|
Una delle modalità più comuni per l'evacuazione dei fumi della combustione delle caldaie è la cosiddetta espulsione orizzontale che avviene a mezzo di un tratto di tubo, appunto orizzontale, che uscendo per qualche metro dalle caldaie termina a parete, senza raggiungere il tetto dell'edificio.
La norma UNICIG 7129/08 è il principale riferimento per gli impianti gas ad uso civile, cui appartengono anche i sistemi di espulsione dei fumi delle caldaie (per potenze termiche non superiori a 35 kW).
La norma UNICIG 7129/08, come tutte le norme, indica alcuni dei modi con i quali è possibile realizzare gli impianti nel rispetto degli obblighi descritti dalle leggi di riferimento.
Per gli scarichi dei prodotti della combustione delle caldaie, per circa 10 anni, dal 2003 alla fine del 2012, il riferimento legislativo più importante è stato il D.P.R. 412 del 2003, aggiornato e modificato più volte nell'arco del decennio.
Il D.P.R permetteva lo scarico dei fumi in orizzontale solo in alcuni casi, tra essi i più comuni erano: la sostituzione di una caldaia esistente con scarico orizzontale a parete, l'installazione di una nuova caldaia in un edificio privo di un impianto termico e la ristrutturazione di un impianto termico autonomo.
In tutti gli altri casi di installazione di una nuova caldaia era d'obbligo lo scarico dei fumi a tetto, anche nei casi in cui la distanza tra caldaia e tetto era considerevole.
Nel Dicembre del 2012 c'è stata una modifica, considerevole, del D.P.R. 412 del 2003 inclusa nel decreto legislativo noto come Decreto Sviluppo Bis, costituita da una ulteriore possibilità di deroga dello scarico a tetto per particolari tipi di caldaie.
Con la modifica introdotta da questo decreto non c'era più l'obbligo di scarico a tetto dei fumi della combustione per tutte le caldaie che salvaguardavano l'ambiente, ossia ad alta efficienza ed a basse emissioni di sostanze inquinanti.
Per caldaie ad alta efficienza si intendono in primis le caldaie a condensazione, in grado di recuperare energia termica proprio dai fumi prodotti dalla combustione, mentre, per basse emissioni di sostanze inquinanti si intendono basse emissioni delle principali forme di ossidi di azoto (NOx).
Restavano, comunque, valide per le installazioni di tali caldaie e dei loro sistemi di evacuazione dei fumi di scarico tutte le distanze descritte dalla UNICIG 7129/08, relativamente a balconi, porte, finestre, etc.
Tali disposizioni erano valide anche in tutti i casi di distacco da un impianto termico centrale, sia per la ristrutturazione sia per la realizzazione di un nuovo impianto termico autonomo.
Poi a seguito del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito poi in L. 3 agosto 2013 n. 90, è stato stabilito che anche per le caldaie standard ed ecologiche, che siano state installate a partire dal primo settembre di quell'anno, non poteva più essere effettuato lo scarico a parete, anche nei casi di sostituzione di una vecchia caldaia che già scaricava a parete.
Unica eccezione rimanevano gli impianti che possedessero tali caratteristiche:
- un rendimento termico utile maggiore o uguale a 90+2log (Pn), in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della potenza termica utile nominale;
- appartenessero alla classe 4 o alla classe 5 secondo la classificazione relativa alle emissioni di NOx indicata dalla norma UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502.
Di recente la normativa è stata nuovamente modificata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs n. 102 del 4 luglio 2014.
Il decreto aumenta il numero delle fattispecie in cui è possibile effettuare lo scarico a parete da 4 a 6 e introduce delle modifiche alle tipologie di generatori che possono usufruire di questa semplificazione.
L'art. 14 del decreto, ai commi 8 e 9, stabilisce infatti che è possibile scaricare a parete anche in questi due casi:
- per caldaie a gas a camera stagna installate in sostituitzione di caldaie che già scaricavano a parete o in canna collettiva ramificata;
- in caso di ristrutturazione di impianti di riscaldamento in cui non esistano idonei sistemi di evacuazione a tetto, se vengono usate caldaie a condensazione con emissione di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh.
Lo stesso tipo di caldaia potrà avere scarico a parete nei casi in cui lo scarico a tetto non sia possibile per l'esistenza di vincoli sull'edificio interessato o per l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sul tetto, condizione che deve essere asseverata da un tecnico.
Inoltre potranno scaricare a parete i generatori ibridi composti da almeno una caldaia a condensazione e una pompa di calore.
|
||