Si può asfaltare il luogo di transito soggetto a servitù di passaggio?

La legge, a determinate condizioni, consente lavori sul fondo servente da parte del titolare della servitù di passaggio: il caso dell'asfaltatura del passaggio.
Pubblicato il

Servitù di passaggio


L'art. 1027 c.c. definisce la nozione di servitù quale peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario.

Si tratta di un diritto di godimento su altrui che vede da una parte il fondo dominante, quello che beneficia della servitù, e dall'altra quello servente, cioè il predio gravato dalla servitù medesima.

L'utilità che deve caratterizzare la servitù è la così detta utilità prediale: il beneficio, cioè, deve riguardare innanzitutto il predio e quindi indirettamente la persona.

Non è importante chi sia il proprietario dei fondo dominante: ciò che è importante è che esso in ragione della servitù possa goderne la meglio.

servitù di passaggio
La servitù di passaggio, nel novero dei diritti di servitù espressamente disciplinati dalla legge, è uno dei diritti di godimento su cosa altrui certamente più noto.

La servitù di passaggio consiste nel diritto di passare, a piedi, con l'auto o in entrambi i modi, sul fondo di un vicino.

La servitù di passaggio si può costituire:

  • volontariamente (cioè per contratto, ovvero per testamento);

  • coattivamente (nei casi di fondo servente intercluso, cioè che ha accesso diretto o facile accesso diretto alla pubblica via);

  • per usucapione (ossia per uso prolungato e pacifico del passaggio per almeno vent'anni);

  • per destinazione del padre di famiglia (cioè quando il passaggio su due fondi è stato così lasciato dall'originario unico proprietario di essi).

Negli ultimi due casi, dice la legge (art. 1061 c.c.) la servitù deve essere apparente, insomma in passaggio deve essere visibile.


Dove si esercita la servitù di passaggio?


Le modalità costitutive della servitù, evidentemente, giocano un grosso ruolo nella determinazione del luogo di esercizio del diritto.

Nel caso di servitù costituita volontariamente sono le parti a decidere dove debba essere esercitata la servitù di passaggio.

Che cosa succede se è costituita una servitù di passaggio con un contratto, ma poi le parti non disciplinano chiaramente le modalità di esercizio del diritto?

Al riguardo ci giunge in soccorso l'art. 1065 c.c. a mente del quale nei casi in cui siano dubbie le modalità di esercizio (es. luogo del passaggio), la servitù deve ritenersi costituita in modo tale da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
Chiaramente in mancanza di accordo tra le parti è un giudice a decidere il modo di esercitare il passaggio.

Servitù di passaggio
Nei casi di servitù coattiva, ai sensi dell'art. 1051, secondo comma, c.c., il passaggio deve essere stabilito in quella parte del fondo servente in cui l'accesso alla via pubblica è più breve e crea minore danno al fondo dominante.

Per le servitù di passaggio costituite per usucapione e destinazione del padre di famiglia, il luogo del passaggio è quello in cui apparare esistente il passaggio medesimo, dato il requisito dell'apparenza richiesto per la loro costituzione.

Manutenzione del luogo di passaggio


Servitus in facere consistere nequit. Il brocardo latino è esplicitato dall'art. 1030 c.c. a mente del quale il titolare del fondo servente non è tenuto a compiere alcuna attività per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo diversa indicazione della legge o dell'atto costitutivo del diritto.

Non far nulla vuol dire, tra le altre cose, che spetta al proprietario del fondo dominante manutenere il luogo di esercizio del diritto, nel nostro caso della servitù di passaggio.
Di questa conclusione c'è immediato e specifico riscontro nell'art. 1069 c.c. che chiarisce espressamente come spetti al titolare del diritto di passaggio eseguire le per conservare la servitù.


Asfaltare il luogo della servitù di passaggio


La servitù di passaggio, specie quando il riferimento è ai terreni in zone di campagna, si identifica col passaggio, carrabile o pedonale, su una striscia di terreno battuto. Il passaggio, quindi, viene esercitato su una così detta stradina di sterrata.

È possibile che il proprietario del fondo dominante, prenda l'autonoma iniziativa di asfaltarla?

L'esercizio del diritto può spingersi fino a questa sostanziale modifica dello stato dei luoghi?

L'art. 1067 c.c. impone sul proprietario del fondo dominante di non eseguire opere sul fondo servente che rendano più gravosa la sua condizione.

Asfaltare una lingua di terreno sulla quale si esercita il passaggio potrebbe essere un'opera tale nella misura in cui questa innovazione comporti un aggravamento anche semplicemente in senso estetico del luogo nel quale è esercitata la servitù.

Potrebbe, ma la conclusione cui giungere potrebbe anche essere diametralmente opposta nella misura in cui sia dimostrabile che l'asfaltatura del passaggio rappresenti condizioni indispensabile per il suo regolare esercizio. Insomma, la classica situazione che va valutato caso per caso.

Nessun problema, invece, laddove le parti siano d'accordo, cioè quando il proprietario del fondo servente presti il proprio assenso a far asfaltare la strada dove si esercita il diritto di passaggio.


Spese per la manutenzione dell'asfalto


Chi paga le spese per la manutenzione dell'asfalto: con ciò si fa riferimento tanto ai piccolo rattoppi, quanto al rifacimento parziale o integrale del tappetino bituminoso.

che qui il codice civile ci giunge in soccorso. Abbiamo già detto che servitus in facere consistere nequit: vero, ma ai sensi dell'art. 1069, terzo comma, c.c. ove le opere giovino anche al fondo servente, allora le spese sono sostenute da tutti e due i proprietari dei fondi interessati in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Nel caso che ci riguarda dobbiamo chiederci: lo stradello asfaltato viene utilizzato anche dal proprietario del fondo dominante?

L'asfaltatura gli ha giovato?

Se sì, in che misura?

Date risposte a questi quesiti, allora si potrà sapere se, in termini di legge, egli sia tenuto a corrispondere una parte della somma per l'asfaltatura e le successive manutenzioni.

riproduzione riservata
Servitù di passaggio e diritto di asfaltatura del transito
Valutazione: 6.00 / 6 basato su 2 voti.
gnews
  • whatsapp
  • facebook
  • twitter

Inserisci un commento



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
Alert Commenti
347.656 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI