Sciorinare i panni

La necessità di stendere i panni è cosa nota. Il fastidio e disagio che tale necessità può arrecare è altrettanto evidente. Le norme giuridiche a tutela dei soggetti interessati.
Pubblicato il
Indice dei Contenuti

Ai sensi dell'art. 908 c.c.


Sciorinare i panniIl proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non puo' farle cadere nel fondo del vicino.


Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica
.


Si tratta della norma che disciplina il così detto stillicidio, ossia la caduta dell'acqua piovana dai tetti di un edificio.


La norma trova applicazione quando il proprietario di un fondo abbia inteso intervenire con delle opere edilizie sulla sua proprietà.


Nel caso, infatti, di scolo naturale non dovuto all'attività dell'uomo, il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo (art. 913, primo comma, c.c.).


L'evento che solitamente, in tema di scolo delle acque, crea maggiore disturbo è quello dello sciorino dei panni dai balconi e dell'eventuale, annesso, sgocciolamento.


Si tratta di una forma di stillicidio particolarmente fastidiosa che spesso reca disturbo rendendo, di fatto, non fruibile quella parte dell'unità immobiliare soggetta a tale sgocciolamento.


Sciorinare i panniÈ lecita una simile pratica?


Se sì a che condizioni?


Innanzitutto, per ciò che concerne i profili più propriamente pubblicistici è sempre necessario consultare il regolamento di polizia locale che potrebbe disciplinare orari, modi e divieti dello sciorinamento dei panni soprattutto in quei casi in cui ciò debba essa fatto da appartamenti che aggettano sulla pubblica via.


In secondo luogo è necessario consultare gli atti d'acquisto e se si tratta di condominio con regolamento contrattuale anche quest'ultimo documento.


In sostanza non esiste un diritto riconosciuto dal codice civile a stendere la biancheria bagnata dai propri balconi quanto piuttosto tale facoltà, sotto forma di servitù, potrebbe essere riconosciuta dall'autonomia privata delle parti interessate.


La Cassazione, che è intervenuta proprio in merito alla questione sciorinio dei panni, ha avuto modo di affermare che lo stillicidio, sia delle acque piovane, sia, ed a maggior ragione, di quelle provenienti (peraltro con maggiore frequenza) dall'esercizio di attività umana, quali quelle derivanti dallo sciorinio di panni mediante sporti protesi sul fondo alieno (pratiche comportanti anche limitazioni di aria e luce a carico dell'immobile sottostante), per essere legittimamente esercitato, debba necessariamente trovare rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc o, comunque, ove connesso alla realizzazione un balcone aggettante sull'area di proprietà del vicino, essere esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale (Cass. 28 maggio 2007 n. 7576).


Chiarito ciò è utile domandarsi: come può agire il proprietario dell'appartamento sottoposto che si ritiene vessato dal continuo sgocciolamento dei panni.


Sciorinare i panniLa prima cosa da fare è quella di consultare l'atto d'acquisto ed il regolamento condominiale per comprendere se dagli stessi possa evincersi il riconoscimento di una servitù ad hoc.


Una volta appurato che ciò non sussiste potrà agire legalmente per ottenere la cessazione della condotta lesiva oltre che l'eventuale risarcimento del danno.


Trattandosi di materia relativa a diritto di proprietà dal 2011, prima d'intraprendere un'azione giudiziale, sarà necessario esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

riproduzione riservata
Sciorinare i panni
Valutazione: 3.33 / 6 basato su 6 voti.
gnews
  • whatsapp
  • facebook
  • twitter

Inserisci un commento



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
Alert Commenti
  • Massimo
    Massimo
    Lunedì 14 Gennaio 2013, alle ore 17:06
    Caro avvocato, vivo al terzo piano di un condominio e vorrei sapere se l'inquilino sopra di me può stendere le lenzuola, anche se non sgocciolanti, fuori dal suo balcone, facendole penzolare fino ad arrivare al mio con una limitazione di aria e luce, premetto che i balconi sono interni.
    Grazie
    rispondi al commento
  • Legale
    Legale
    Lunedì 17 Settembre 2012, alle ore 15:04
    Per Luigi Galante: se ritiene infondata la contestazione risponda negando quanto le è stato contestato. Spetta sempre a chi lamenta un fatto darne prova in giudizio e se lei si comporta secondo le regole non ha nulla da temere.
    rispondi al commento
  • Luigi Galante
    Luigi Galante
    Mercoledì 12 Settembre 2012, alle ore 22:29
    Grazie Avv Alessandro Gallucci per lo spazio.
    Sono proprietario da circa 20anni ma vivo da poco in condominio di 12 appartamenti banleari di due piani ed io abito a piano terra rialzato.
    Sotto e antistante il balcone di mia proprietà, purtroppo da me ceduta gratuitamente ai proprietari coniugi del piano sovrastante perché mia sorella, vi è uno spazio di mq. 9 scarsi di cosiddetto giardino più della metà pieno di piante ed erbacce e mai usato per mettere una sdraio o altro...
    Non esiste regolamento condominiale o accordi ma nell'ultima riunione condominiale è stato deciso che si possono stendere i panni purchè non vi sia gocciolamento.
    I proprietari del predetto spazio mi hanno fatto scrivere una lettera di diffida ai sensi dell'art. 844 C.C.- quando vengono stesi i miei panni sono quasi già asciutti.
    Come mi devo comportare?
    Grazie e porgo cordiali saluti
    rispondi al commento
Torna Su Espandi Tutto
347.663 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI