte dei figli) e i genitori (in caso di assenza di figli).
A quanto ammonta la legittima in un testamento?
Nel caso di successione con testamento la legittima è ripartita fra gli eredi secondo criteri stabiliti dal codice civile.
La ripartizione della quota di legittima in un testamento è regolamentata dall'art. 537 c.c.
Tale norma prevede espressamente che, nel caso di presenza di un solo figlio, a questi è riservata la metà del patrimonio.
In presenza di più figli è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
In assenza di figli, agli ascendenti (genitori) spetta un terzo del patrimonio.
Se vi sono più eredi ascendenti, l'art. 569 c.c. stabilisce che succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.
All'eventuale coniuge è riservata la metà del patrimonio del de cuius.
Al coniuge sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se la casa era di proprietà della persona della cui eredità si tratta, o comune.
Qualora il de cuis abbia lasciato coniugi e figli, la ripartizione delle quote ereditarie con testamento segue i seguenti criteri.
Se con il coniuge concorre un solo figlio, la quota di riserva per il figlio è di un terzo.
Al coniuge spetta un altro terzo del patrimonio oltre al diritto di abitazione.
Se vi sono più figli a essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali.
Nel caso in cui il de cuius non abbia provveduto in vita alla redazione di un testamento, si apre la successione legittima o detta anche intestata, in quanto senza testamento.
In tale senso si comprende la differenza tra successione legittima e necessaria.
La prima si apre in assenza di una dichiarazione di successione con testamento, la seconda è la successione che la legge riserva ai soggetti legati al defunto da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio, anche nel caso in cui sia stato redatto dal de cuis un testamento.
Ai sensi dell'art. 457 c.c., secondo comma, non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
In mancanza di una espressa dichiarazione di volontà, al fine di individuare gli eredi, rileva il rapporto di parentela.
Alla morte di una persona fisica segue un precisa procedura per la successione.
Si tratta di uno specifico iter per successione ereditaria che si suddivide sostanzialmente in tre fasi:
Se è stato redatto un testamento da parte del de cuius, si pone spesso un problema pratico, ovverosia la convocazione eredi per testamento.
Le tempistiche e le modalità per l'apertura della successione dipendono strettamente dalla tipologia di testamento. Analogamente, nel caso di testamento segreto, questo, appena rinvenuto, deve essere consegnato senza indugio al notaio.
Se è stato redatto un testamento pubblico, l'atto di successione si trova già nella disponibilità del notaio, al quale compete il compito di convocare i chiamati all'eredità.
Dopo quanto tempo il notaio chiama gli eredi?
In primis, è importante chiarire che non esiste una tempistica precisa che impone al notaio di convocare gli eredi.
Ciò nondimeno, la legge tutela il soggetto che ritiene di essere stato leso dalla mancata o ritardata pubblicazione del testamento, il quale può agire contro il notaio.
La morte di una persona comporta una serie di adempimenti a carico degli eredi anche nei confronti del Fisco.
Fra tali adempimenti figura la dichiarazione di successione, ovverosia una comunicazione che deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità e dai legatari all'Amministrazione finanziaria e riguarda tutti i beni in successione.
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso.
|
||