Quando e come è opportuno aprire un secondo conto corrente condominiale?

L'apertura di un conto corrente condominiale è obbligatoria se c'è un amministratore. L'apertura di un secondo conto corrente è facoltativa, quando è opportuna?
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Conto corrente condominiale, obblighi e modalità d'uso


L'art. 1129 c.c. impone all'amministratore di condominio di accendere e utilizzare un conto corrente condominiale, o meglio un conto corrente per ogni singolo condominio amministrato e più nello specifico che tale rapporto bancario sia intestato al condominio.

Più nello specifico il settimo comma dell'art. 1129 chiarisce che l'amministratore di condominio è tenuto a fare transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.

Conto corrente condominiale
L'amministratore incassa le somme mensili dai condòmini?

Egli sarà tenuto a versarle sul conto corrente condominiale.
Entro quanto tempo?
La legge non lo dice; secondo chi scrive nel minor tempo possibile.
Comunque le somme presenti in cassa non potranno essere utilizzate: come specifica la norma in esame, infatti, anche ogni erogazione di somme per conto del condominio deve transitare dal suddetto conto corrente condominiale.

Si badi: non si è eliminata per legge la possibilità di usare denaro contante, cosa che forse sarebbe stata più efficace dell'attuale sistema, che invece impone un transito di ogni somma dal conto corrente condominiale. Anche se l'amministratore incassa oggi e già oggi potrebbe pagare in contanti un fornitore? Sì, questo lascia intendere la norma.

Importante: se il condominio non ha amministratore non c'è obbligo di apertura di un conto corrente, ciò perché l'uso del conto corrente condominiale è un obbligo che la legge impone al mandatario non ai condòmini.


Obbligatorio avere un conto corrente, non due


Un conto corrente condominiale per ogni condominio amministrato intestato allo specifico condominio. Un solo conto o anche due o tre?
L'obbligo di legge prevede l'apertura di un solo rapporto di conto, quelli successivi sono facoltativi e rimessi alla scelta del condominio. L'amministratore di condominio è in regola con la legge se apre ed usa un conto corrente per ogni condominio.

Apertura conto corrente condominiale
Può darsi il caso, però, che sia più opportuno intrattenere più rapporti di conto corrente intestati al medesimo condominio.

Si pensi ai condomini con un portiere e all'opportunità di tenere accantonate le somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto (T.F.R.); meglio un conto corrente condominiale in più piuttosto che uno solo col rischio di confondere quote ordinarie e l'accantonamento, andando ad intaccarlo anche solo involontariamente.

C'è poi l'ipotesi di lavori straordinari che, specie se di notevole entità, possono consigliare la tenuta di un conto corrente condominiale dedicato, per le medesime ragioni indicate in precedenza.

C'è, poi, il caso di condominii che, per regolamento, accantonano periodicamente somme: si tratta del così detto fondo riserva che è utile tenere distinto dagli ordinari versamenti effettuati periodicamente.

In tutti questi casi, è opportuna, si ripete, non obbligatoria (a meno che non lo preveda il regolamento), l'apertura di un secondo ovvero, in ragione di più questioni concomitanti (es. presenza portiere e rilevante ristrutturazione), anche di un terzo conto corrente condominiale. Chi decide che cosa?


Apertura del secondo conto corrente condominiale, decide l'assemblea, l'amministratore o la banca?


Appurate le ipotesi e l'opportunità di accendere un secondo conto corrente condominiale, è legittimo domandarsi, perché se non lo faranno i condòmini o l'amministratore sarà la banca a far sorgere in loro la domanda, chi abbia il potere di assumere una simile decisione.

Al riguardo è utile ricordare che secondo la Suprema Corte di Cassazione, per l'amministratore di condominio non è possibile firmare contratti che impegnino il condominio, se sprovvisto di apposita deliberazione assembleare (Cass. 3 aprile 2007 n. 8233).

Certo, il contratto di conto corrente è un contratto obbligatorio, cioè un contratto che l'amministratore non firma in ragione di una propria autonoma decisione, quanto piuttosto derivando la legittimazione a farlo da un'apposita norma di legge. Ciò vale certamente per il primo contratto, o meglio per il contratto di apertura del primo conto corrente condominiale.

Eppure, nonostante ciò, anche in relazione al conto corrente condominiale, per così dire principale, si segnalano istituti di credito che richiedono all'amministratore, oltre alla deliberazione di nomina, anche quella di mandato ad aprire il rapporto di conto.
Ecco perché, provocatoriamente ci si è domandati se a decidere per l'apertura del secondo conto corrente condominiale sia la banca. Ad ogni buon conto, rispetto a simili richieste degli istituti di crediti, eventualmente si potrebbe agire davanti all'Arbitro Bancario e Finanziario, ma non si segnalano decisioni in materia.

Pignoramento conto corrente condominiale
Ciò detto, per quanto riguarda il secondo conto corrente condominiale, ad avviso di chi scrive è preferibile avere una deliberazione assembleare ad hoc, tanto per evitare contestazioni da parte della banca, quanto per ridurre al minimo, sebbene per lo scrivente siano comunque risibili, le possibilità di contestazione da parte dei condòmini.


Pignoramento conto corrente condominiale, meglio diversificare


Sebbene non comodo, sarebbe meglio aprire il secondo conto corrente condominiale presso un istituto di credito differente dal primo.

Motivo?

Com'è noto agli addetti ai lavori, la giurisprudenza al momento maggioritaria considera legittimo il pignoramento del conto corrente condominiale. I termini tecnici, quando si richiede la esecuzione di un simile atto non si chiede il pignoramento di un conto corrente, ma il pignoramento dei crediti del debitore verso il terzo pignorato.

Se il condominio Alfa ha due conti correnti presso la banca Beta, il pignoramento, a meno di specifici riferimenti ad un singolo rapporto di conto (cosa rarissima), riguarda l'intero coacervo dei crediti.

Ecco, allora, che il pignoramento del conto corrente condominiale è più correttamente pignoramento dei crediti del condominio, tanto che questi siano in un unico conto corrente, tanto che i conti correnti condominiali siano più di uno.
Preferibile, quindi, due istituti di credito diversi: comportamento prudente, più che norma vincolante, è bene tenerlo a mente, dato che con la ricerca telematica dei beni (art. 492-bis c.p.c.) si è comunque in grado di conoscere tutti i rapporti finanziari del debitore.

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Secondo conto corrente condominiale
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  • Dino
    Dino
    Lunedì 13 Dicembre 2021, alle ore 17:20
    Il problema è che a fine mandato l'Amministratore deve consegnare al suo sostituto l'estratto conto del primo conto condominiale e non di altri conti aperti senza mandato assembleare.
    È ovvio che per un'Amministratore disonesto un secondo conto è il posto ideale in cui nascondere introiti non resocontati (ad esempio al termine del mandato)..
    rispondi al commento
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