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L'attestato di certificazione energetica (ACE) è un documento ogni giorno piú conosciuto ed utilizzato, soprattutto dai cittadini che devono vendere o affittare un immobile.
La normativa prevede l´obbligo di consegna al nuovo acquirente o locatario e, dal 1 Gennaio 2012, l'ACE è necessario per ottenere l'indice di prestazione energetica globale (kwh/mq anno), valore da dichiarare negli annunci immobiliari di vendita.
Tuttavia l'Italia è stata recentemente deferita dalla Corte Ue perché le leggi sul risparmio energetico ancora non recepiscono pienamente la Direttiva 2002/91/CE.
Il rispetto della direttiva passa anche per l'efficacia del metodo di calcolo sugli edifici esistenti.
La normativa italiana non specifica se sia obbligatorio effettuare il sopralluogo, per cui, quello che deontologicamente e professionalmente sembra un passaggio ovvio è diventato per taluni tecnici un modo per risparmiare sui costi della pratica.
Sta capitando, sempre più di frequente, che vengano realizzati ACE sbrigativi e poco realistici.
Le cause principali di questo fenomeno sono la mancanza di controlli sulla regolarità del calcolo e una normativa non sufficientemente chiara in merito all'obbligatorietà del sopralluogo.
Questo fenomeno mina la credibilità delle politiche sul risparmio energetico in edilizia oltre a provocare un danno ai certificatori energetici seri ed onesti.
Va premesso che la materia in questione è di competenza regionale e la Lombardia è la Regione con la legislazione più avanzata sin dalla metà degli anni 2000.
Dopo aver verificato che alcuni certificati erano stati realizzati senza le adeguate analisi e con un metodo non affidabile, sono cominciati dei controlli sugli ACE consegnati.
Il Cestec, ente di controllo regionale, si occupa di valutare e sanzionare eventuali certificatori energetici inadempienti.
A parte le singole leggi regionali, cerchiamo di capire come si esprime la normativa nazionale. Il Decreto Legislativo 192/05 oltre ad essere il testo vigente nelle regioni che non hanno legiferato in materia, ha la funzione di legge quadro in tutta Italia.
La legge nazionale DLgs 192/05 e il DM 26/06/2009 non si esprimono chiaramente in merito a come vadano reperiti i dati di ingresso per i calcoli.
In particolare non è definito se il certificatore è obbligato, o meno, ad effettuare il sopralluogo.
L'Allegato A del Decreto Ministeriale si esprime in questi termini:
Il Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio o standard, (..) prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull'edificio esistente. In questo caso le modalità di approccio possono essere (..) per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrati da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali.
I tecnici che firmano ACE senza sopralluogo si giustificano evidenziando la dicitura per analogia costruttiva basando i loro calcoli sulla comparazione con edifici simili.
Tuttavia la normativa in diversi punti, anche se in maniera vaga, lascia intendere che per redigere un ACE è necessario effettuare un sopralluogo: ad esempio il fac-simile di un ACE, presente nell'Allegato 6 del DM 26/06/2009, al punto 15 richiede l'inserimento della data del sopralluogo. Informazione che viene richiesta anche dal Software DOCET, progettato dall'ENEA e specificamente consigliato dalla normativa per redigere ACE di immobili residenziali inferiori ai 3000 mq.
Oltre alla normativa esiste un aspetto deontologico che un certificatore energetico deve rispettare rispondendo ai principi di competenza, correttezza e concorrenza leale.
Valori presenti nei codici degli Ordini professionali.
Il sopralluogo rappresenta il costo maggiore che un certificatore deve sostenere per la redazione di un ACE.
A causa di questa discrezionalità, alcuni tecnici ottengono i dati per i calcoli chiedendo direttamente al cliente, tramite telefono o e-mail.
In questo modo riescono ad emettere una parcella con un costo molto piú basso di coloro che effettuano il sopralluogo.
I certificati energetici realizzati senza sopralluogo prevedono la partecipazione diretta del cliente che è invitato a inviare fotografie, planimetria catastale, schede tecniche ed a descrivere le caratteristiche delle murature e degli infissi.
Nonostante la normativa permetta di utilizzare metodi semplificati per edifici residenziali sotto i 3000 mq, affidare tutta la fase di analisi delle caratteristiche fisiche e geometriche al proprietario non potrà permettere la redazione di un ACE veritiero ed affidabile.
Per cui il Legislatore, considerato anche che le istituzioni comunitarie impongono continui aggiornamenti a paesi spesso inadempienti come l'Italia, potrebbe promuovere un aggiornamento normativo dove si specificano con maggiore chiarezza i limiti della semplificazione. Andrebbe definito come reperire i dati di ingresso per i calcoli e risolvere la questione in merito all'obbligatorietà del sopralluogo.
L'ACE è un documento che, purtroppo, da molti viene considerato solo un balzello burocratico, dimenticando che ha dei notevoli vantaggi per il miglioramento dei consumi e per una maggiore qualità degli ambienti costruiti.
L'ACE permette di valutare le prestazioni energetiche di un edificio diventando elemento di valorizzazione immobiliare, strumento di controllo dei consumi e incentivo a costruire e ristrutturare valorizzando il comfort ambientale degli ambienti.
Una maggiore chiarezza sull'obbligatorietà del sopralluogo ed in generale sulle regole per un redigere un ACE, dovrebbero interessare tutti gli operatori del settore immobiliare che propendono per un edilizia di qualità.
Spesso tuttavia sono proprio gli operatori del settore, sostenitori di politiche conservatrici, che ancora esprimono giudizi negativi sul risparmio energetico in edilizia.
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