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La cessione del credito nelle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica è stata introdotta con la legge di stabilità per il 2016 (la L. n. 208/2015 che ha inserito il co. 2-ter nell'art. 14, D.L. n. 63/2013). In particolare, le condizioni iniziali ammettevano solo i crediti riferiti a soggetti incapienti, la cessione poteva essere effettuata solo a favore dei soggetti che avevano effettuato gli interventi, solo per le spese comprese in un determinato lasso temporale e solo per alcuni tra gli interventi di riqualificazione energetica, ammessi alla detrazione fiscale detta anche ecobonus.
Successivamente l'ambito applicativo è stato esteso.
Oggi infatti la facoltà è estesa a tutti gli interventi per cui si è usufruito dell'ecobonus, mentre prima valeva solo per alcuni; inoltre, sempre con riferimento alla cessione del credito da ecobonus, sono stati ammessi alla cessione del credito per la detrazione ecobonus anche i soggetti capienti, è stato eliminato il limite temporale ed è stata ampliata la platea dei soggetti cui può essere ceduto il credito (esclusi istituti di credito e intermediari finanziari per i capienti).
A proposto di risparmio energetico, la cessione del credito era stata prevista anche per gli interventi (previsti dalla normativa delle detrazioni per ristrutturazioni e non da quella per le riqualificazioni energetiche) “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.
Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia” (art. 16-bis, co. 1, lett. h), D.P.R. n. 917/1986); l'agevolazione è stata introdotta (dal D.L. n. 34/2019, il Decreto Crescita), ed eliminata nel giro di sei mesi circa (con la Legge di Bilancio per il 2020).
Inoltre, con riferimento all'ecobonus, in alternativa alla cessione del credito corrispondente alla detrazione è stata introdotta (dal Decreto Crescita) e poi notevolmente ridimensionata (dalla Legge di Bilancio per il 2020) l'opzione per lo sconto in fattura; in tal caso, il fornitore anticipa il corrispettivo e lo recupera mediante compensazione; egli può a sua volta cedere il credito d'imposta.
La cessione della detrazione è prevista anche in caso di sisma bonus, ed è di questa che ci occupiamo nel presente articolo.
La legge di bilancio per il 2017 ha infatti introdotto la facoltà di cessione del credito derivante dalle detrazioni fiscali per interventi di recupero di immobili chiamati in gergo sismabonus.
Il sismabonus è la particolare detrazione fiscale (variabile a seconda delle ipotesi) riconosciuta in relazione alle spese sostenute per gli interventi elencati tra quelli che godono della detrazione per le ristrutturazioni (art. 16-bis, co. 1, lett. i), Testo Unico Imposte sui redditi, d.P.R. n. 917/1986), al verificarsi di determinate condizioni (es. lasso temporale, collocamento territoriale, tipologia di immobile, raggiungimento di obiettivi specifici, etc.).
Negli ultimi anni, anche a causa dei tristi eventi noti a tutti noi, la legge ha infatti riconosciuto un particolare favore nei confronti degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.
Uno dei segnali di tale favore è appunto la previsione della possibilità della cessione del credito, prevista dalla legge di bilancio 2017 in poi.
L'opzione per la cessione della detrazione è esercitabile solo per determinati interventi, cioè quelli indicati dal co.1-quater (introdotto dalla legge di bilancio per il 2017 e fino a oggi non mutato), che riguarda gi interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiori.
Le previsioni di cui ai co. 1-bis e 1-ter sono invece cambiate negli anni.
Dal 2017 il co.1-bis per quel che qui interessa si riferisce:
1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ... (co.1-bis).
Mentre, il co.1-ter prevede:
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. co.2-ter.
Dunque, solo per gli interventi di cui ai co.1-bis e -ter che rientrano nelle previsioni di al co.1-quater è ammessa la cessione del credito.
In particolare poi, nell'ambito degli interventi di cui al co. quater abbiamo due ipotesi di interventi per cui è ammessa la cessione della detrazione: dal 2017 gli interventi di cui al co.quater realizzati su parti condominiali e, dal 2018, gli interventi di cui al co.quater realizzati in zone classificate a rischio sismico 1 e dal 2019 anche nelle zone 2 e 3
mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unita' immobiliari (v. co.1-septies).
In tutti i casi è ammessa la cessione ai i fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, mentre è esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari; nel caso di sismabonus non è fatta distinzione, ai fini della cessione del credito in parola, tra soggetti capienti e non capienti.
Anche per il sismabonus era stato introdotto dal Decreto Crescita lo sconto in luogo della cessione del credito, ma è stato eliminato dalla legge di bilancio per il 2020.
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