Marito e moglie sono proprietari (in comunione dei beni) di un'unità immobiliare ubicata in condominio...
Marito e moglie sono proprietari (in comunione dei beni) di un'unità immobiliare ubicata in condominio; si tratta d'un fatto, com'è noto, molto ricorrente.
La proprietà dell'appartamento comporta l'obbligo di partecipazione alle spese condominiali (artt. 1118 - 1123 c.c.).
In sostanza, per la casa coniugale i coniugi sono tenuti a contribuire alle spese condominiali nella misura indicata dal rendiconto (preventivo e consuntivo).
La loro quota di partecipazione è calcolata in ragione delle tabelle millesimali generali per i costi che possono essere ripartiti in ragione di esse (art. 1123 c.c.) e per il resto con le altre tabelle (così dette d'uso, es. artt. 1124 - 1126 c.c.).
Che cosa accade se, i motivi sono irrilevanti, i succitati proprietari della porzione di piano si rendono inadempienti verso il condominio?
Essi dovranno essere considerati responsabili in solido per il pagamento delle quote arretrate?
Per completezza è bene ricordare che la responsabilità solidale delle obbligazioni comporta l'obbligo per i debitori anche singolarmente considerati di pagare l'intera somma richiesta, salvo rivalsa nei confronti degli altri contitolari del debito.
Ebbene al quesito appena posto ha dato soluzione affermativa la Corte di Cassazione con una sentenza resa lo scorso 21 ottobre.
Secondo gli ermellini i comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi (Cass. 21 ottobre 2011 n. 21907).
Così, ad esempio, se uno dei due coniugi è un lavoratore dipendente (pubblico o presso privati è indifferente), il condominio potrà agire chiedendo il pignoramento dello stipendio per l'intero importo liquidato nel decreto ingiuntivo.
Allo stesso modo si potrà agire aggredendo il conto corrente di uno dei comproprietari per il totale dovuto.