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Entro il 30 giugno 2017 i Comuni e le Regioni dovranno adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 222/2016 che modifica profondamente i regimi amministrativi relativi all'edilizia e alle attività produttive.
Perché le amministrazioni a cui rivolgersi sono troppe e perché per poter avviare un'attività o degli interventi edilizi le imprese e i cittadini sono posti di fronte a un vero e proprio percorso a ostacoli, fatto di pratiche burocratiche, moduli da compilare e passaggi da un ufficio all'altro.
Per una stessa pratica, spesso, occorre presentare diverse domande o richieste di permessi per i quali è necessario rivolgersi a uffici diversi, ASL, Vigili del fuoco, e di cui non è sempre noto l'ordine logico con cui procedere; spesso moduli e adempimenti cambiano da Regione a Regione e da un Comune all'altro.
Ciò comporta sicuramente un dispendio enorme di tempo ed energia ma anche confusione nel comprendere quale sia la procedura opportuna da seguire caso per caso.
Tra le principali novità finalizzate alla semplificazione:
• il riassetto dei titoli edilizi;
• l'ampliamento degli interventi in edilizia libera;
• individuate nuove attività rientranti nell'ambito della SCIA;
• l'introduzione della tabella unica nazionale con tipologia di intervento e corretto titolo abilitativo;
• la segnalazione certificata di agibilità al posto del certificato di agibilità.
Per superare la confusione generata, il Decreto Legislativo n. 222 del 2016 individua con precisione e in modo uniforme:
- le procedure per le quali è indispensabile il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione per iniziare l'attività;
- i casi in cui è previsto il silenzio assenso e l'autorizzazione si intende rilasciata e, quindi, l'attività può essere avviata;
- le procedure e le attività per le quali è sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività SCIA;
- le attività per le quali è sufficiente una semplice comunicazione.
Le nuove norme prevedono lo sportello unico del Comune, di regola telematico, indicato sul sito di ogni amministrazione, al quale si può presentare in una sola volta, con un'unica procedura, le domande, le segnalazioni e le comunicazioni necessarie per avviare un'attività commerciale o produttiva o per effettuare un intervento edilizio, invece di rivolgersi a diverse amministrazioni.
Si realizza in questo modo il principio secondo cui la pubblica amministrazione chiede una sola volta al cittadino o all'impresa, poiché è lo sportello unico che poi provvede a inviare le varie domande alle amministrazioni competenti e ad assicurare una risposta univoca al cittadino.
Si è anche semplificato il linguaggio usato nella modulistica, per favorire una comprensione più chiara e immediata tra cittadini, professionisti e amministrazioni.
Il compito principale dello Sportello Unico per l'Edilizia è quello di curare tutti i rapporti fra il privato e l'amministrazione e, quando previsto, anche con le altre amministrazioni coinvolte nell'intervento oggetto della richiesta.
Vediamo di seguito tutte le funzioni che lo Sportello Unico per l'Edilizia è tenuto a svolgere
Ricezione delle denunce inizio attività, delle domande per il rilascio del permesso di costruire, degli atti di assenso, compresi i certificati di agibilità e dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Lo Sportello Unico per l'Edilizia fornisce l'accesso gratuito informatico a informazioni ed elementi normativi a chi ne abbia bisogno.
In virtù della semplificazione della pubblica amministrazione lo Sportello Unico per l'Edilizia ha il compito di acquisire direttamente i pareri di ASL e VV.F. ai fini del rilascio del permesso di costruire e del certificato di agibilità, ove non prodotti volontariamente dall'interessato.
Lo sportello è abilitato al rilascio di permessi di costruire, certificati di agibilità e di certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio.
A seguito della avvenuta presentazione della domanda o segnalazione, lo sportello rilascia una ricevuta sulla quale sono riportati i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, oppure, quando è previsto il silenzio assenso, i termini nei quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.
Per rendere effettiva la semplificazione sono stati predisposti dei moduli unici al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le informazioni necessarie per la presentazione di domande, segnalazioni e comunicazioni rivolte alla pubblica amministrazione e la documentazione che deve accompagnarle.
I moduli per i titoli abilitativi edilizi vengono quindi adeguati ai nuovi Decreti Madia e ci sarà un modulo unico per la Scia e moduli più snelli per la Cila e l'agibilità, consentendo, in questo ultimo caso, di eliminare l'enorme quantità di certificati che ogni anno sono rilasciati in Italia.
Le amministrazioni devono rendere pubblici sui siti internet tutti i moduli e le informazioni sulle dichiarazioni e asseverazioni che devono accompagnare le domande .
Le amministrazioni non possono chiedere ai cittadini o alle imprese la presentazione di documenti aggiuntivi o comunque diversi rispetto a quelli ufficiali, nè di fornire informazioni di cui le amministrazioni sono già in possesso.
Il decreto, nella Tabella A allegata, individua per ciascuna procedura il regime a cui è sottoposta.
Questo elenco è stato predisposto per le attività più rilevanti nei settori del commercio, dell'edilizia, delle energie rinnovabili e dell'ambiente e consente a cittadini e imprese di sapere con certezza quali sono le regole da seguire in ciascuno dei casi indicati.
Vediamo in breve i regimi amministrativi delle attività private:
Il soggetto titolare del permesso di costruire, o chi ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i successori o aventi causa, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
• nuove costruzioni;
• ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
• interventi sugli edifici esistenti.
Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
• singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria, le parti strutturali connesse e gli impianti;
• singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
Con il decreto SCIA 2, scompare quasi del tutto la CIL, la comunicazione di inizio lavori.
Rimane valida solo per le opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee, e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dalla fine della necessità.
La comunicazione di inizio lavori asseverata richiede l'intervento di un professionista tecnico. Consente l'inizio immediato dei lavori edilizi e non sono previsti oneri da versare al Comune.
La CILA verrà utilizzata per gli interventi per cui non servono SCIA o Permesso di costruire e per i casi in cui non è prevista l' attività di edilizia libera.
Si richiede quando devono essere effettuati gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia, cioè quando l'intervento comporta una modifica in termini di aumento dell'unità immobiliare, volume, sagoma o destinazione d'uso.
La definizione di quali interventi sono soggetti al permesso di costruire e denuncia di inizio attività rientra anche nelle competenze di ciascuna regione.
Per la domanda permesso di costruire insieme agli elaborati e alla dichiarazione del progettista che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti, ai regolamenti edilizi e alle altre normative di settore, occorre asseverare la conformità del progetto anche alle norme relative all'efficienza energetica.
La segnalazione certificata di inizio attività è una evoluzione della CILA, deve essere utilizzata, così come riportato dal decreto Scia 2, per :
– gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell'edificio;
– interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio;
– interventi di ristrutturazione edilizia;
– le varianti a permessi di costruire che non modificano parametri urbanistici e volumetrie, destinazione d'uso, categoria edilizia e non alterano la sagoma degli edifici vincolati;
– le varianti a permessi di costruire che non comportano variazioni essenziali, ma solo se conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l'acquisizione degli atti di assenso sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di settore.
La Scia si può usare in alternativa al posto del permesso di costruire anche per:
– ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio del tutto o solo in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
– ristrutturazione edilizia che preveda un cambio della destinazione d'uso, solo per gli immobili nei centri storici;
– interventi che comportino modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
– interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica se disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali che contengano disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
– interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche.
É importante ricordare che in questi casi specifici dopo la presentazione della Scia è necessario aspettare almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.
Per la SCIA occorre l'intervento di un professionista tecnico abilitato, che certifichi il lavoro e l'indicazione del nominativo dell'impresa che effettua i lavori.
Non sono previsti oneri al Comune e gli interventi possono partire immediatamente, anche se il Comune conserva la facoltà di bloccare il cantiere entro 30 giorni per non conformità di natura tecnica o giuridica.
Per tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria purché senza innovazione non serve alcun permesso né comunicazione.
Sono attività edilizia libera:
– opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, comprese le intercapedini interrate e non accessibili, le vasche di raccolta delle acque;
– installazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici, esterni dai centri storici;
– aree ludiche senza fini di lucro;
– elementi di arredo delle aree pertinenziali;
– gli interventi di manutenzione ordinaria;
– gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
– gli interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche che non prevedono la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
– le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, tranne quelle di ricerca di idrocarburi, eseguite in aree esterne al centro edificato;
– i movimenti di terra pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali e gli interventi su impianti idraulici agrari;
– le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
– le opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee, e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dalla fine della necessità, diventano edilizia libera ma conservano un obbligo di comunicazione inizio lavori, una specie di CIL.
Il testo stabilisce che i Comuni dovranno fornire gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria, di modo che i tecnici incaricati di elaborare un progetto potranno preventivamente chiedere al Comune un'interpretazione delle norme vigenti ed evitare di incorrere in bocciature e divieti successivi.
Il decreto SCIA 2 riporta in allegato la tabella A che riorganizza le diverse tipologie degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, e fornisce le indicazioni sul titolo abilitativo in funzione
dell'intervento.
Il provvedimento, nel tentativo di limitare le troppe differenze che esistenti a livello regionale e locale riporta le attività private nei campi dell'edilizia, del commercio e dell'ambiente e per ciascuna indica quale procedimento attivare.
Le tipologie di intervento, dette attività, individuate nel campo dell'edilizia sono 105 e vengono riportate in tabella indicando:
1. l'attività, ossia l'intervento da realizzare;
2. il regime amministrativo, ossia il corretto titolo edilizio richiesto per ciascun intervento;
3. le concentrazioni di regimi amministrativi;
4. i riferimenti normativi.
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