Scivoloni in condominio e risarcimento dei danni

La responsabilità del condominio per le cose in custodia non copre i danni subiti dai condomini in ambienti che conoscono molto bene
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ScivoloneÈ il leitmotiv di molte scenette comiche:
una persona cammina e fa uno scivolone pazzesco.

Seguono grasse risate e commenti sulla goffaggine del malcapitato.
Lasciando gli aspetti scherzosi che attengono più che altro alle trasmissioni televisive ed ai film, nella realtà quotidiana si sa che le cadute provocano spesso danni seri e più che le risate restano impressi i dolori e le loro conseguenze.


Conseguenze anche di natura giuridica visto che il malcapitato, non raramente, agisce per ottenere il risarcimento del danno subito a causa del ruzzolone.

Nel linguaggio giuridico si è soliti parlare di danni da insidia o trabocchetto per descrivere appunto quelle fattispecie in cui una persona subisce un danno provocato da una cosa altrui che si trova in una condizione imprevista ed imprevedibile in grado di ledere i diritti altrui.

Non è da meno in questo contesto il danno subito dal condomino a causa delle cadute sulle parti comuni.
Di recente è tornato ad occuparsi della fattispecie il Tribunale di Lecce che, con una sentenza dello scorso 13 dicembre, ha risolto una controversia riguardante proprio una caduta in condominio.

Il caso è quello classico: un condomino di prima mattina esce di casa e svicola sul pavimento bagnato. A suo dire a causa dell'impresa di pulizie sta che lavando l'androne.

La caduta provoca un danno ed il malcapitato fa causa al condominio: la compagine secondo lui è responsabile in quanto custode delle parti comuni. Il condominio chiama in causa l'assicurazione e questa, a sua volta, la ditta incaricata della pulizia dell'edificio.
Espletate le formalità necessarie a costituire il contraddittorio tra tutti gli interessati inizia l'istruttoria.

Nessuno mette in dubbio il danno al condomino e la causa, ossia lo scivolone.
Nonostante ciò il giudice, sulla scorta degli atti di causa, ritiene che nessuna delle parti sia responsabile.
Chi aveva promosso il giudizio, spiega la sentenza, era da vari anni, ed è tuttora, un condomino del fabbricato in cui è accaduto il sinistro.I testi hanno poi concordato nel riferire che per un limitato arco temporale l'impresa di pulizie, temporalmente addetta, era solita usare prodotti lucidanti.
ScivoloneIl fatto si è verificato di mattina e l'androne risulta ben illuminato (come emerge anche dalla documentazione fotografica in atti).Per tali complessive circostanze ove anche il fatto originariamente dedotto dall'attore fosse stata la scivolosità del pavimento per uso di detergenti lucidanti (e non per pavimentazione bagnata per pulizie in corso o appena terminate) comunque difficilmente sarebbe configurabile, per le circostanze sopra elencate, la soggettiva imprevedibilità dell'insidia da parte del condomino attore, stante la sua quotidiana frequentazione dei luoghi e la presumibile e comunque esigibile conoscenza delle caratteristiche dell'immobile, ivi compresa la condizione della pavimentazione dell'androne (più o meno lucida) (Trib. Lecce 13 dicembre 2011 n. 1510).

Insomma il danneggiato abitava nel posto, conosceva i luoghi e non quindi non poteva lamentare alcun danno. Detto diversamente: chi conosce il contesto in cui si muove deve fare attenzione a dove mette i piedi.

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  • Maurizio
    Maurizio
    Giovedì 20 Giugno 2013, alle ore 13:54
    Io sono caduto nel cortile del mio condominio con la pavimentazione rotta e manomessa. cadento mi sono inclinata una costola con prognosi di 30 giorni posso essere risarcito dall'assicurazione del condominio!!
    rispondi al commento
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