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Uno dei provvedimenti presi dal giudice durante il giudizio di separazione dei coniugi è l'assegnazione della casa coniugale. Si tratta di uno degli aspetti più critici connessi alla rottura del legame affettivo e al successivo venir meno del matrimonio.
La casa coniugale è l'immobile di proprietà di uno o di entrambi i coniugi, dove gli stessi hanno vissuto per il tempo della loro unione. È il giudice a dover decidere a chi verrà assegnato il tetto coniugale in base a dei precisi criteri.
L'assegnazione dell'abitazione a uno dei coniugi, nell'ambito del procedimento di separazione, verrà effettuata dal giudice qualora vi siano figli minori o maggiorenni non autosufficienti oppure portatori di handicap. Il provvedimento con il quale viene assegnata la casa coniugale è soggetto a trascrizione.
Anche in assenza di prole vi sarà l'assegnazione casa coniugale qualora siano gli stessi coniugi a stabilire l'attribuzione dell'immobile a uno di loro con accordo omologato dall'autorità giudiziaria.
Qualora la coppia non abbia avuto figli, se la casa è in comproprietà, i coniugi dovranno cercare di venderla per ripartire il ricavato al 50% o nella diversa quota a ciascuno spettante. Qualora appartenga solo a uno dei due, andrà al coniuge che ne è proprietario.
In cosa consiste l'assegnazione della casa coniugale e cosa comporta?
Sin dalla sua previsione nel nostro sistema normativo l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha comportato un notevole dibattito in ordine alla sua natura giuridica.
L'assegnazione della casa coniugale consegue a un provvedimento giudiziale emanato nell'ambito del processo di separazione e sulla base di criteri specifici che tengono conto dell'interesse della prole. La sua durata non è determinata a priori e il provvedimento può essere oggetto di revisione in base a determinate circostanze.
Secondo la più recente giurisprudenza trattasi di un diritto personale di godimento riconosciuto dal giudice a uno dei coniugi sull'abitazione familiare.
Siamo di fronte a un diritto atipico poiché non disciplinato dalla legge in maniera esplicita.
Si tratta di un diritto gratuito poiché il coniuge assegnatario non deve alcun corrispettivo per l'utilizzo del bene in quanto verrebbe meno la funzione stessa dell'istituto di tutela della prole.
Il codice civile stabilisce infatti che il godimento della casa coniugale è attribuito tenendo principalmente conto dell'interesse dei figli di continuare a vivere nello stesso habitat domestico in cui vivevano prima della separazione.
Si può perdere l'assegnazione casa familiare? Ebbene sì. Ci sono due casi al verificarsi dei quali si ha la perdita dell'assegnazione della casa coniugale:
- qualora il coniuge assegnatario cessi di vivervi stabilmente;
- quando i figli cessino la stabile convivenza con il genitore e vadano a vivere altrove o diventino autosufficienti.
In tal caso l'altro coniuge è legittimato a rivolgersi al giudice per domandare la revoca del provvedimento di assegnazione. Non basta dunque il fatto in sé del cambio di dimora del coniuge assegnatario per far decadere automaticamente il provvedimento, in quanto è necessario che la nuova situazione di fatto venga accertata dal giudice.
In caso di separazione dei coniugi le conseguenze dell'assegnazione casa coniugale sono rilevanti e possono costituire un problema qualora l'immobile appartenga a entrambi o nel caso venga attribuito al coniuge che non ha alcun diritto di proprietà su di esso.
Sarà il coniuge assegnatario a dover pagare tutte le spese connesse all'utilizzazione dell'immobile. Si pensi alle bollette della luce, gas, acqua e alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Il tutto a meno che il giudice, con il provvedimento di assegnazione, non ponga espressamente tali spese a carico del proprietario.
Chi paga le spese condominiali? In un momento storico nel quale ormai sono molte le famiglie separate o divorziate è bene domandarsi a chi spettino le spese condominiali dopo l'assegnazione dell'abitazione familiare a uno dei coniugi.
