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Previsto dalla L. n. 124/2015 (nota anche come Legge di riforma della Pubblica Amministrazione Madia), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2016 il D.Lgs. n. 222/2016, noto anche come Decreto SCIA 2, in vigore dall'11 dicembre 2016.
Detto decreto è infatti intitolato «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124».
La Legge di riforma Madia, come noto a molti, è stata recentemente dichiarata incostituzionale in alcuni articoli (sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016), ma la questione non tocca il menzionato articolo 5, che appunto contiene la delega del Decreto SCIA 2.
Se, dunque, le norme dichiarate incostituzionali sono fuori dall'ordinamento e pertanto si dovrà attendere una nuova legiferazione (con i tempi e le incognite note a tutti), ciò non vale per l'articolo 5.
Per completare il quadro, segnaliamo che dopo la Legge di riforma della PA (per quanto qui interessa), cioè a luglio 2016, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 126/2016, noto come Decreto SCIA, di «Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124».
Tale decreto «reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività» e rimanda a successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione del detto art. 5, l'individuazione delle «attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso».
Ed ecco che poi nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre è stato pubblicato il D.Lgs. n. 222/2016, di cui oggi parliamo, di «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124».
Il Decreto SCIA ha modificato alcune norme relative al procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 - tra cui (anzi, principalmente) anche quelle relative alla SCIA (menzioniamo ad es. la SCIA Unica, applicabile quando per un'unica attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, etc).
La SCIA (acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è infatti un adempimento previsto per moltissime attività, tra cui vi sono anche quelle relative agli interventi edilizi.
Il Decreto SCIA 2 è andato ad inserire ulteriori norme al procedimento amministrativo in materia di attività private, ma anche, in maniera più specifica rispetto al precedente, a modificare norme che riguardano i procedimenti amministrativi specifici come (per quello che a noi interessa) quelli in materia di interventi edili (v. art.3), nonché (v. allegato A) ad individuare per le varie attività (divise per i settori commerciale, edile e ambientale) il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione di regimi amministrativi, nonché i riferimenti normativi.
Noi qui ci occuperemo del Decreto in parola dando risalto alle norme che più strettamente riguardano la materia dei lavori in casa, di cui si occupa il nostro sito, rimandando come sempre alla lettura integrale dei testi ed alla consulenza di professionisti esperti.
Così prevede l'art.1, co.1: «Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali e' necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento».
Il detto decreto prevede in materia edilizia, al fine di garantire omogeneità nel regime giuridico sul territorio nazionale, la redazione di un glossario unico contenente «l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A».
E' poi previsto che le amministrazioni procedenti prestino consulenza gratuita sulle attività di cui al suindicato allegato A.
Le regioni e gli enti locali hanno tempo per adeguarsi alle disposizioni del decreto SCIA 2 entro il 30 giugno 2017.
E veniamo al cuore della nuova normativa, almeno per quanto riguarda i lavori edili: l'art. 3, del Decreto Scia 2, appunto intitolato «Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia», apporta delle significative modifiche al Testo Unico dell'edilizia di cui al DPR 380/2001.
Le modifiche apportate riguardano essenzialmente (ma non solo): il ridisegno degli adempimenti necessari per l'esecuzione dei vari lavori; la sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità, il collaudo.
Quanto al ridisegno degli adempimenti: in sintesi, mentre fino al decreto in parola era previsto: l'indicazione di specifici interventi per i quali erano previsti l'attività libera, la comunicazione, la comunicazione asseverata, il permesso di costruire, la DIA e in via residuale in caso di mancata individuazione specifica, la SCIA (per la quale erano comunque previsti anche interventi specifici).
Con il Decreto SCIA 2 invece, vi è l'individuazione di interventi specifici destinati ad attività libera, permesso di costruire, SCIA, SCIA in alternativa al permesso di costruire e per tutti gli altri, in via residuale la CILA.
Vediamo dunque come sono ripartiti gli interventi.
Con la modifica approntata dal decreto SCIA 2 all'art. 6, T.U. Edilizia rientrano nell'attività edilizia libera, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) i seguenti interventi:
«a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444» (le zone A sono «le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;»);
«e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici»
È inoltre previsto che le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina ad altri interventi edilizi, esclusi gli interventi soggetti a permesso di costruire (di cui all'art. 10, co.1) e gli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (di cui all'art. 23).
Inoltre, le regioni devono disciplinare con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.
Eliminata la comunicazione prevista prima per alcuni interventi, oggi con un nuovo art. 6-bis, la CILA (acronimo di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) viene prevista in via residuale per tutti interventi non rientranti negli ambiti dell'attività libera, del permesso di costruire e della SCIA.
Detti lavori devono essere preceduti da una comunicazione, anche telematica, «dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina ad interventi edilizi; inoltre, devono disciplinare le modalità dei controlli prevedendo sopralluoghi.
Resta il titolo del permesso di costruire, per il quale: viene eliminata la condizione prescritta per l'asseverazione della conformità alle norme igienico-sanitarie, condizione che prevedeva tale asseverazione per il solo caso in cui non ci fossero da effettuare valutazioni tecnico-discrezionali; detta asseverazione è oggi prevista dunque sempre; infatti viene prevista la definizione «dei requisiti igienico-sanitario di carattere prestazionale degli edifici».
Dunque, soggiacciono, come prima, al permesso di costruire:
«a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni» (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Inoltre, «2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire...» (v. art. 10).
Sparisce la DIA (Denuncia di Inizio Attività): l'art. 22 del T.U., prima dedicato alla DIA, è oggi intitolato alla SCIA.
Mentre prima erano soggetti dalla SCIA tutti gli interventi non rientranti nell'ambito dell'attività libera e del permesso di costruire (e alla DIA in alternativa al permesso di costruire), oggi gli interventi rientranti nella SCIA sono ben individuati.
Sono dunque soggetti a SCIA:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, T.U.), se attengono alle parti strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), T.U.) se attengono alle parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire (cioè gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), T.U. diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).
Si possono inoltre realizzare con Segnalazioni Certificate di Inizio Attività «le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori».
Si possono inoltre realizzare con Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e «comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore».
Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle dette disposizioni.
Come prima per la DIA ora è prevista la SCIA in alternativa al permesso di costruire.
Con la modifica dell'art. 23 sono indicati gli interventi soggetti a detto regime; sono cioè:
«a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c)» (e cioè: «gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»;
«b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati...;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche».
Viene meno il certificato di agibilità ed è sostituito dalla «Segnalazione Certificata di agibilità».
Cosa vuol dire?
In sostanza che «la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente» non sarà più attestata dalla PA, con una segnalazione certificata che oltre alla sussistenza di dette condizioni riguarderà la conformità dell'opera al progetto e la sua agibilità.
Il nuovo arti. 24, T.U. prevede che «ai fini dell'agibilità» il titolare del permesso o chi ha presentato la SCIA presenterà una segnalazione certificata; ciò è previsto per determinati interventi e cioè:
«a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni» suindicate.
La mancata presentazione della segnalazione comporta una sanzione che va da 77 euro a 464 euro.
Ai fini dell'agibilità la segnalazione può riguardare anche:
«a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.»
Queste le novità riguardanti il collaudo: dai casi per i quali esso è prescritto vengono esclusi quelli di «interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica», per i quali sarà sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori.
Inoltre, viene aggiunta la norma secondo cui «il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto per il rilascio della licenza d'uso degli edifici» (di cui all'art. 62).
Il decreto prevede poi una generale possibilità, per regioni ed enti locali, «nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione».
Segnaliamo poi l'abrogazione dell'art. 126, R.D. n. 773/1931, che vietava «il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza».
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