Basta con i recuperi dell'intero credito contro un solo condominio; tutti devono pagare ma ognuno deve farlo nel limite della propria quota millesimale, vediamo...
Le obbligazioni condominiali sono parziarie o solidali?
Questa volta a pronunciarsi è il giudice di pace di Salerno.
Ormai quasi quattro anni fa, era l'8 aprile 2008, con l'arcinota sentenza n. 9148, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sancirono la fine della solidarietà delle obbligazioni condominiali.
Secondo i magistrati del Supremo Collegio, in materia di spese condominiali ognuno paga per sè.
Detto diversamente: basta con i recuperi dell'intero credito contro un solo condominio; tutti devono pagare ma ognuno deve farlo nel limite di ciò che effettivamente deve in base alla propria quota millesimale.
Il principio, ad avviso di chi scrive, è sacrosanto: un condomino, per il sol fatto che gli altri siano morosi, non può rischiare di perdere tutto.
Certo, non può tacersi che l'esecutato può agire in rivalsa; le Sezioni Unite, tuttavia, esprimevano argomentazioni convincenti per far ritenere giusto il passaggio dalla solidarietà alla parziarietà.
Pronuncia giusta in teoria ma in pratica, a legislazione invariata, si è finito per gravare oltremodo il creditore.
Insomma la sentenza più volte citata ha, di fatto, squilibrato un rapporto tra più parti che hanno in egual misura delle ragioni da rivendicare.
È emblematica, in tal senso, una sentenza resa dal Giudice di pace di Salerno lo scorso 16 febbraio. Secondo il magistrato campano non c'è chi non veda che l'interpretazione di principio, fornita dalle Sezioni Unite ha creato enormi problematiche sul piano pratico, ponendo,involontariamente, a carico del creditore una serie di costi,di oneri e di ritardi che la precedente interpretazione (obbligazione solidale) aveva tenuto in giusta considerazione evitando altresì la moltiplicazione dei processi.Infatti, la parte vittoriosa dopo aver atteso l'esito di una decisione,deve parcellizzare il proprio credito e rivolgersi nei confronti del singolo condomino, rischiando, in caso di insolvenza, anche la perdita di porzione del proprio credito non potendo rivalersi nei confronti degli altri condomini (GdP Salerno 16 febbraio 2012).
Così, prosegue il giudice salernitano, passando all'esame in concreto dello svolgimento dell'azione esecutiva, si osserva che il cancelliere ai sensi dell'art.475 c.p.c. può rilasciare una sola copia esecutiva in originale.
Orbene, considerato che in ipotesi di espropriazione forzata la copia esecutiva "originale" va depositata nel fascicolo di esecuzione, è evidente l'impossibilità di procedere ad esecuzione forzata nel confronti di più di un condomino per volta.Nel caso in esame, essendo il condominio de quo, composto da 34 unità immobiliari, l'attore dovrebbe proporre 34 distinte azioni esecutive ed aspettare l'esito di ognuna per poi iniziarne un'altra.
Considerati i tempi medi di ogni singola azione esecutiva l'attore, qualora sia creditore di un condominio, dovrebbe attendere anni per il soddisfacimento del suo credito (GdP Salerno 16 febbraio 2012).
Ciò, tuttavia, specifica il giudice di pace, non vale per il caso sottoposto alla sua attenzione. In questa fattispecie, infatti, si trattava d'un risarcimento dovuto a causa di un illecito extracontrattuale e non, come per il caso deciso dalla sentenza n. 9148, di obbligazioni derivanti da contratto.
Per le obbligazioni da fatto illecito, dice il giudice salernitano, è costante, invece, quell'orientamento che le ritiene di natura solidale. Insomma le critiche alla sentenza iniziano a venire da più fronti; un intervento legislativo sarebbe, mai come in questo caso, auspicabile.