Da un condominio ne posso sorgere due. I casi che portano alla scissione, la quale avviene su impulso dell'assemblea o tramite ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Da un condominio ne posso sorgere due.
Ai sensi del primo comma dell'art. 61 disp. att. c.c., infatti, qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Questa sorta di mitosi urbanistico-edilizia può avvenire su impulso dell'assemblea o tramite ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Nel primo caso è sufficiente la maggioranza prevista per la formazione del regolamento (maggioranza dei presenti all'assemblea e almeno la metà del valore millesimale dell'edificio).
Nella seconda ipotesi è necessario che la domanda venga proposta da almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio di cui si chiede la separazione.
Per dirla concretamente: se si vuole sciogliere il condominio A+B partecipato da 18 persone ugualmente suddivise nelle due parti, in due condomini autonomi A e B e ad avanzare la richiesta sono i residenti in quest'ultimo, è sufficiente che la presentazione la domanda giudiziale venga proposta da soli 3 comproprietari abitanti nella parte B.
Il secondo comma del successivo articolo 62 disciplina un caso particolare: lo scioglimento dei condomini che necessita d'interventi modificativi delle parti comuni. In tal caso è necessaria una maggioranza pari a quella prevista per le innovazioni:
da ciò si può anche dedurre che le opere stesse debbano essere considerate tali.
Ci si domandati, quindi, se questo genere di scioglimento possa essere disposto dall'Autorità Giudiziaria oltre che dall'assemblea.
La risposta, negativa, ce l'ha fornita, di recente, la stessa magistratura e più nello specifico la Suprema Corte di Cassazione.
In una pronuncia del 19 dicembre 2011, infatti, si legge che alla stregua di una corretta applicazione degli artt. 61 e 62 disp.att. cod. civ., l'autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio solo quando un complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione, in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, pur potendo rimanere in comune tra gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 cod.civ., mentre, ove la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e siano necessarie opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio, e la costituzione di più condomini separati, possono essere approvati solo dall'assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio (Cass. 19 dicembre 2011 n. 27507).
In pratica solamente se l'art. 62 disp. att. c.c. avesse contenuto un rimando alla domanda giudiziale, allora la si sarebbe potuta utilizzare per quella fattispecie.