Semplificazione delle procedure edilizie

I decreti attuativi della legge Madia prevedono diverse semplificazioni per avviare un'attività: modelli unici più semplici e un unico sportello a cui rivolgersi
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Semplificazione edilizia: le novità per il 2017


Entro il 30 giugno 2017 i Comuni e le Regioni dovranno adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 222/2016 che modifica profondamente i regimi amministrativi relativi all'edilizia e alle attività produttive.


Perché una riforma delle procedure edilizie?


Perché le amministrazioni a cui rivolgersi sono troppe e perché per poter avviare un'attività o degli interventi edilizi le imprese e i cittadini sono posti di fronte a un vero e proprio percorso a ostacoli, fatto di pratiche burocratiche, moduli da compilare e passaggi da un ufficio all'altro.

Per una stessa pratica, spesso, occorre presentare diverse domande o richieste di permessi per i quali è necessario rivolgersi a uffici diversi, ASL, Vigili del fuoco, e di cui non è sempre noto l'ordine logico con cui procedere; spesso moduli e adempimenti cambiano da Regione a Regione e da un Comune all'altro.

Semplificazione burocratica settore edile
Ciò comporta sicuramente un dispendio enorme di tempo ed energia ma anche confusione nel comprendere quale sia la procedura opportuna da seguire caso per caso.


Quali sono le novità nelle procedure edilizie?


Tra le principali novità finalizzate alla semplificazione:

• il riassetto dei titoli edilizi;
l'ampliamento degli interventi in edilizia libera;
• individuate nuove attività rientranti nell'ambito della SCIA;
• l'introduzione della tabella unica nazionale con tipologia di intervento e corretto titolo abilitativo;
• la segnalazione certificata di agibilità al posto del certificato di agibilità.


Cosa cambia?


Per superare la confusione generata, il Decreto Legislativo n. 222 del 2016 individua con precisione e in modo uniforme:
- le procedure per le quali è indispensabile il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione per iniziare l'attività;

- i casi in cui è previsto il silenzio assenso e l'autorizzazione si intende rilasciata e, quindi, l'attività può essere avviata;

- le procedure e le attività per le quali è sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività SCIA;

- le attività per le quali è sufficiente una semplice comunicazione.


Che cos'è la concentrazione dei regimi?


Le nuove norme prevedono lo sportello unico del Comune, di regola telematico, indicato sul sito di ogni amministrazione, al quale si può presentare in una sola volta, con un'unica procedura, le domande, le segnalazioni e le comunicazioni necessarie per avviare un'attività commerciale o produttiva o per effettuare un intervento edilizio, invece di rivolgersi a diverse amministrazioni.

Si realizza in questo modo il principio secondo cui la pubblica amministrazione chiede una sola volta al cittadino o all'impresa, poiché è lo sportello unico che poi provvede a inviare le varie domande alle amministrazioni competenti e ad assicurare una risposta univoca al cittadino.

Si è anche semplificato il linguaggio usato nella modulistica, per favorire una comprensione più chiara e immediata tra cittadini, professionisti e amministrazioni.


Come funziona lo Sportello Unico per l'Edilizia?


Il compito principale dello Sportello Unico per l'Edilizia è quello di curare tutti i rapporti fra il privato e l'amministrazione e, quando previsto, anche con le altre amministrazioni coinvolte nell'intervento oggetto della richiesta.

Sportello Unico per l'Edilizia

Vediamo di seguito tutte le funzioni che lo Sportello Unico per l'Edilizia è tenuto a svolgere



Ricezione


Ricezione delle denunce inizio attività, delle domande per il rilascio del permesso di costruire, degli atti di assenso, compresi i certificati di agibilità e dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.


Informazione, accesso e partecipazione/collaborazione


Lo Sportello Unico per l'Edilizia fornisce l'accesso gratuito informatico a informazioni ed elementi normativi a chi ne abbia bisogno.


Acquisizione pareri e atti di assenso


In virtù della semplificazione della pubblica amministrazione lo Sportello Unico per l'Edilizia ha il compito di acquisire direttamente i pareri di ASL e VV.F. ai fini del rilascio del permesso di costruire e del certificato di agibilità, ove non prodotti volontariamente dall'interessato.


Rilascio di provvedimenti


Lo sportello è abilitato al rilascio di permessi di costruire, certificati di agibilità e di certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio.


Rilascio ricevuta


A seguito della avvenuta presentazione della domanda o segnalazione, lo sportello rilascia una ricevuta sulla quale sono riportati i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, oppure, quando è previsto il silenzio assenso, i termini nei quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.


I nuovi moduli unici in edilizia


Per rendere effettiva la semplificazione sono stati predisposti dei moduli unici al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le informazioni necessarie per la presentazione di domande, segnalazioni e comunicazioni rivolte alla pubblica amministrazione e la documentazione che deve accompagnarle.

I moduli per i titoli abilitativi edilizi vengono quindi adeguati ai nuovi Decreti Madia e ci sarà un modulo unico per la Scia e moduli più snelli per la Cila e l'agibilità, consentendo, in questo ultimo caso, di eliminare l'enorme quantità di certificati che ogni anno sono rilasciati in Italia.

Le amministrazioni devono rendere pubblici sui siti internet tutti i moduli e le informazioni sulle dichiarazioni e asseverazioni che devono accompagnare le domande .

Le amministrazioni non possono chiedere ai cittadini o alle imprese la presentazione di documenti aggiuntivi o comunque diversi rispetto a quelli ufficiali, nè di fornire informazioni di cui le amministrazioni sono già in possesso.


Procedure uniformi per il settore edile


Il decreto, nella Tabella A allegata, individua per ciascuna procedura il regime a cui è sottoposta.

Questo elenco è stato predisposto per le attività più rilevanti nei settori del commercio, dell'edilizia, delle energie rinnovabili e dell'ambiente e consente a cittadini e imprese di sapere con certezza quali sono le regole da seguire in ciascuno dei casi indicati.

Vediamo in breve i regimi amministrativi delle attività private:


Segnalazione certificata di agibilità


Il soggetto titolare del permesso di costruire, o chi ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i successori o aventi causa, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

• nuove costruzioni;
• ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
• interventi sugli edifici esistenti.

Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria, le parti strutturali connesse e gli impianti;
singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.


CIL: comunicazione inizio lavori


Con il decreto SCIA 2, scompare quasi del tutto la CIL, la comunicazione di inizio lavori.
Rimane valida solo per le opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee, e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dalla fine della necessità.


CILA: comunicazione inizio lavori asseverata


La comunicazione di inizio lavori asseverata richiede l'intervento di un professionista tecnico. Consente l'inizio immediato dei lavori edilizi e non sono previsti oneri da versare al Comune.
La CILA verrà utilizzata per gli interventi per cui non servono SCIA o Permesso di costruire e per i casi in cui non è prevista l' attività di edilizia libera.


Permesso di Costruire


Si richiede quando devono essere effettuati gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia, cioè quando l'intervento comporta una modifica in termini di aumento dell'unità immobiliare, volume, sagoma o destinazione d'uso.
La definizione di quali interventi sono soggetti al permesso di costruire e denuncia di inizio attività rientra anche nelle competenze di ciascuna regione.

Per la domanda permesso di costruire insieme agli elaborati e alla dichiarazione del progettista che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti, ai regolamenti edilizi e alle altre normative di settore, occorre asseverare la conformità del progetto anche alle norme relative all'efficienza energetica.


SCIA : segnalazione certificata di inizio attività


La segnalazione certificata di inizio attività è una evoluzione della CILA, deve essere utilizzata, così come riportato dal decreto Scia 2, per :

– gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell'edificio;
– interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio;
– interventi di ristrutturazione edilizia;
– le varianti a permessi di costruire che non modificano parametri urbanistici e volumetrie, destinazione d'uso, categoria edilizia e non alterano la sagoma degli edifici vincolati;
– le varianti a permessi di costruire che non comportano variazioni essenziali, ma solo se conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l'acquisizione degli atti di assenso sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di settore.

Scia: interventi di manutenzione straordinaria

La Scia si può usare in alternativa al posto del permesso di costruire anche per:

ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio del tutto o solo in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
ristrutturazione edilizia che preveda un cambio della destinazione d'uso, solo per gli immobili nei centri storici;
– interventi che comportino modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
– interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica se disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali che contengano disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
– interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche.

É importante ricordare che in questi casi specifici dopo la presentazione della Scia è necessario aspettare almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Per la SCIA occorre l'intervento di un professionista tecnico abilitato, che certifichi il lavoro e l'indicazione del nominativo dell'impresa che effettua i lavori.

Non sono previsti oneri al Comune e gli interventi possono partire immediatamente, anche se il Comune conserva la facoltà di bloccare il cantiere entro 30 giorni per non conformità di natura tecnica o giuridica.


Lavori edilizi liberi


Per tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria purché senza innovazione non serve alcun permesso né comunicazione.

Sono attività edilizia libera:
– opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, comprese le intercapedini interrate e non accessibili, le vasche di raccolta delle acque;
– installazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici, esterni dai centri storici;
aree ludiche senza fini di lucro;
– elementi di arredo delle aree pertinenziali;
– gli interventi di manutenzione ordinaria;
– gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
– gli interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche che non prevedono la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
– le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, tranne quelle di ricerca di idrocarburi, eseguite in aree esterne al centro edificato;
– i movimenti di terra pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali e gli interventi su impianti idraulici agrari;
– le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
– le opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee, e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dalla fine della necessità, diventano edilizia libera ma conservano un obbligo di comunicazione inizio lavori, una specie di CIL.

 Procedure edilizie per l'installazione di pannelli solari


Consulenza gratuita per tecnici e cittadini


Il testo stabilisce che i Comuni dovranno fornire gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria, di modo che i tecnici incaricati di elaborare un progetto potranno preventivamente chiedere al Comune un'interpretazione delle norme vigenti ed evitare di incorrere in bocciature e divieti successivi.

Consulenza tecnica per le procedure edilizie


Procedure edilizie: la tabella A


Il decreto SCIA 2 riporta in allegato la tabella A che riorganizza le diverse tipologie degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, e fornisce le indicazioni sul titolo abilitativo in funzione
dell'intervento.

Il provvedimento, nel tentativo di limitare le troppe differenze che esistenti a livello regionale e locale riporta le attività private nei campi dell'edilizia, del commercio e dell'ambiente e per ciascuna indica quale procedimento attivare.

Le tipologie di intervento, dette attività, individuate nel campo dell'edilizia sono 105 e vengono riportate in tabella indicando:

1. l'attività, ossia l'intervento da realizzare;
2. il regime amministrativo, ossia il corretto titolo edilizio richiesto per ciascun intervento;
3. le concentrazioni di regimi amministrativi;
4. i riferimenti normativi.


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Semplificazione procedure edilizie
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  • Maria19
    Maria19
    Mercoledì 27 Agosto 2014, alle ore 21:56
    Ho letto il suo articolo, le metto il link dell'info che ho trovato su Ilsole24ore: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-07-01/sullagibilita-spazio-professionisti-064632.shtml?uuid=AbUWw49H Pare che presentando la richiesta di agibilità parziale, la scadenza del pdc venga prorogata (in automatico, non vengono menzionate richieste di proroga..) Vorrei avere la certezza che sia così.Grazie e cordiali saluti
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Maria19
      Giovedì 28 Agosto 2014, alle ore 09:38
      Effettivamente l'articolo del Sole24Ore farebbe capire questo, ma in realtà nel decreto non è citato nulla a riguardo. Cfr LEGGE 9 agosto 2013, n. 98, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, art. 30, comma 1, lettera g.
      rispondi al commento
      • Maria19
        Maria19 Anonymous
        Venerdì 29 Agosto 2014, alle ore 08:36
        Se non è indicata alcuna richiesta quindi dovrebbe essere automatico...Dovrebbe!Proverò ad informarmi c/o il mio ComuneGrazie arch., cordiali saluti
        rispondi al commento
        • Anonymous
          Anonymous Maria19
          Venerdì 29 Agosto 2014, alle ore 10:04
          Questo è quello che dice il giornale, ma il decreto parla di "comunicazione". Si tratta comunque di "comunicazione", e non di "richiesta".
          rispondi al commento
          • Maria19
            Maria19 Anonymous
            Venerdì 29 Agosto 2014, alle ore 11:09
            In effetti se uno richiede l'agibilitá parziale a ridosso della scadenza del pdc va da sè che la rimanente parte verrà ultimata a seguire e pertanto la scadenza deve intendersi posticipata... Chiederò.Grazie comunque, buona giornata
            rispondi al commento
  • Matteo
    Matteo
    Venerdì 29 Novembre 2013, alle ore 12:36
    Buongiorno a tutti.
    Vorrei capire se nel decreto del fare sono previsti degli sgravi fiscali per nuove costruzioni.
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Matteo
      Lunedì 2 Dicembre 2013, alle ore 10:09
      No.
      rispondi al commento
  • Simonede Riso
    Simonede Riso
    Martedì 1 Ottobre 2013, alle ore 12:43
    Buongiorno, ho ottenuto un permesso a costruire in data 07/2012, a luglio di quest'anno sarebbe scaduto il termine per la comunicazione di inizio lavori, ma grazie al decreto del fare questa scadenza è prorogata a due anni dalla concessione.
    La domanda è: ero comunque obbligato a richiedere la proroga prima della scadenza o si acquisisce in automatico?
    Grazie.
    rispondi al commento
  • Callyc88
    Callyc88
    Lunedì 23 Settembre 2013, alle ore 12:53
    Buongiorno, vorrei acquistare una casa semiindipendente con esposizione solo a nord.
    In caso di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa, è possibile ruotare la casa o è necessario mantenerla nella medesima posizione?
    Grazie.
    rispondi al commento
  • 84billy
    84billy
    Lunedì 23 Settembre 2013, alle ore 08:32
    Salve, ho acquistato una nuova casa al grezzo internamente e completa fuori, volevo chiedervi ma il prolungamento del permesso a costruire che mi scadrebbe a inizio hanno lo posso richiedere anche io o è solo per ristrutturazioni?
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous 84billy
      Mercoledì 25 Settembre 2013, alle ore 10:57
      Il prolungamento è per tutti i permessi di costruire che hanno le caratteristiche indicate nell'articolo.
      rispondi al commento
  • Bindola
    Bindola
    Domenica 22 Settembre 2013, alle ore 23:02
    Salve, vorrei sapere se la variazione degli spazi interni di un appartamento (demolizione di un tramezzo e sua ricostruzione in un'altra parte, aggiunta di un bagno in camera, aggiunta di una nicchia per doccia in un altro bagno) senza alcuna variazione del volume globale, rientrano in un profilo di "manutenzione straordinaria" o di "ristrutturazione edilizia", e se necessitano di "concessione" oppure è sufficiente un DIA.
    Grazie.
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Bindola
      Mercoledì 25 Settembre 2013, alle ore 10:18
      E' manutenzione straordinaria ed è sufficiente una Cil, se non ci sono interventi sulle strutture, altrimenti è necessaria una Scia.
      rispondi al commento
  • Marco
    Marco
    Domenica 22 Settembre 2013, alle ore 15:50
    Ho comprato una casa in un borgo non considerato 'centro storico' ma 'nucleo decentrato': la struttura fa parte di una serie di case a schiera ed è costituita da 3 mura portanti (2 mura di facciata e una centrale); vorrei sapere se demolire un muro portante (quello centrale), praticamente "svuotando l'edificio", è una pratica per la quale è possibile presentare una semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
    Grazie.
    rispondi al commento
    • Gennaro
      Gennaro Marco
      Martedì 24 Settembre 2013, alle ore 17:52
      Attenzione, che se demolisce un muro portante, se ne crolla l'edificio!
      rispondi al commento
      • Marco
        Marco Gennaro
        Mercoledì 25 Settembre 2013, alle ore 13:18
        Carissimo Gennaro, le Sue competenze sono evidentemente elevate, ma la mia domanda è un'altra e riguarda la normativa.
        Cosa accade demolendo un portante del genere, fortunatamente lo sappiamo anche noi.
        La ringrazio per il disturbo che si è preso nella Sua gentile risposta, quindi rinnovo la domanda a chi fosse in grado di dare informazioni in merito.
        rispondi al commento
  • Gigi
    Gigi
    Domenica 22 Settembre 2013, alle ore 14:12
    Gradirei sapere se nella demolizione e ricostruzione con variazione della sagoma pur mantenendo la volumetria venga aumentata la superficie calpestabile, si possono usufruire delle agevolazioni fiscali?
    Quindi se avessi delle stanze alte 3 metri ricostruendo portandoli a m. 2,70, la differenza potrei spalmarla sulla superficie?
    Grazie.
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Gigi
      Martedì 24 Settembre 2013, alle ore 17:49
      Sì, è sufficiente che a rimanere invariato sia il volume.
      rispondi al commento
  • Carlo Trono
    Carlo Trono
    Mercoledì 18 Settembre 2013, alle ore 20:13
    Vorrei sapere se quando si demolisce e ricostruisce un edificio con una diversa sagoma ma con la stessa volumetria, si deve pagare qualche onere edilizio o qualche altra tassa, oppure si considerano già pagati.
    Inoltre vorrei sapere, qualora venisse ampliata la volumetria, se si possono comunque avere le detrazioni fiscali (e l'eventuale esonero dagli oneri) per la parte pari alla vecchia volumetria, pagando solo per la nuova.
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Carlo Trono
      Venerdì 20 Settembre 2013, alle ore 10:12
      Trattandosi di ristrutturazione, anche se non "pesante", non dovrebbero essere dovuti oneri, salvo diverse disposizioni regionali.
      Si pagano comunque diritti di segreteria.
      In caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, invece, non siamo in presenza di ristrutturazione, ma nuova costruzione e quindi si pagano gli oneri su tutto e non ci sono detrazioni.
      rispondi al commento
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