Ogni condomino, per il sol fatto d?essere definibile tale (vale a dire proprietario
Ogni condomino, per il sol fatto d'essere definibile tale (vale a dire proprietario, o usufruttuario, di un'unità immobiliare ubicata in condominio), è obbligato a partecipare alle
spese per la conservazione e per l'uso delle cose comuni.La quota di spese, lo si evince inequivocabilmente dall'
art. 1123, primo comma, c.c., per una serie d'interventi è quantificata in ragione dei millesimi di proprietà.Per determinate tipologie di costi
lo stesso codice civile prevede dei criteri differenti rispetto a quello testà citato.Si pensi, per portare gli esempi più noti, ai costi per la manutenzione e ricostruzione delle scale (
art. 1124 c.c.) o alle così dette spese d'uso (es. impianto di riscaldamento) da ripartirsi ai sensi del
secondo comma dell'art. 1123 c.c.In questo contesto,
l'amministratore del condominio può chiedere delle somme di denaro con due modalità:a)sulla base del
rendiconto preventivo o consuntivo regolarmente approvati dall'assemblea;b)sulla base di un
proprio provvedimento in virtù di un generale potere di spesa desumibile dal complesso delle sue attribuzioni (cfr. da ultimo Cass. 3 dicembre 2010 n. 24654).Può accadere che un condomino sia in
disaccordo con quanto richiestogli dall'amministratore.
I motivi possono essere sostanzialmente tre:a)per
errore nella ripartizione delle spese;b)per
incompetenza ad ordinare quella spesa;c)per
non dover partecipare a quella spesa (si pensi al caso del condominio parziale).
Che cosa fare in questi casi?Le soluzioni sono due e variano a seconda dell'atto in base al quale il mandatario dei condomini chiede ai propri rappresentati le quote.Se la
richiesta è fondata sul rendiconto di gestione è evidente che il condomino debba contestare, eventualmente impugnandolo, questo provvedimento.In tal caso, infatti, a meno che non sia l'amministratore ad applicare scorrettamente quanto deliberato dall'assemblea
è siffatta decisione a contenere l'oggetto della contestazione.Si pensi, per fare un esempio, alla
ripartizione delle spese per lavori di manutenzione il cui costo, per decisione adottata a maggioranza dall'assemblea, venga suddiviso in parti uguali e non sulla base dei millesimi di proprietà.Il condomino, giustamente, contrariato da questa decisione dovrà
opporvisi impugnando la delibera non essendo sufficiente diffidare l'amministratore ad applicare un diverso criterio.
Diverso il caso di disaccordo su una spesa richiesta dall'amministratore in base ad un proprio provvedimento.In tale circostanza il comproprietario dovrà contestare direttamente
l'atto del proprio mandatario nei modi di cui all'
art. 1133 c.c.