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La delibera dell'AGCOM n. 348/2018 ha introdotto in Italia le norme sul modem libero, in applicazione delle norme europee di cui al Reg. UE 2015/2120.
Per effetto del provvedimento, in sostanza, il consumatore era ed è libero di scegliere il terminale per il servizio di accesso ad Internet.
La delibera regola i nuovi contratti ed i contratti in essere dando agli operatori un termine per adeguarsi alle nuove norme; termine inizialmente fissato in 90 e 120 giorni (quest'ultimo per i contratti in essere) dalla pubblicazione, a seconda dell'adeguamento ed è stato poi spostato in avanti di trenta giorni.
Successivamente l'operatività delle nuove norme è stata bloccata per effetto del ricorso di TIM e dell'accoglimento della richiesta di sospensiva di alcune norme della delibera tra cui quelle relative ai contratti in essere.
Fino a quando la decisione del TAR Lazio n. 1200/2020, pubblicata il 28 gennaio 2020, ha sostanzialmente confermando il provvedimento e accogliendo solo in parte il ricorso.
La sentenza è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato e quindi dobbiamo vedere come andrà a finire.
La Delibera contiene cinque articoli di cui riportiamo in breve il contenuto.
L'art.1 inizia così:
Il presente provvedimento disciplina modalità e condizioni di fornitura delle apparecchiature terminali per l'accesso ad una rete pubblica di comunicazione elettronica o di accesso ad Internet al fine di garantire agli utenti finali il diritto di scegliere liberamente il proprio terminale. Delibera AGCOM art. 1, co.1
Si tratta del c.d.diritto al modem libero degli utenti (consumatori e non), i quali, prosegue l'articolo, possono scegliere il modem a propria scelta; gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a internet e le pratiche commerciali non possono limitare l'esercizio di tale diritto.
Gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori di servizi di comunicazione accessibili al pubblico non possono rifiutare di collegare apparecchiature terminali alla rete qualora l'apparecchiatura terminale scelta dall'utente possieda i requisiti di base previsti dalle norme, né possono imporre all'utente oneri aggiuntivi o ritardi ingiustificati, o impedire l'utilizzo o discriminare la qualità dei servizi previsti nell'offerta, per i casi di collegamento ad un'apparecchiatura terminale di propria scelta.
L'art. 2 specifica che rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento
tutte le apparecchiature terminali allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di comunicazione per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica. Delibera AGCOM art. 2 co. 1
L'articolo specifica poi ulteriormente l'ambito di applicazione delle norme, obblighi e responsabilità.
L'art. 3 prevede che i fornitori delle dette apparecchiature devono garantire la diffusione di informazioni utili per il riconoscimento del prodotto, l'accesso e la configurazione.
I servizi di installazione (allacciamento, collaudo e manutenzione) delle dette apparecchiature sono definiti dalla norma come attività libere che possono essere affidate dall'utente a terzi, mentre le imprese che realizzano l'allacciamento delle apparecchiature terminali alla rete pubblica devono garantire la sicurezza e la funzionalità del collegamento e di accesso ad Internet.
Gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori del servizio di accesso alla rete non rispondono per servizi di manutenzione e disservizi che riguardino esclusivamente il funzionamento dell'apparecchiatura scelta dall'utente.
I fornitori di servizi di accesso ad Internet devono consentire agli utenti la corretta configurazione dei parametri del terminale che siano necessari per la fruizione di servizi di connettività attraverso almeno una delle seguenti modalità: tramite un protocollo standard per l'autoconfigurazione dell'apparato, pubblicando sul proprio sito la lista aggiornata gli apparati presenti sul mercato compatibili con detto meccanismo; oppure fornendo all'utente finale le specifiche e tutti i parametri necessari per la corretta configurazione del servizio sul proprio apparato.
Gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori del servizio di accesso alla rete, ove forniscano l'apparecchiatura terminale in modalità integrata rispetto al collegamento di rete, devono indicare nel contratto di abbonamento, in modo comprensibile:
a) eventuali restrizioni, opportunamente motivate ed approvate dall'Autorità, imposte all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite, anche con riferimento all' impiego di apparecchiature terminali scelte dall'utente;
b) informazioni sulle procedure e le operazioni di misura e gestione dei dati di consumo attraverso il collegamento all'apparecchiatura terminale;
c) i servizi accessori (di installazione, collaudo e manutenzione dell'apparecchiatura terminale), in maniera separata rispetto al servizio di attivazione e fornitura del collegamento.
La fornitura in modalità integrata non impedisce all'utente finale utilizzare apparecchi forniti da terzi. A tal fine, però, i fornitori di accesso alla rete devono a fornire ai clienti le informazioni per la corretta e semplificata attestazione delle funzionalità di connessione e configurazione degli apparati terminali.
L'art. 4 disciplina le condizioni dell'offerta e quindi prevede che se i fornitori di servizi di accesso ad Internet forniscono servizi integrati di accesso ad Internet e/o di connessione alla rete tramite offerte in abbinamento con il modem e l'offerta del terminale è a titolo oneroso, devono specificare modalità e condizioni di offerta.
Inoltre, per ogni offerta che prevede la fornitura dei servizi di accesso alla rete Internet in abbinamento con un'apparecchiatura terminale, dev'essere prevista un'offerta senza. In alternativa, dev'essere resa opzionale la fornitura dell'apparecchiatura terminale.
Nelle offerte abbinate a terminale, laddove l'utente finale acquisti la proprietà del terminale, ove tecnicamente possibile, i fornitori di servizi, al termine dell'abbonamento, devono tramite l'aggiornamento software, permettere che l'uso del terminale sia privo di blocchi operatore o di altri vincoli di natura tecnica che limitino l'uso su servizi di accesso ad Internet offerti da altri operatori.
Le offerte abbinate con il modem non possono comunque condizionare o limitare la decisione dell'utente finale di non rinnovare il contratto o esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione nei casi previsti dalla normativa.
Inoltre (queste norme sono state introdotte dalla delibera n. 34/2020), in caso di forniture gratuite del terminale dev'essere prevista un'offerta che non includa l'apparecchiatura terminale oppure la fornitura dell'apparecchiatura terminale dev'essere opzionale.
Inoltre, devono essere specificate specificare eventuali condizioni economiche e tecniche aggiuntive collegate a tale fornitura, e tutte le altre condizioni di collegamento tra la fornitura del servizio di accesso e del terminale sia in termini di durata contrattuale che di fornitura di servizi accessori.
Inoltre, deve essere indicata ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative ai servizi di accesso ad Internet rispetto all'uso del terminale e i servizi correlati.
Infine, l'articolo 5 prevede le disposizioni relative ai contratti in essere.
Per questi contratti i fornitori di servizi di accesso ad Internet, entro 120 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 348, per i contratti che prevedono l'utilizzo obbligatorio del terminale a titolo oneroso per l'utente finale: devono proporre all'utente la variazione senza oneri dell'offerta in una equivalente con la fornitura dell'apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l'utilizzo tramite l'imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale nella fatturazione.
In alternativa, devono permettere il recesso dal contratto senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale, dandone adeguata informativa.
I fornitori di servizi di accesso ad Internet adeguare alle disposizioni della delibera le condizioni contrattuali, le indicazioni commerciali e le informazioni da fornire agli utenti finali entro 90 giorni dalla sua pubblicazione.
Infine, si prevede che i fornitori di servizi di accesso ad Internet debbano dare adeguata evidenza all'Autorità delle modalità di offerta, di informazione e comunicazione al mercato e ai propri clienti delle condizioni di adeguamento alla delibera 348.
Come detto le norme sono attualmente operative; attendiamo ora di vedere cosa accadrà con l'appello davanti al Consiglio di Stato (che ad es. potrebbe, decidere se richiesto, di sospendere la sentenza di primo grado fino alla sua decisione).
Per ulteriori approfondimenti rinviamo alla lettura del testo della delibera e alla visita del sito dell'AGCOM.
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