I diritti d'uso e di abitazione

Il diritto d'uso e di abitazione sono diritti reali, che consentono l'uso e l'abitazione di un bene, in relazione ai bisogni del titolare e della sua famiglia.
Pubblicato il

Diritto d'uso e diritto di abitazione


abitazioneI diritti reali di godimento, per quanto a noi interessa oggi, hanno a oggetto il godimento di una cosa altrui, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge.

Tra questi vediamo qui, in particolare, il diritto d'uso e il diritto di abitazione, previsti dagli artt. 1021 e s.s., c.c..

Il diritto d'uso è previsto dall'art. 1021 c.c., a mente del quale Chi ha il diritto d'uso di una cosa, può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.

Invece, il diritto di abitazione è previsto dall'art. 1022 c.c., per il quale Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Perché li vediamo insieme?

Perché sono accomunati da alcune caratteristiche, tanto è vero che lo stesso codice li inserisce nello stesso capo (il Capo II, del Titolo V, del Libro III, intitolato Dell'uso e dell'abitazione, che comprende gli articoli dal 1021 al 1026 c.c.) e li sottopone alla stessa disciplina.


Diritto d'uso e di abitazione: similitudini


Come è facile notare dalla lettura degli articoli sopra indicati, entrambi si riferiscono all'utilizzo di un bene, nonostante il diritto di abitazione sia limitato all'abitazione un immobile.

In entrambi gli istituti (anche se con le differenze che vedremo più avanti), a differenza dell'usufrutto (anch'esso diritto reale di godimento), tale uso è funzionale ai bisogni della famiglia e proprio nella soddisfazione di tali bisogni trova il suo limite.

Sono situazioni dal carattere talmente personale e comunque legate alla vita del titolare, che non sono trasmissibili (Cass. n. 3988/1979), nè cedibili, nè possono essere oggetto di locazione (v. art. 1024 c.c.).

Entrambi possono sorgere per usucapione, testamento o contratto e per legge (in quest'ultimo caso, essenzialmente ex art. 540, co. 2 c.c. in caso di successione del coniuge).

Il concetto di famiglia è lo stesso per entrambe le figure.

L'art. 1023 c.c. (come modificato dal D.Lgs. n. 154/2013) prevede che: Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.

Altra norma comune è nell'art. 1025 c.c., che disciplina gli Obblighi inerenti all'uso e alla abitazione così prescrivendo: Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario.

Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

Infine, l'art. 1025 c.c. rinvia alle norme dell'usufrutto in quanto compatibili.


Diritto d'uso e di abitazione: differenze


diritto di abitazioneQuali sono invece le differenze tra il diritto d'uso e il diritto di abitazione?

Le più chiare sono quelle che si possono cogliere dal raffronto anche veloce dei due testi: innanzitutto, il diritto d'uso è generico quanto all'oggetto, mentre il diritto di abitazione può riguardare solo l'abitazione.

Nella previsione del codice, il diritto d'uso è evidentemente più esteso rispetto al diritto di abitazione.

In proposito, una problematica connessa al diritto d'uso e che qui si riporta solo sinteticamente, è il suo confondersi con un'altra figura, cioè quella del diritto personale di godimento: nella realtà è difficile distinguere cioè se abbiamo un diritto reale, quindi il diritto d'uso, che, stante il principio di tipicità dei diritti reali, deve rispettare i canoni stabiliti dalla legge, o invece un qualunque diritto personale di godimento, il cui contenuto è variabile, perché liberamente rimesso all'autonomia negoziale.

Infatti, si è stabilito che i poteri che scaturiscono dal singolo diritto reale in favore del suo titolare sono quelli determinati dalla legge e non possono essere validamente modificati dagli interessati.(Cass. n. 5034/2008).

Anche se poi, secondo la giurisprudenza, per il diritto d'uso si può derogare a contratto al divieto di cessione del diritto (v. Cass. n. 4599/2006, Cass. n. 85907/2015) (mentre è stato escluso per il diritto di abitazione da Cass. n. 3974/1984).

Altra differenza di rilievo è che i bisogni della famiglia nel diritto d'uso sarebbero un limite solo per la raccolta dei frutti.

La giurisprudenza ha infatti affermato in più decisioni che l'uso di per sè non trova limite nei bisogni della famiglia, ma ha lo stesso contenuto dell'usufrutto e le sue limitazioni possono derivare dalla natura e dalla destinazione economica del bene (in virtù del richiamo a quella disciplina ex artt. 1026 e 981 c.c.) (v. ad es. Cass. n. 5034/2008) e che dunque il diritto di uso si estende a tutte le utilità che possono obiettivamente trarsi dal bene secondo la sua destinazione, potendo l'usuario - non diversamente dall'usufruttuario - servirsi della cosa in modo pieno, dovendo soltanto rispettare la destinazione economica della cosa (Cass. n. 17320/2015).


