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Nel presente articolo vedremo cos'è il sismabonus, come è chiamata in gergo la particolare detrazione fiscale prevista per gli interventi di adeguamento antisismico degli immobili e come è attualmente disciplinata a seguito della Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019).
Come noto, le detrazioni fiscali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, note anche come quelle detrazioni sulle ristrutturazioni, viaggiano su due binari normativi: esiste una normativa senza scadenze temporali, contenuta nel DPR n. 917/1986, all'art. 16-bis, ed esiste poi una normativa a termine, ci riferiamo in particolare all'art. 16, D.L. n. 63/2013, le cui norme vengono prorogate o modificate, solitamente, ma non solo, dall'annuale legge di bilancio.
Con riferimento agli interventi relativi alle misure antisismiche, alcune norme sulle detrazioni sono contenute nell'art.16-bis citato e valgono quindi sempre.
Altre invece sono generalmente contenute nell'art. 16, co.1-bis-septies del DL. n. 63/2013 e sono quindi a termine.
Gli interventi relativi all'adozione delle misure antisismiche sono infatti inclusi tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, DPR n. 917/1986.
In particolare, li troviamo al co.1, lett.i, il quale include gli interventi
relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari (art. 16-bis, co.1, lett.i, DPR n. 917/1986).
Detti interventi godono in generale, secondo le norme di cui al D.P.R. n. 917/1986, della detrazione pari al 36% delle spese documentate, fino a un massimo di euro 48.000 per unità (e ripartita in dieci anni in quote di pari importo).
Per detti interventi la Legge di Bilancio 2020 ha confermato (in deroga come detto alle norme del DPR 917/1986) la detrazione al 50% delle spese per un massimo di 96.000 (dal 26 giugno 2012) fino al 31 dicembre 2020 di cui all'art. 16 D.L. n. 63/2013. Dunque, gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche rientranti nell'ambito della lett. i suindicata, godono delle norme previste per gli interventi di recupero e, grazie alla proroga della legge di bilancio quindi, della detrazione del 50% per un tetto massimo di 96.000 etc.
Ma gli interventi diretti all'adozione di misure antisismiche godono di un particolare favore all'interno delle norme dell'art. 16, D.L. n. 63/2013 (che, come detto derogano periodicamente alla normativa del D.P.R. n. 617/1986).
Tale normativa di favore, già presente, è stata rafforzata in particolare dalla legge di Bilancio 2017 con modifiche negli anni successivi.
Attualmente, quindi all'indomani della legge di Bilancio per il 2020, abbiamo le seguenti condizioni.
Nell'ambito delle norme di deroga abbiamo anche il sisma bonus, già previsto dal 2017 al 2021 per le spese sostenute dall' 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi rientranti nella citata lett.i, dell'art. 16-bis aventi determinate caratteristiche: le procedure autorizzatorie devono essere state iniziate dall'1 gennaio 2017 e deve trattarsi di edifici rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 e 3 su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive; in tali casi spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Se l'intervento costituisce una prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute in quegli anni per le quali si è già fruito della detrazione.
Se l'intervento consente il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è del 70%, se il passaggio è di due classi la detrazione è dell'80%.
Se poi l'intervento riguarda edifici condominiali e vi è passaggio di una classe, la detrazione sale al 75%, se il passaggio è di due classi la detrazione è dell'85%.
Le dette detrazioni si applicano su un ammontare di spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Per tali interventi, dall'1 gennaio 2017, in luogo della detrazione i beneficiari possono effettuare la cessione del credito corrispondente alla detrazione a chi ha effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (è esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari).
Dal 2018 le agevolazioni sono estese agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque chiamati, e agli enti che hanno le loro stesse finalità sociali (che devono essere istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento agli interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, ed alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa con riguardo agli interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Il D.L. n. 50/2017 ha poi introdotto una nuova disposizione con il nuovo co.1-septies (dell'art. 16, DL n. 63/2013), dedicata agli interventi che consentono il passaggio di una o due classi inferiori sono effettuati nelle aree a rischio sismico 1 con demolizione e ricostruzione di interi edifici, al fine di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, se le norme urbanistiche vigenti consentano l'aumento; detti interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, procedano all'alienazione dell'immobile.
In tal caso le detrazioni dell'imposta (del 70% e 80%) spettano all'acquirente dell'unità immobiliare e sono nella misura del 75% e dell'85% del prezzo dell' unità immobiliare, come risultante dall'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Anche in questo caso i beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito; resta esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
Dal 2019 detta agevolazione per l'acquisto di case antisismiche è estesa anche agli interventi su zone sismiche 2 e 3.
Dal 2018 è previsto, inoltre, l'invio di comunicazioni all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), in analogia con quanto già previsto in materia di riqualificazione energetica, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito con l'esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16, DL. 63/2013.
Ricordiamo che con la legge di Bilancio 2020 è stato eliminato lo sconto in fattura che era stato introdotto per il sisma bonus nel 2019 dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita).
Non era l'unica ipotesi, vi era anche quella relativa all'ecobonus, che non è stata eliminata, ma ridimensionata nella portata applicativa.
Raccomandiamo infine, per la concreta applicazione della detrazione, di prendere visione dei testi integrali delle norme, comprese quelle attuative, e dei numerosi documenti di prassi emessi di anno in anno dall'Agenzia delle Entrate, nonché della Guida che lo stesso Ufficio emette ogni anno per aiutare il cittadino a destreggiarsi nella sempre più intricata selva della detrazioni fiscali per interventi edilizi e, infine, di fare ricorso alla consulenza di esperti.
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