Spese condominiali, come contestarle

Ogni condomino, per il sol fatto d?essere definibile tale (vale a dire proprietario
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SpeseOgni condomino, per il sol fatto d'essere definibile tale (vale a dire proprietario, o usufruttuario, di un'unità immobiliare ubicata in condominio), è obbligato a partecipare alle spese per la conservazione e per l'uso delle cose comuni.La quota di spese, lo si evince inequivocabilmente dall'art. 1123, primo comma, c.c., per una serie d'interventi è quantificata in ragione dei millesimi di proprietà.Per determinate tipologie di costi lo stesso codice civile prevede dei criteri differenti rispetto a quello testà citato.Si pensi, per portare gli esempi più noti, ai costi per la manutenzione e ricostruzione delle scale (art. 1124 c.c.) o alle così dette spese d'uso (es. impianto di riscaldamento) da ripartirsi ai sensi del secondo comma dell'art. 1123 c.c.In questo contesto, l'amministratore del condominio può chiedere delle somme di denaro con due modalità:a)sulla base del rendiconto preventivo o consuntivo regolarmente approvati dall'assemblea;b)sulla base di un proprio provvedimento in virtù di un generale potere di spesa desumibile dal complesso delle sue attribuzioni (cfr. da ultimo Cass. 3 dicembre 2010 n. 24654).Può accadere che un condomino sia in disaccordo con quanto richiestogli dall'amministratore.I motivi possono essere sostanzialmente tre:a)per errore nella ripartizione delle spese;b)per incompetenza ad ordinare quella spesa;c)per non dover partecipare a quella spesa (si pensi al caso del condominio parziale).Che cosa fare in questi casi?SpeseLe soluzioni sono due e variano a seconda dell'atto in base al quale il mandatario dei condomini chiede ai propri rappresentati le quote.Se la richiesta è fondata sul rendiconto di gestione è evidente che il condomino debba contestare, eventualmente impugnandolo, questo provvedimento.In tal caso, infatti, a meno che non sia l'amministratore ad applicare scorrettamente quanto deliberato dall'assemblea è siffatta decisione a contenere l'oggetto della contestazione.Si pensi, per fare un esempio, alla ripartizione delle spese per lavori di manutenzione il cui costo, per decisione adottata a maggioranza dall'assemblea, venga suddiviso in parti uguali e non sulla base dei millesimi di proprietà.Il condomino, giustamente, contrariato da questa decisione dovrà opporvisi impugnando la delibera non essendo sufficiente diffidare l'amministratore ad applicare un diverso criterio.Diverso il caso di disaccordo su una spesa richiesta dall'amministratore in base ad un proprio provvedimento.In tale circostanza il comproprietario dovrà contestare direttamente l'atto del proprio mandatario nei modi di cui all'art. 1133 c.c.
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  • Ernesto
    Ernesto
    Lunedì 27 Maggio 2013, alle ore 14:50
    Guardando le spese per il riscaldamento degli anni 2006 e 2007 ho trovato nella mia percentuale dei millesimi a mio carico che è di 151,649 millesimi mentre negli anni successivi che vanno dal 2008 al 2012 la mia percentuale dei millesimi è di 98,695. Con una differenza a mio favore di circa 1200 Euro. Come mi devo comportare in questo caso.Grazie per la risposta. Ernesto.
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