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Oggi, 29 febbraio, entra in vigore la legge n. 3 del 2012.
Questo provvedimento recante Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, mira, come dice lo stesso titolo della legge, a disciplinare, tra le altre cose, quelle situazioni di difficoltà di alcune categorie di debitori.
Di questo istituto si occupano gli articoli dal 6 al 20 della legge citata in principio.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge n. 3/2012:
[…] Per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Un debitore deve onorare debiti per migliaia di euro ma per farlo dovrebbe liquidare una parte del suo patrimonio, costituito prevalentemente da immobili: quella è una situazione di sovraindebitamento.
O, ancora; una persona, è indifferente se lavoratrice dipendente o autonoma, ha contratto molti debiti ma perde il lavoro o comunque improvvisamente ne acquisisce pochissimo: in caso di difficoltà potrà fare ricorso alla legge sul sovraindebitamento.
Ciò detto, quindi, vale la pena chiarire definitivamente un altro aspetto...
Il primo comma dell'art. 6, già citato, specifica che:
Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.
In sostanza la legge sul sovraindebitamento si applica ai consumatori, alle microimprese ed a tutte quelle situazioni non assoggettabili alle procedure concorsuali.
A leggere le norme contenute nella legge n. 3, tutto dovrebbe essere molto semplice.
In pratica, il riferimento è l'art. 7, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi – queste strutture verranno disciplinate con successivi decreti (che dovranno essere emessi entro 90 giorni a partire da oggi) del ministero della giustizia – un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di rientro che, sulla base di ben precise garanzie anche per chi a quell'accordo non aderisce, assicuri il pagamento dei debiti contratti.
È bene ricordare che non solo il debitore non deve essere assoggettabile a fallimento ma non deve avere già ricorso a questa procedura nei tre anni precedenti (art. 7 l. 3/2012).
Chiaramente quest'ultima affermazione varrà per il futuro.
L'articolo 8 della legge si sofferma sul contenuto dell'accordo specificando che cosa esso può contenere e ciò che deve, comunque, essere garantito o non pregiudicato.
La proposta formulata con l'ausilio di un organismo dev'essere poi presentata in tribunale: da questo momento in poi si susseguono una serie di attività di competenza degli giudice (es. fissazione udienza) e del debitore (es. notifica ai creditori del decreto di fissazione) volte alla corretta instaurazione del contraddittorio (art. 10 l. 3/2012).
All'udienza accade, in assenza di attività proditorie del debitore, quello che rappresenta la vera novità in grado d'incidere sensibilmente sulla posizione del debitore in difficoltà: la sospensione di ogni azione individuale esecutiva da iniziarsi o già in corso.
È chiaro sul punto il terzo comma dell'art. 11 l . n. 3/2012 a mente del quale:
All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
Gli articoli successivi dispongono le modalità di formalizzazione dell'accordo, la così detta omologazione, ed il ruolo delle varie parti anche in relazione all'accordo da raggiungersi ed al rispetto dei termini in esso pattuiti.
In tale ultimo senso, ad esempio, è stato stabilito che l'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 11, quinto comma, l. n. 3/2012).
Quanto alle forme di esecuzione dell'accordo, infine, la legge prevede la possibilità di nominare un liquidatore che sovraintenda alla sua pratica realizzazione.
Che dire: la legge, se ben applicata, dovrebbe garantire il debitore onesto ed in difficoltà dal rischio di perdere tutto ed i creditori insoddisfatti di ottenere il pagamento in termini certi o quantomeno di evitare le lungaggini e le incertezze di una procedura esecutiva ordinaria.
Insomma, in teoria, una buona opportunità da sfruttare in relazione a debiti contratti per rapporti condominiali, per ragioni di consumo, fiscali, ecc.
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