Sicurezza Impianti all'Interno degli Edifici

Tutti gli impianti elettrici presenti in un edificio dovrebbero essere corredati da una dichiarazione di conformità che ne attesti la sicurezza ed il funzionamento.
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Impianti, Ristrutturazioni e Realizzazioni


Spesso dopo le operazioni di acquisto di una nuova abitazione, la realizzazione di un nuovo edificio o una ristrutturazione si rende necessaria la richiesta di alcuni servizi fondamentali come la fornitura dell'acqua corrente, dell'energia elettrica e del gas di città.

In ogni caso, l'utente che avanza le richieste ha l'obbligo di fornire, all'azienda erogatrice dei servizi, le dichiarazioni delle conformità alle norme degli impianti esistenti con i quali utilizzerà l'energia erogata.

impianto elettricoLe caratteristiche che deve avere una dichiarazione di conformità, degli impianti tecnologici presenti in un edificio, sono descritte nel D.M. numero 37 del 22 Gennaio del 2008, entrato in vigore con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 12 Marzo dello stesso anno.

Lo stesso D.M. descrive, inoltre, per ogni tipo di impianto, tutti i casi nei quali le dichiarazioni di conformità possono far riferimento ad impianti i cui dimensionamenti sono realizzati a cura degli installatori, esecutori degli stessi impianti, ed i casi nei quali è necessario far riferimento ad un professionista abilitato che deve redigere un progetto con il dimensionamento degli impianti.

Il D.M. 37/08 include, modifica e sostituisce altri due riferimenti fondamentali, negli anni passati, per la sicurezza, la Legge 46/1990 ed il D.P.R. numero 380 del 2001.

Il proprietario di un immobile, sottoposto ad una ristrutturazione di impianti o ad una loro nuova realizzazione, ha l'obbligo di affidare i lavori ad una ditta abilitata e regolarmente iscritta alla camera del commercio della città di riferimento.


Verifiche sulle Ditte esecutrici degli Impianti


Nella maggior parte dei casi, i committenti dei lavori focalizzano la loro attenzione sui preventivi dei lavori, trascurando, purtroppo spesso, la richiesta di visione del documento camerale della ditta candidata alla realizzazione dei lavori.

Tale documento, reperibile anche facilmente attraverso dei servizi on line, deve essere innanzitutto valido, infatti, esso ha una durata semestrale una volta prodotto e descrive tutte le caratteristiche della ditta e le attività che essa è abilitata a svolgere.

Circa tali abilitazioni evidenziamo la significativa variazione che c'è stata, negli ultimi due anni, riguardante la realizzazione degli impianti e/o le installazioni di macchine contenenti gas fluorurati, infatti, per tali attività è necessario che il tecnico sia abilitato da un patentino, conforme al Regolamento Europeo 303/08, infatti, non è più sufficiente la vecchia lettera C presente sulle vecchie visure camerali.

La visura camerale di una ditta che aveva, precedentemente, l'abilitazione della lettera C ed attualmente non conforme al Regolamento Europeo 303/08, descriverà una lettera C declassata.

In tal caso, nulla potrà attestare che il tecnico che utilizzerà i gas fluorurati sia a conoscenza delle procedure, necessarie e sicure, per minimizzare le immissioni di gas fluorurati in ambiente e non contribuire, così, all'effetto serra.

Inoltre, molti committenti, ignorano che la stessa visura camerale deve essere, obbligatoriamente, allegata alla dichiarazione di conformità, che deve essere, a sua volta, resa dalla ditta esecutrice a fine lavori.

Il committente, da parte sua, deve sottoscrivere la dichiarazione di conformità, dopo aver attentamente valutato i contenuti, in tal modo si impegna a manutenere gli impianti secondo le norme e le indicazioni, riportate nella stessa dichiarazione di conformità, pena la decadenza di ogni responsabilità da parte della ditta.

È bene evidenziare che le responsabilità delle ditte esecutrici degli impianti sono relative, solo ed esclusivamente, agli impianti realizzati a valle dei punti di consegna, ad esempio, con riferimento al punto di consegna dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua, le ditte sono responsabili a partire dai collegamenti realizzati immediatamente a valle di tali punti.


Sicurezza Impianti, alcuni Casi Comuni


Nei casi di modifiche sugli impianti esistenti, la ditta che le ha eseguite si rende responsabile dell'intero impianto, infatti,le ditte esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di valutare la sicurezza e l'efficienza degli impianti esistenti, prima di realizzare nuovi lavori, verificare la veridicità e la validità delle eventuali dichiarazioni di conformità degli impianti esistenti ed evidenziare, ai proprietari ed agli utilizzatori, la presenza di condizioni di pericolo o condizioni che potrebbero comprometterne il buon funzionamento.

sicurezza elettricitàTra tali casi, alcuni dei più comuni riguardano, ad esempio, le sostituzioni delle caldaie o delle macchine di condizionamento e spesso anche le nuove installazioni con le modifiche degli impianti esistenti.

Concludiamo osservando che, probabilmente, in un edificio un impianto elettrico è quello soggetto a maggiori modifiche nell'arco della sua vita, spesso infatti, agli impianti esistenti vengono aggiunti nuovi punti prese e luci.

Tali operazioni richiederebbero una verifica dei dimensionamenti delle linee esistenti e dei dispositivi di protezione e manovra, verificando, in particolare, il coordinamento dei dispositivi differenziali con gli impianti di terra e selezionandoli in maniera specifica per il tipo di carico alimentato.

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