Suddivisione delle spese per la manutenzione e sostituzione dell'ascensore. Sono dovute anche da chi ha un locale o negozio con accesso diretto a piano terra.
Chi paga le spese condominiali per l'ascensore?
Anche i proprietari dei locali situati al piano terra di uno stabile condominiale che abbiano accesso diretto dalla strada dovranno partecipare alla suddivisione delle spese connesse alla manutenzione straordinaria e sostituzione dell'ascensore.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 22157 dello scorso 12 settembre 2018. Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte concerneva una condòmina proprietaria di alcuni locali situati al piano terra, alla quale era stata fatta richiesta di contribuire alle spese condominiali relative al rifacimento dell'impianto di ascensore. L'amministratore le inoltrava decreto ingiuntivo al quale lei faceva opposizione richiamando i contenuti del regolamento di condominio. Dopo la vittoria del condominio in secondo grado, la vicenda giungeva dinnanzi alla Corte di Cassazione.
I giudici di legittimità, dando ragione al condominio, hanno chiarito quelli che sono i criteri di suddivisione delle spese connesse ai lavori sugli impianti di ascensore. La Cassazione fa riferimento all'articolo 1124 del codice civile, le cui disposizioni riguardano specificatamente scale e ascensori.
In base alla predetta norma le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono.
Secondo l'interpretazione dei giudici l'ascensore condominiale servi anche a coloro che stanno al piano terra se vogliono andare sul tetto o in terrazza. L'ascensore costituisce parte comune dell'edificio tanto che l'art. 1117 del codice civile. annovera espressamente detto impianto fra i beni e i servizi che si presumono comuni a tutti i condomini, salvo risulti diversamente dal titolo.
Di conseguenza l'ascensore appartiene in comproprietà anche ai condomini proprietari di negozi o locali posti al piano terreno e con accesso dalla via pubblica, poiché anche essi ne fruiscono, anche solo potenzialmente.
È del tutto ininfluente il fatto che taluni condomini ne facciano un uso minore o del tutto inesistente rispetto agli altri proprietari.
La spesa è ripartita tra tutti i condomini, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Unica deroga al criterio evidenziato è l'esistenza di un titolo (come il regolamento condominiale o la delibera assembleare) che disponga in senso contrario. Poiché nella fattispecie esaminata, non sussisteva alcuna convenzione in deroga e il regolamento di condominio richiamava unicamente i principi sanciti dalla legge, la Cassazione dava ragione al condominio.