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Per capire quale sia la differenza tra servitù volontarie e servitù coattive la prima cosa da considerare è la definizione di servitù prediale.
Le servitù sono diritti reali minori specificatamente previsti dalla legge.
Con il diritto di proprietà, infatti, possono coesistere sulla medesima cosa altri diritti appartenenti a soggetti diversi dal proprietario. Tra questi diritti ci sono le servitù prediali, diritti reali su cosa altrui.
La costituzione di una servitù riduce il contenuto del diritto di proprietà e limita cioè le facoltà spettanti sul bene al proprietario permettendo di conseguenza che determinate facoltà possano essere esercitate da persona diversa dal proprietario.
Le servitù prediali, come tutti gli altri diritti reali, permangono, in quanto diritto sulla cosa, nonostante il mutamento della persona del proprietario.
Se il bene circola e a un proprietario ne subentra uno nuovo, il diritto reale segue la cosa nella sua circolazione (cosiddetto diritto di seguito).
Quando, per qualsiasi causa il diritto reale si estingue, il diritto del proprietario si riespande, assumendo automaticamente il carattere di piena proprietà: si tratta del cosiddetto fenomeno della consolidazione.
Venendo nello specifico alle servitù prediali, partiamo dalla definizione che dà loro il codice civile. In base alla legge esse sono un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Il peso è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile, detto fondo servente, alla quale corrisponde un diritto del proprietario di un altro immobile, detto fondo dominante. I fondi devono appartenere a proprietari diversi.
Un caso elementare e piuttosto diffuso è quello della servitù di passaggio.
Nella fattispecie, il diritto reale su cosa altrui consiste nel diritto del proprietario di un fondo di passare attraverso il fondo del vicino; il peso di cui questo fondo è gravato consiste nell'impossibilità da parte del proprietario di impedire ad altri l'accesso al fondo.
Non necessariamente fondo dominante e fondo servente sono contigui.
L'utilità che se ne ricava dalla servitù deve essere sempre utilità di un fondo, non quella personale del proprietario.
Le servitù sono variamente classificate e tra queste classificazioni rientra la distinzione tra servitù volontarie, costituite cioè volontariamente e servitù coattive, servitù costituite coattivamente.
La costituzione coattiva sussiste nei casi in cui la legge riconosce al proprietario di un fondo, in presenza di specifiche circostanze, il diritto di ottenere una servitù dal proprietario di un'altro fondo. Quest'ultimo non può rifiutarsi in alcun modo.
Il diritto alla costituzione coattiva della servitù è previsto dalla legge in una serie di casi fra i quali si segnalano le seguenti 3 fattispecie.
Ecco di seguito tre casi di servitù coattive.
Acquedotto coattivo: è la servitù di far passare acque attraverso il fondo o i fondi altrui (ad eccezione di case e giardini), per soddisfare il bisogno di acqua del proprio fondo, siano essi bisogni legati alla vita del proprietario oppure inerenti alla destinazione del fondo per usi agricoli o industriali.
Analoga è la servitù di scarico coattivo.
Passaggio coattivo: è la servitù di passaggio sul fondo o sui fondi altrui che spetta al proprietario del cosiddetto fondo intercluso, ossia del fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio.
Elettrodotto coattivo e acquedotto pubblico, metanodotto o passaggio di linee telefoniche, installazione di antenne televisive eccetera.
È la servitù che spetta all'ente o alla società che gestisce il servizio di erogazione al pubblico dell'energia elettrica o dell'acqua potabile o del metano o che esercita il servizio telefonico su tutti i fondi che sono situati lungo il percorso della linea elettrica, dell'acquedotto e così via.
Il fondo dominante, in in queste fattispecie, è quello sul quale sono situati gli impianti di erogazione dell'energia elettrica o le centrali telefoniche.
Le servitù coattive sono di regola costituite con sentenza dell'autorità giudiziaria su domanda dell'interessato e la sentenza determina anche l'indennità dovuta dal proprietario del fondo dominante al proprietario del fondo servente.
Finché il primo non paga l'indennità il secondo può porsi all'esercizio della servitù.
Nei casi espressamente previsti dalla legge, la servitù coattiva può essere costituita con provvedimento dall'autorità amministrativa e il provvedimento di questa assume caratteristiche analoghe al provvedimento che sancisce l'espropriazione per pubblica utilità, con la particolarità che nel caso della servitù coattiva permane la proprietà privata sul bene pur continuando a gravare la servitù.
Le servitù che si costituiscono in modo volontario derivano da un atto inter vivos (come ad esempio un contratto) oppure mortis causa (come un testamento).
Il contratto può anche essere a titolo gratuito e dovrà allora rivestire la forma della donazione.
Se il fondo è in comproprietà, la servitù concessa da uno dei comproprietari non è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente.
Ricordiamo che la servitù può essere anche acquisita per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. L'acquisto, in quest'ultimo caso ha luogo se due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario che ha lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
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