Quali sono le i criteri per determinare le sanzioni applicabili in caso di intervento edilizio in zona soggetta a vincolo paesaggistico. Cosa dice la Cassazione
Quali sono le sanzioni se si costruisce senza autorizzazione paesaggistica in area vincolata?
Quali sono gli obblighi da rispettare per le nuove costruzioni o gli ampliamenti di quelle esistenti che siano eseguiti in zone soggette a vincolo paesaggistico?
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 16697 del 16 aprile scorso, ha fissato i criteri necessari per valutare se un determinato intervento sia configurabile come nuova costruzione o un ampliamento, interpretando la materia relativa ai reati paesaggistici di cui all'articolo 81 del d.lgs 42/2004.
Vediamo cosa dice il codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di reati paesaggistici. Sulla base della normativa, chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, è punito con pene di cui all'articolo 44 lettera c) del Testo Unico dell'edilizia (DPR 380/2001).
Le predette pene si applicano sia in caso di abuso a scopo edilizio che in caso di intervento in zona sottoposta a vincolo artistico, archeologico, storico, ambientale, paesistico in totale difformità o in assenza del permesso. Si tratta della pena dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da 15.493 a 51.645.
Le pene diventano più severe, applicandosi la reclusione da uno a quattro anni, se gli interventi edilizi eccedono i limiti di 1.000 m3 per le nuove costruzioni e superano il 30% della volumetria per gli ampliamenti.
È fondamentale pertanto definire la tipologia di intervento posto in essere, ai fini dell'applicazione della sanzione. Come procedere?
Occorre stabilire se l'area sulla quale è stato eretto il fabbricato era in precedenza libera o se invece era occupata da altro edificio, anche se successivamente demolito.
Si ha la nuova costruzione soltanto se l'area era libera e dunque è realizzata a partire da zero. Si avrà ampliamento anche in caso di demolizione con totale ricostruzione, pur se avvenuta con sagoma e materiali diversi. In quest'ultimo caso si dovrà calcolare la variazione di volume determinata a lavori finiti. Non trattandosi di nuovo immobile sotto il profilo paesaggistico, la costruzione risultante al termine dei lavori potrà superare i 1.000 m3 a condizione di rispettare i criteri di volumetria in base ai quali non deve essere maggiore del 30% di quella originaria.