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Le macerie provenienti da lavori di demolizione e costruzione sono considerate rifiuti speciali e il loro smaltimento deve essere effettuato secondo le norme vigenti.
La maggior parte dei rifiuti prodotti da lavori edili è costituita da materiali inerti, come calcinacci di intonaco, laterizi, cemento armato e non, derivanti da attività di cantiere.
Le terre e le rocce da scavo, invece, in base alla legge n. 2 del 2009 non sono considerate rifiuto e a meno che non siano contaminate, devono essere reimpiegate nel cantiere di produzione, ad esempio per riempimenti o rinterri.
Il loro riutilizzo in siti diversi da quello di produzione necessita invece dell'inoltro di una specifica domanda al Comune.
Lo smaltimento dei rifiuti edili deve avvenire seguendo le indicazioni delle normative vigenti: lo smaltimento scorretto è reato e può essere sanzionato e costare multe salate.
I rifiuti prodotti in cantiere vengono classificati con i codici CER.
Il riferimento primario è la classe 17 dell'elenco dei codici CER, la cui descrizione recita:
rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati).
In questa classe sono elencati diversi codici CER, corrispondenti a diversi materiali di scarto: cemento, mattoni, mattonelle, legno, vetro, plastica, miscele bituminose, rame, bronzo, ferro e acciaio, terre e rocce, rifiuti da demolizione, etc.
La procedura per definire in termini tecnici il rifiuto, attribuendogli il corretto codice CER, prevede tre passaggi:
La gestione dei rifiuti consiste nel deposito temporaneo, nel trasporto e nell'avvio a recupero o smaltimento.
Il deposito temporaneo può essere effettuato solo in cantiere, cioè il rifiuto non può essere trasportato presso la sede dell'impresa e stoccato presso di essa.
L'unica eccezione è quella dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili: in questo caso il rifiuto può essere trasportato presso la sede dell'impresa, accompagnato da documento di trasporto.
Il deposito temporaneo avviene in sede seguendo le stesse regole previste per il deposito in cantiere e non sono necessarie autorizzazioni.
Il deposito temporaneo deve essere realizzato in un'area dedicata e opportunamente identificata, suddividendo i rifiuti in categorie omogenee, senza mischiarle, apponendo un cartello che riporti il codice CER identificativo del rifiuto.
I rifiuti di cantiere provenienti da lavori di demolizione e costruzione sono rifiuti speciali non riutilizzabili nell'ambito del cantiere di provenienza, è necessario quindi provvedere al loro conferimento in discarica o, se possibile, ad idoneo impianto di trasformazione, per poterli reimpiegare.
Se si tratta di piccole quantità di rifiuti provenienti da lavori compiuti in ambito domestico è possibile, per alcuni Comuni, conferirli presso le loro Isole Ecologiche, è necessario però che l'Ente preveda anche questo tipo di rifiuto nel proprio piano di raccolta differenziata.
In ogni caso la raccolta delle macerie dovrà essere effettuata da apposite ditte, iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
Solitamente è prevista una specifica modulistica con la quale si può effettuare la richiesta alla ditta ed affidare l'incarico.
Se i rifiuti trasportati, comunque classificati come non pericolosi, sono in quantità inferiore a 30 Kg o 30 litri al giorno, non è necessario alcun documento di accompagnamento.
Se invece le quantità sono maggiori è necessario allegare al trasporto uno specifico formulario in cui si riportano i dati di provenienza dei rifiuti, l'impianto di destinazione e il percorso da seguire.
Secondo il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, relativo alle Norme in materia ambientale, la responsabilità e i costi dello smaltimento dei rifiuti edili di un cantiere ricade sul soggetto che li produce.
Se i lavori sono eseguiti da un'impresa, sarà quindi quest'ultima a doversene occupare, se invece i lavori sono eseguiti da un privato, sarà il proprietario dell'immobile a esserne responsabile.
Occorrerà in cantiere redigere un piano di gestione dei rifiuti edilizi, si tratterà di individuare le tipologie di rifiuti di cui si prevede la produzione e di descriverne le relative modalità di gestione, individuando i soggetti che saranno coinvolti nelle attività di trasporto e smaltimento.
Le macerie derivanti da un cantiere edile possono essere conferite in discarica o verso impianti di recupero o messa in riserva.
La tipologia effettiva della destinazione può essere stabilita dal capitolato speciale d'appalto o da un'altra documentazione di progetto, come la relazione geologica.
Generalmente viene determinata in base alla distribuzione geografica degli impianti autorizzati a ricevere il codice CER di interesse: la scelta tiene conto della prossimità al cantiere e del costo unitario (€/t).
È opportuno verificare che l'impianto sia in possesso di specifica autorizzazione in corso di validità per tutto il periodo in cui si conferiscono i rifiuti, comprensiva dell'operazione di recupero o smaltimento del codice CER che si sta gestendo.
Il trasporto deve essere effettuato da impresa iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 2bis in caso di trasporto di rifiuti di cui è produttrice o in categoria 4 o 5 in caso di trasporto di rifiuti per conto di terzi.
Quindi se ci si affida a un trasportatore, bisogna verificare che:
Il trasporto rifiuto deve essere accompagnato dal Formulario di Identificazione del Rifiuto o FIR, compilato dal produttore del rifiuto con le indicazioni delle caratteristiche del rifiuto, di chi effettuerà il trasporto e dell'impianto di destinazione.
Una copia del formulario resta al produttore in cantiere, le altre copie accompagnano il rifiuto sino all'impianto di destinazione, che compila la sezione relativa all'accettazione del rifiuto e lascia una copia al trasportatore che tiene una copia per sé e una la trasmette al produttore, anche a mezzo di posta certificata.
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