Split payment: quali sono le novità per il 2018?

Cos'è lo Split payment, il sistema di scissione dei pagamenti delle fatture di prodotti e servizi ceduti o commissionati (anche) dalla pubblica amministrazione.
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Cos'è lo Split payment


Si sente spesso parlare di Split payment; l'espressione si riferisce ad una particolare normativa relativa alla fatturazione IVA.

L'espressione, che letteralmente in italiano significa scissione dei pagamenti, si riferisce al sistema di pagamento delle fatture quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate nei confronti di una serie di soggetti, principalmente pubbliche amministrazioni, ma non solo, come vedremo di seguito.

Split payment 2018

La differenza rispetto alle altre modalità di fatturazioni attiene essenzialmente al pagamento dell'IVA, non più, come in precedenza, a carico di chi emette la fattura, ma del soggetto che paga la fattura.

Insomma, l'IVA la paga il soggetto cessionario, o committente, direttamente all'erario, mentre al prestatore, o cedente, viene corrisposto il compenso al netto dell'IVA.

La nuova misura ha il fine di ridurre l'evasione fiscale, sostanzialmente cioè di evitare che chi incassa la somma fatturata a titolo di IVA non la riversi poi allo Stato.

Nel 2017, in virtù delle modifiche apportate dal DL n. 50 del 2017, noto come la manovrina, si è allargata la platea dei soggetti che dovevano emettere la speciale fatturazione, entrandovi così a farvi parte (dal 1 luglio 2017) anche (ma non solo) i professionisti (inizialmente esclusi); ma, come vedremo più avanti, già nel 2018 detta estensione è stata eliminata.


Split payment: le principali fonti normative


Lo Split payment è stato introdotto nel nostro Paese con la Legge di Stabilità del 2015 (cioè la legge n.190 del 23 dicembre 2014), precisamente, con l'aggiunta di un nuovo articolo - il 17-ter - al DPR n. 633 del 1972, il decreto di istituzione e disciplina dell'IVA.

Successivamente è seguito il DM n. 79796 del 2015, intitolato Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni (c.d. Split payment).

Fatturazione IVA e Split payment

La disciplina è stata poi modificata dal DL n. 50 del 2017 (convertito nella L. 96 del 2017) e dal decreto attuativo, il DM 27 giugno 2017.

Il decreto n. 79796 del 2015 è stato modificato dal DM n.151687 del 2018.
La disciplina è stata nuovamente modificata con il DL n. 87 del 2018.

Segnaliamo inoltre, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'emissione della Circolare n.1E del 2015, della Risoluzione n.15E del 2015, della Circolare n.6E del 2015 e della Circolare n. 28E del 2017.

Dato l'evidente accavallarsi delle norme nel tempo, daremo qui solo un quadro generale della attuale situazione, senza menzionare i passaggi intermedi.
Inoltre, rinviamo come sempre alla consulenza di professionisti esperti ed alla lettura integrale dei testi normativi.


Split payment, quali i soggetti committenti o cessionari coinvolti


Quali sono i soggetti rientranti nel novero dei committenti o cessionari coinvolti, ai fini dell'applicazione dello Split payment?

Le pubbliche amministrazioni sono quelle indicate nell'elenco previsto dall'art.1, co.2, della L. n. 196 del 2009, e la disciplina si applica per le operazioni per cui tali soggetti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto.

Split payment novità del 2018

Alle pubbliche amministrazioni si aggiungono altri soggetti, quali, alla luce delle modifiche normative, ad es. enti pubblici economici; fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche; società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche; società partecipate, da amministrazioni pubbliche; società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (per i dettagli si legga il DM n. 79796/2015 come modificato).


Split payment e professionisti


Per effetto delle modifiche apportate dal DL n. 87 del 2018, le fatture emesse per servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a ritenuta a titolo di acconto (di cui all'art. 25, DPR n.600/1973) non sono più soggette al regime dello Split payment.

Per effetto di tale modifica è quindi (ri)avvenuta l'esclusione da luglio 2018 per i professionisti dal regime in parola.

Diciamo che l'esclusione è riavvenuta perché tale era inizialmente la previsione della legge, con il comma 2 dell'art. 17-ter, abrogato dalla norma del 2017 ed oggi sostituito dalla norma del 2018.

La norma abrogataescludeva dal regime i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, mentre la nuova norma esclude sia che le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto.

Non essendo più le fatture emesse dai professionisti soggette al regime in parola, in sintesi, non devono dunque indicare il riferimento alla scissione dei pagamenti, mentre l'IVA deve essere anticipata da chi emette la fattura; il cliente, a sua volta, deve trattenere la ritenuta d'acconto e pagare l'IVA al soggetto che emette la fattura.


Reverse charge e Split payment


L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esclusione per i casi nei quali le pubbliche amministrazioni non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/1972, va riferita ai casi di reverse charge (inversione contabile) di cui all'art. 17, DPR n. 633/1972.

Casi, cioè, nei quali il ruolo di debitore dell'imposta non è rivestito, come accade in genere, da colui che cede il bene o presta un determinato servizio, ma al contrario al soggetto che è cessionario del bene o committente del servizio. Ad essi:

non viene addebitata (in rivalsa) alcuna imposta, da parte di colui che ha compiuto l'operazione imponibile. In tali casi, sorge un debito IVA direttamente in capo alla PA, soggetto passivo acquirente, per i beni o servizi destinati alla sfera commerciale (v. Circ. 15E del 2015).


Dunque, nei casi di reverse charge non trova applicazione il regime dello Split payment.

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Split payment novità 2018
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