Costituzione di servitù da un solo coniuge: cosa succede?

In caso di comunione dei beni se uno solo dei coniugi costituisce una servitù di passaggio l'altro può chiedere l'annullamento dell'atto compiuto senza il suo consenso
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Può un solo coniuge costituire una servitù di passaggio?


Immaginiamo che durante il matrimonio i coniugi che abbiano scelto il regime di comunione dei beni si siano decisi ad acquistare un fabbricato con annesso un terreno.

A un certo punto uno solo dei coniugi, senza il consenso dell'altro, decide di costituire sul terreno una servitù di passaggio modificandone anche il contenuto nel corso del tempo.

Ci domandiamo se l'altro coniuge debba subire gli effetti dell'atto compiuto e se quindi la costituzione del diritto di passaggio, ovvero un diritto reale a vantaggio altrui, quale è la servitù, possa ritenersi valida anche nei confronti del coniuge che non ha espresso in merito la propria volontà.

Servitù di passaggio
Ma andiamo con ordine e analizziamo quello che è il regime patrimoniale previsto dalla legge, al fine di capire quale sia il margine di azione dei coniugi che vi abbiano aderito.


La comunione dei beni: come funziona


La comunione dei beni nell'ambito del matrimonio è il regime patrimoniale legale che si instaura tra i coniugi che non abbiano optato per un regime diverso.

È lo stesso codice civile ad affermare, all'articolo 159, che il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata per atto pubblico, è costituita dalla comunione dei beni. Questo sta a significare che i coniugi avranno uguali diritti e poteri amministrativi sui beni rientranti in comunione.

Sono espressamente indicati all'articolo 177 codice civile gli acquisti e i diritti che ricadono nel regime di comunione. Tra questi figurano i beni acquistati dai coniugi insieme o separatamente in costanza di matrimonio, a eccezione dei beni personali che pertanto non rientreranno a far parte del patrimonio comune dei coniugi.

Venendo al caso portato come esempio per la trattazione, possiamo affermare senza dubbio che il fabbricato con annesso terreno acquistato da marito e moglie in corso di matrimonio rientrerà a far parte della comunione dei beni.

Beni non rientranti in comunione


Sono dunque esclusi dalla comunione legale, oltre ai beni strettamente personali, quelli acquistati prima del matrimonio da ciascuno dei coniugi e quelli acquisiti, anche in costanza di matrimonio, per successione o donazione nonché i beni attinenti all'attività professionale del coniuge.


L'amministrazione dei beni in comunione: disgiunta o congiunta?


L'amministrazione del patrimonio comune può avvenire disgiuntamente o congiuntamente. Nel primo caso i coniugi sono legittimati a esercitare le azioni anche separatamente e tale facoltà potrà essere esplicata in riferimento agli atti di ordinaria amministrazione.

Stiamo parlando di atti di disposizione o di spesa compiuti per il normale esercizio e manutenzione del patrimonio comune, in applicazione dei principi costituzionali di parità e solidarietà di cui agli articoli 2,3 e 29 della Costituzione.

Si tratta degli atti collegati all'uso, conservazione o manutenzione riguardanti i bisogni normali della famiglia.

La gestione è congiunta quando i coniugi sono obbligati a esercitare le azioni congiuntamente e tale facoltà è riconosciuta per gli atti di straordinaria amministrazione. In tal caso è necessario il consenso di entrambi i coniugi, salve alcune specifiche situazioni riportate dalla legge.

Tra tali atti, previsti dall'articolo 180 codice civile, rientrano, ad esempio, le vendite, gli atti di concessione di ipoteche e gli atti di costituzione delle servitù.


Cosa succede se un coniuge compie da solo un atto di straordinaria amministrazione?


Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione ciascun coniuge non può disporre della sola quota a lui spettante sul bene, deve disporre dell'intero bene comune.

Il consenso dell'altro coniuge rappresenta un requisito di regolarità per la formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza costituisce un vizio che comporta il rimedio costituito dall'azione di annullamento ai sensi dell'articolo 184 codice civile, sempre che si tratti di un bene immobile o mobile registrato.

Finché il rimedio dell'annullamento non viene esercitato l'atto è produttivo dei suoi effetti.


L'azione di annullamento e convalida


Il coniuge che compie atti di straordinaria amministrazione o di alterazione del proprio patrimonio su beni immobili o mobili registrati, senza il consenso dell'altro coniuge, legittima quest'ultimo all'azione di annullamento.

La sanzione per il compimento di tali atti separatamente è prevista all'articolo 184 del codice civile. Anche se l'atto è suscettibile di annullamento, resta ferma, per il coniuge che non ha prestato il proprio consenso, la possibilità di convalidare l'atto compiuto senza la sua partecipazione.

La necessità del consenso da parte di entrambi i coniugi si rinviene anche in relazione alla stipula dei contratti con cui si concedono o acquistano diritti personali di godimento sui beni in comune.


Termine per l'azione di annullamento


Per quanto concerne l'azione di annullamento occorre evidenziare che la parte lesa, che non ha espresso la propria volontà, dovrà agire entro un lasso di tempo determinato. L'azione non potrà essere fatta valere in qualunque momento.

Amministrazione congiunta coniugi
Il coniuge pretermesso dovrà presentare la domanda entro il termine di 1 anno che decorre dal momento in cui egli è venuto a conoscenza dell'atto e in ogni caso dalla data della trascrizione dello stesso.


Quali sono gli effetti dell'azione di annullamento?


L'azione di annullamento promossa dal coniuge che non aveva partecipato all'atto (nella fattispecie la costituzione di servitù di passaggio) esprimendo la propria volontà è una vera e propria azione di annullamento come più genericamente prevista dalla legge in riferimento ai contratti.

In forza di tale azione verrà meno l'efficacia connessa al compimento dell'atto viziato e il bene rientrerà nuovamente a far parte della comunione legale.

Senza la predetta azione l'atto infatti potrà ugualmente esplicare i propri effetti come nel caso di una vendita che sarà valida nei confronti del terzo acquirente fino all'annullamento della stessa da parte del Giudice.


Servitù di passaggio e comunione dei beni: conclusioni


In conclusione, venendo alla fattispecie esaminata, possiamo concludere che tra gli atti di disposizione di carattere straordinario su beni immobili facenti parte del patrimonio comune rientrano anche gli atti costitutivi di un diritto reale, come può essere il diritto di servitù di passaggio.

Servitù
Tali atti devono seguire la regola dell'amministrazione congiunta e sono efficaci fino all'accoglimento da parte del Giudice della domanda di annullamento da parte del coniuge pretermesso.

Ricorre nella fattispecie la violazione della suddetta regola per difetto di legittimazione ad operare da parte del coniuge che ha invece erroneamente agito.

In difetto del consenso di entrambi i coniugi la servitù non può essere costituita né potrà essere modificata nel suo contenuto successivamente.

Ricordiamo che anche la modifica di una servitù di passaggio è un atto di disposizione per il quale è necessario un contratto che incida sul diritto inizialmente previsto.

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Servitù di passaggio costituita da uno solo dei coniugi
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