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Quando cessa il diritto di passare sul terreno altrui a seguito della costituzione di una servitù di passaggio?
Prima di entrare nel merito di quelle che sono le cause di estinzione della servitù di passaggio spieghiamo brevemente in cosa consistono più genericamente le servitù prediali.
In base a quanto stabilito dall'articolo 1027 del codice civile per servitù prediale si intende un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Le servitù presuppongono dunque l'esistenza di due fondi.
Il titolare del fondo dominante (ovvero il fondo che accresce la propria utilità) può pretendere dal proprietario del fondo servente che questi non impedisca il conseguimento della situazione di vantaggio.
La servitù di passaggio legittima il proprietario del fondo dominante a transitare sul fondo servente senza che il proprietario di questo possa impedirlo.
Essa, come ogni altra servitù prediale, è sempre posta a vantaggio di un fondo e non di una persona. Deve cioè tradursi in una migliore utilizzazione del fondo.
Tuttavia, delle servitù di passaggio poste a vantaggio di una persona e non di un altro fondo in senso oggettivo (cosiddette servitù irregolari) sono riconosciute dalla giurisprudenza. Esse sono inserite nell'ambito dei rapporti di obbligazione e non costituiscono delle servitù vere e proprie. Si può ad esempio consentire il transito sul proprio fondo per permettere a qualcuno semplicemente di fotografare la natura.
Altro requisito fondamentale della servitù di passaggio è che i fondi siano contigui.
Non devono essere necessariamente confinanti, ma sufficientemente vicini da consentire l'esercizio della servitù.
Poiché la servitù di passaggio limita l'esercizio del diritto di proprietà del titolare del fondo servente, un aspetto importante da considerare, nel momento in cui viene costituita una servitù, è il momento in cui essa cesserà.
Ci occupiamo pertanto delle modalità di estinzione della servitù.
Questo può servire anche a prevenire inutili contrasti quando sul proprio fondo grava una servitù che consente ad altri di transitare su di esso.
Sono molteplici le cause che determinano il venir meno della servitù di passaggio.
Una di queste è la confusione. Essa si verifica allorquando il proprietario del fondo dominante diviene proprietario del fondo servente. Entrambi i fondi appartengono così alla stessa persona.
Principio generale in materia di servitù è che il proprietario di due fondi non può costituire una servitù a vantaggio di uno e a carico dell'altro. Ne consegue che quando la titolarità coincida con la stessa persona la servitù necessariamente verrà meno.
Altro caso tipico di estinzione della servitù di passaggio è quello del non uso prolungato nel tempo. In particolare, qualora non si faccia uso della servitù per 20 anni il diritto reale sul bene altrui andrà in prescrizione.
La servitù di passaggio è considerata una servitù affermativa (implica cioè un comportamento attivo del proprietario del fondo dominante) ma discontinua poiché essa consiste in una serie di atti reiterati dal titolare.
La prescrizione inizierà a decorrere dall'ultimo atto di esercizio e si potrà interrompere in caso di ripresa del comportamento consentito. Qualora tra i due atti di esercizio dovessero trascorrere più di 20 anni, la servitù si estingue per prescrizione.
Esistono altre situazioni che possono comportare il venir meno di una servitù di passaggio.
L'estinzione può verificarsi anche in caso di impossibilità d'uso e mancanza di utilità della servitù, sempre che decorra il termine ventennale.
La servitù può anche cessare in caso di scadenza del termine, ove stabilito, o del verificarsi della condizione risolutiva, qualora sia stata prevista nel titolo costitutivo.
La servitù di passaggio viene meno in caso di rinuncia da parte del titolare del fondo dominante che deve essere effettuata per iscritto.
Ultima ipotesi è quella del totale perimento del fondo dominante.
Qualora il perimento sia parziale invece la servitù si riduce in proporzione all'utilizzabilità residua.
Un caso a parte concerne l'estinzione della servitù di passaggio coattiva per cessazione dell'interclusione del fondo. Spiego meglio di cosa si tratta.
Come stabilito dal codice civile la servitù di passaggio può essere coattiva.
Questo sta a significare che la servitù non è stata costituita volontariamente dalle parti bensì in forza di legge.
Quando in base a una disposizione normativa il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere, da parte del proprietario di un altro fondo, la servitù di passaggio, in assenza di un contratto, la servitù si costituisce in forza di una sentenza.
Sarà dunque il Giudice a dover riconoscere i presupposti legali e a riconoscere il diritto di transitare su un terreno altrui.
La servitù di passaggio coattivo, disciplinata dall'articolo 1051 del codice civile, presuppone che un fondo non abbia accesso alla pubblica via perché intercluso da altri fondi né sia possibile procurarsi l'accesso stesso senza eccessivo dispendio o disagio.
In tal caso può ottenersi il passaggio attraverso il fondo che permette, con minor danno, l'accesso più breve alla via pubblica.
Si avrà una immediata soppressione della servitù di passaggio coattiva ogni qualvolta venga meno il presupposto di legge. In tal caso, in difetto di accordo tra i proprietari dei fondi, la cessazione è disposta dall'Autorità giudiziaria che decide anche in ordine all'indennità che è stata corrisposta, in fase di costituzione della servitù, al titolare del fondo servente.
Trattandosi di soppressione e non di estinzione vera e propria, la servitù può nuovamente costituirsi al verificarsi di un nuovo presupposto di legge.
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