Si prenda innanzitutto in esame il caso in cui il coniuge al quale è stato riconosciuto il diritto di abitare la casa di famiglia non ne abbia la proprietà. Spetteranno a lui le spese condominiali? In caso positivo quali spese saranno a suo carico? In questa sede cerchiamo di dare delle risposte per chiarire meglio la situazione.
Partiamo dal presupposto che la legge non disciplina in modo espresso le modalità di attribuzione delle spese connesse all'abitazione dove i coniugi hanno vissuto insieme.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che sul punto si è pronunciata con la sentenza n. 1847/2005, il giudice ha il potere di stabilire, in base alle circostanze e alla situazione economica delle parti, a chi spetti il pagamento delle spese condominiali.
Tuttavia, in mancanza di intervento del giudice sulla questione, si dovrà concludere che la corresponsione delle spese di condominio graverà sul coniuge assegnatario.
Quest'ultimo sarà totalmente esonerato unicamente per ciò che concerne il corrispettivo per l'uso dell'immobile (nessun canone è dovuto poiché l'assegnazione è sempre gratuita) e non in merito alle suddette spese. Gli oneri condominiali, poiché strettamente correlati al godimento dell'immobile, saranno dovuti dal coniuge che effettivamente abita nella casa.
A questo punto occorre chiarire se sono a suo carico tutte le spese o solo alcune.
L'obbligo del coniuge assegnatario che non ha la proprietà della casa è limitato al pagamento delle spese condominiali di carattere ordinario. Le spese straordinarie e di conservazione dell'immobile sono invece a carico del coniuge proprietario.
Cosa succede se l'immobile è in comunione dei beni e dunque spetta in proprietà per il 50% a moglie e marito? Ci si chiede dunque se le spese condominiali siano a carico anche dell'altro coniuge che, pur non vivendo nella casa, ne è comunque il comproprietario.
Poiché la legge non prevede una disciplina sulla questione, il problema si pone nel caso non vi siano degli accordi precisi tra i coniugi o qualora nel provvedimento giudiziario la materia non sia regolata in modo esplicito.
Le spese relative alla manutenzione e gestione ordinaria dell'immobile saranno esclusivamente a carico del coniuge assegnatario poiché connesse al godimento della casa.
Le spese straordinarie, connesse al diritto di proprietà, in applicazione delle norme sulla proprietà, andranno divise al 50% tra i due coniugi separati in quanto entrambi titolari.
Si pensi alle spese approvate con delibera assembleare in merito alla ristrutturazione dell'immobile, al rifacimento della facciata o all'installazione di impianti di videosorveglianza.
Si deve sempre tenere a mente che quanto sopra esposto attiene ai rapporti interni tra i coniugi separati. Diverso è il discorso nei confronti del condominio.
Quest'ultimo, rappresentato dall'amminstratore, potrà sempre rivolgersi a entrambi i coniugi responsabili in solido. Anche qualora ci fosse un provvedimento del giudice che esoneri il marito o la moglie dal pagamento delle spese, poiché la sentenza fa stato solo tra le parti, l'amministratore potrà domandare a entrambi l'esecuzione di quanto dovuto.
Qualora per l'acquisto della casa sia stato stipulato un contratto di mutuo, la restituzione delle somme finanziate spetta al proprietario dell'immobile. Se l'immobile è in comunione dei beni dovrà continuare a gravare su entrambi i coniugi al 50%.
Le regole sopra esposte si applicano anche qualora l'immobile assegnato sia in locazione.
Nessun problema si pone se il contratto di locazione era intestato al coniuge assegnatario della casa coniugale. Il genitore continuerà a essere l'inquilino dell'appartamento in affitto.
Qualora l'immobile sia attribuito al genitore che non era intestatario, in caso di separazione nel contratto subentra automaticamente il coniuge assegnatario. Sarà quest'ultimo, per il futuro, in quanto unico contraente, a dover provvedere al versamento del canone di locazione.
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