Uso, abitazione e successione del coniuge


Altra norma che accosta le due figure è l'art. 540, co.2 c.c. succitato, che riserva in favore del coniuge superstite sia il diritto di abitazione che un diritto d'uso: il primo in relazione all'abitazione della casa adibita a residenza familiare ed il secondo all'uso della mobilia se di proprietà del defunto o comuni.

Precisiamo però che con sentenza n. 310 del 1989 la Corte Costituzionale ha stabilito che gli interessi che la norma di cui all'art. 540, co. 2 c.c. e vuole soddisfare sono quelli morali leagti al ricordo della vita vissuta insieme ed alla conservazione di quella vita; interessi morali e non materiali; motivo per cui è stata esclusa dalla stessa Corte l'applicazione al diritto di cui all'art. 540 c.c. del criterio del bisogno indicato dall'art. 1022 c.c.

Ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'art. 540 c.c., poi, Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

La porzione disponibile è quella che residua dall'assegnazione delle quote di riserva o indisponibili, cioè quelle imposte dalla legge con la cosiddetta successione necessaria anche in caso di testamento o di successione ex lege (v. artt. 536 e ss. c.c.).


Separazione, divorzio e abitazione della casa familiare


Nella separazione tra coniugi è poi prevista l'assegnazione della casa familiare (oggi dall' art. 337-sexies c.c. introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013 e prima dall'art. 155-quater c.c.); così come anche è prevista nel divorzio, dall'art. 6, L. n. 898/1970.


Diritto d'uso, di abitazione e forma


La legge prescrive che i contratti che costituiscono o modificano... il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione devono essere stipulati in forma scritta e cioè per atto pubblico o scrittura privata (v. art. 1350, co.1, n. 4 c.c.) (così come ad es. anche gli atti di rinunzia agli stessi diritti, il testamento, i contratti preliminari relativi agli stessi diritti, etc) e, per essere opponibili a terzi, devono essere trascritti presso i registri immobiliari (art. 2643 , co.1, n. 4, c.c.), così come sono soggette a trascrizione le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione degli stessi diritti (v. art. 2643, co.1, n. 14, c.c.); sono altresì soggetti alla trascrizione i relativi contratti preliminari, se redatti per atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (v. art. 2645-bis, co.1, c.c.).

Ricordiamo poi che, ai sensi dell'art. 2645 c.c., deve comunque essere reso pubblico... ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.

Ad esempio, però, per la giurisprudenza nella separazione l'assegnazione di casa familiare può anche non essere trascritta ed in tal caso è opponibile al terzo, ma nei soli nove anni successivi, mentre per il divorzio, la previsione è della stessa legge (v. art. 6, L. 898/1970).

Come in altre occasioni, per il caso concreto sarà opportuno rivolgersi a un esperto.

riproduzione riservata
Diritto d'uso e diritto di abitazione
Valutazione: 3.71 / 6 basato su 31 voti.
gnews
  • whatsapp
  • facebook
  • twitter

Inserisci un commento



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
Alert Commenti
  • Laura
    Laura
    Venerdì 30 Dicembre 2022, alle ore 15:13
    Il defunto ha specificato a quale figlio deve rimanere l'immobile pur essendo in conproprietà con il fratello.
    Il destinatario dell'immobile può abitarci legalmente?
    rispondi al commento
  • Mandrake
    Mandrake
    Sabato 17 Aprile 2021, alle ore 02:21
    Godo del diritto di abitazione sull'immobile che ho venduto.
    Secondo il proprietario ho diritto solo all'uso di un letto senza nemmeno un armadio per riporre gli abiti, ovviamente sono dovuta andare via.
    La legge è poco chiara di quale sia il mio reale diritto
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Mandrake
      Venerdì 28 Maggio 2021, alle ore 18:28
      La cosa mi sembra piuttosto strana; ne ha parlato con un legale?
      rispondi al commento
  • Manuelaflorescu
    Manuelaflorescu
    Venerdì 9 Aprile 2021, alle ore 11:07
    Tutto chiaro fin qui,grazie. Però: nel caso in cui un figlio da al padre il diritto di abitazione su una casa appena comprata, mentre il padre e solo accompagnato e non sposato, alla compagna spetta o no lo stesso diritto? Nel infelice caso di scomparsa del padre,la compagna può rimane o se ne deve andare? Poi,nel caso in cui si sono sposati dopo aver avuto il padre il diritto di abitazione nel caso di morte del marito, la moglie del padre può o no continuare ad abitare? Oppure ? Conviene dare il diritto di abitazione dall'inizio a tutti e due,padre e compagna?E una situazione di cui non ho trovato riscontro sull'articolo altrimenti molto limpido ,inquanto la legge non la contempla ? Insomma, si può dare il diritto di abitazione a due persone che non formano una famiglia? Due amici/amiche ?Mille grazie davvero.Rimango in attesa di una vostra cortese risposta.
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Manuelaflorescu
      Venerdì 28 Maggio 2021, alle ore 18:44
      Sì, credo che si possa dare il diritto di abitazione anche a persone che non sono familiari. Se questo non accade, se cioè si convive nella casa di cui solo l’altro ha diritto di abitazione, mi risulta che chi rimane non abbia alcun diritto. Le sarebbe utile approfondire la questione con un legale, buona serata.
      rispondi al commento
  • James
    James
    Martedì 24 Novembre 2020, alle ore 12:10
    Ho un figlio maggiorenne che vorrebbe andare a vivere in una mia seconda casa.
    Cosa dovremmo fare per instaurare un contratto di "diritto all'abitazione".
    Oltre a fare il contratto scritto e registrato con una durata prestabilita, mio figlio deve avere la residenza nella casa oggetto di contratto?
    Dal punto di vista fiscale, Imu-Tasi-Tare cosa cambia?
    Se dovesse andare all'Università potrei continuare a tenerlo a carico?
    rispondi al commento
  • Strega
    Strega
    Lunedì 21 Settembre 2020, alle ore 15:32
    Ho una casa di mia proprietà su cui c'è un mutuo, ci abitiamo io, il mio compagno (non siamo sposati) e nostra figlia di 3 anni.
    Il mio compagno mi chiede il diritto di abitazione per tutelarsi nel caso le cose non dovessero funzionare.
    Se io accettassi, posso richiedergli il pagamento di metà delle spese del mutuo?
    rispondi al commento
  • Michela4
    Michela4
    Lunedì 27 Gennaio 2020, alle ore 08:54
    Il mio compagno è morto da poco, vivevo con lui dal 2015 e abbiamo una figlia di sei anni.
    Lui ha un altra figlia di 23 anni avuta da una precedente relazione che vive da un altra parte, volevo sapere che diritti ho sulla casa, sul mobilio, ed eventuali oggetti di valore e cassette di sicurezza che sono all interno, mi rivolgo a lei perché ho trovato molta incompetenza e opinioni divergenti.
    rispondi al commento
  • Enrico.b
    Enrico.b
    Sabato 25 Gennaio 2020, alle ore 13:58
    Siamo io e mia sorella proprietari di una abitazione, con l'uso frutto di mamma.
    Per assistere mia madre venuta a mancare il 31.12.2019 in una casa di riposo, ho usufruito dell' abitazione dal 2015 ora la controparte mi chiede metà del canone di locazione.
    È possibile?
    rispondi al commento
  • Emmekappa1
    Emmekappa1
    Sabato 14 Dicembre 2019, alle ore 12:42
    Vorrei acquistare un appartamento in cui viene richiesto di assegnare, ad uno dei venditori, un diritto d'uso esclusivo vita natural durante di una porzione di immobile, che verrà evidenziata sulla planimetria controfirmata tra le parti.
    È possibile destinare tale uso senza dover frazionare l'immobile?
    È un diritto in qualche modo cedibile o trasferibile ad altri?
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Emmekappa1
      Venerdì 27 Dicembre 2019, alle ore 17:01
      Ciao, si può trattare di usufrutto, uso o abitazione. Sulla necessità del frazionamento dovresti chiedere ad un geometra di fiducia ed al notaio che seguirà l’atto. Il diritto d’uso – si usa proprio il termine “uso” nell’atto? - non è cedibile (mentre l’usufrutto lo è, ma la cessione si può vietare nell’atto costitutivo (art. 980 c.c.). Per avere le idee chiare, ti consiglio di chiedere lumi ad esperti, ciao.
      rispondi al commento
  • Velia811
    Velia811
    Giovedì 19 Settembre 2019, alle ore 16:19
    Mio cognato è comproprietario insieme a sua madre di un appartamento che, all'atto del suo divorzio è stato assegnato dal giudice come casa dell'ex coniuge e delle figlie.
    Atteso che mio cognato è esente dal versamento IMU, cosa succede per sua madre?
    Lei è tenuta a versare l'imposta?
    O essendo nonna delle ragazze che ci vivono rientra anche Lei in esenzione?
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Velia811
      Lunedì 23 Settembre 2019, alle ore 18:13
      Ciao, non sono un’esperta, ma mi risulta che l’immobile assegnato ad uno dei due coniugi come ex casa coniugale l’imu spetti al’ex coniuge utilizzatore della casa.
      rispondi al commento
  • espandi
  • espandi
  • espandi
  • espandi
  • espandi
  • espandi
Torna Su Espandi Tutto
347.662 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI