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L'argomento del presente articolo trae spunto da una domanda che abbiamo letto sul forum di lavorincasa.it riguardante l'obbligo di pagamento dell'IMU (l'imposta municipale propria) in caso di separazione o divorzio.
Quella domanda chiede se la (ex) suocera, comproprietaria dell'abitazione data in assegnazione alla nuora deve pagare l'IMU. Il quesito a cui vorremo rispondere qui è a chi spetti in genere il pagamento dell'IMU riferito alla casa coniugale assegnata ad uno dei due ex in seguiro a provvvedimento di separazione, divorzio, etc.
Il caso più frequente è quello in cui la casa coniugale è assegnata alla ex moglie, solitamente con i figli.Il pagamento spetterà a lui, che non abita più lì ma è proprietario?
A lei, che utilizza l'immobile, proprietaria o no?
O a nessuno dei due?
Precisiamo che le risposte sono diverse a seconda che si tratti di ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) o IMU e che nel tempo la normativa è cambiata.
Noi qui daremo conto di due recenti decisioni della Corte di Cassazione.
Da un lato abbiamo la sentenza n. 11416/2019 in materia di IMU, tra l'altro con un'importante estensione al caso della convivenza di fatto, e dall'altro la sentenza n. 7395/2019, in materia di ICI. In ogni caso va poi tenuto presente che dal 2014 l'IMU nonsi applica alla casa coniugale.
Secondo la sentenza n. 11416/2019 della Corte di Cassazione, l‘IMU dev'essere pagata dall'ex coniuge che occupa l'immobile. Ciò in quanto, in sintesi, il titolo in base al quale l'immobile detenuto è (ai soli fini del pagamento dell'IMU) un diritto di abitazione.
Questi i passaggi essenziali della sentenza.
In primis, le norme (art. 13, D.L. n. 201/2011) stabiliscono che l'IMU dev'essere pagata da chi ha il possesso dell'immobile. Deve trattarsi di un possesso qualificato, cioè fondato su un diritto reale, come proprietà, usufrutto etc. o altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge.
Sull'argomento, una norma regola (art. 4, co.12quinques, D.L. n. 16/2012) proprio il caso specifico dello scioglimento del matrimonio prevedendo che ai soli fini dell'applicazione dell'IMU l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento.
Con tale intervento normativo la soggettività passiva dell'imposta passa dunque dal coniuge proprietario al coniuge assegnatario della casa.
Le stesse conclusioni devono essere tratte, per la sentenza n. 11416 in commento, nel caso di cessazione della convivenza di fatto con figli minori, anche se l'ipotesi non è espressamente contemplata dall'art. 4, co.12quinques citato.
Osserva la Corte che in base al quadro normativo (e giurisprudenziale) ai fini dell'assegnazione della casa familiare i figli nati da un matrimonio o da una famiglia di fatto sono totalmente equiparati.
Viene sul punto evidenziato che il diritto di abitazione è creato a favore dei figli (anche se ne beneficia uno dei genitori) quindi, in assenza di figli, il diritto di abitazione ex art. 337 sexies c.c., non può essere creato se non su base volontaria.
La Corte dunque opta per un'interpretazione estensiva dell'art. 4, co. 12 quinquies, D.L. n. 16 del 2012. Peraltro, prosegue la Corte, non trattandosi di norma tributaria disciplinante un'ipotesi di agevolazione o di esenzione, ovvero di norma speciale, non vale per la stessa il divieto di interpretazione analogica nonché di interpretazione estensiva ai sensi dell'art. 14 preleggi.
In conclusione, si stabilisce che:
la costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli ed assegnatario della casa familiare comporta che, anche nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, il soggetto passivo diventi il genitore assegnatario, anche se quest'ultimo non fosse comproprietario, con conseguente liberazione del genitore proprietario ma non assegnatario dell'immobile (Cass. n. 11416/2019).
La seconda sentenza che menzioniamo, la numero 7395, è stata emessa nel 2019 ma in relazione a un avviso ICI riferito agli anni 2001-2005.
Nel provvedimento si stabilisce che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in base al quale l'ex coniuge detiene l'immobile non costituisce un diritto reale tipico, ma un atipico diritto personale di godimento.
Esso dunque non consente di considerare l'assegnatario dell'immobile in quanto tale, soggetto passivo dell'ICI.
La sentenza però, come detto fa riferimento ad un caso di ICI, non contemplato dall'art. 4 co.12quinques che fuga ogni dubbio sul punto stabilendo che si tratta di un diritto di abitazione, ma riferendosi espressamente all'IMU.
La soggettività passiva, si è detto infatti, è diversa, a seconda che ci si occupi di ICI o di IMU (v. ad es. CTR Palermo n. 898/2017): nel primo caso, l'ex coniuge paga solo se anche proprietario o titolare di altro diritto reale.
In realtà dal 2014, sulle abitazioni assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'IMU non si paga. Vale poi in generale l'esenzione per la casa principale.
Restano in ogni caso escluse le abitazioni di lusso.
Come sempre, per la soluzione dei casi pratici, raccomandiamo la consulenza di esperti.
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