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Dichiarazioni dei redditi, modello 730 e Unico, IRPEF, ma anche IMU, TASI, TARI, nonché la cedolare secca sugli affitti. Sono tante le scadenze fiscali che nel giro di un anno bussano alla porta del contribuente e per non arrivare impreparati, abbiamo preparato un elenco di tutte quelle più importanti da segnare sul calendario.
Quando si parla di dichiarazione dei redditi, il riferimento è al modello 730 e al modello Unico. Il primo, il 730, è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati che presenta diversi vantaggi.
Il primo di questi vantaggi indubbiamente è che il contribuente non deve eseguire calcoli e può ottenere il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio. Se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.
Dal 2015 è prevista una nuova tipologia di dichiarazione dei redditi, il cosiddetto modello 730 precompilato così chiamato perché in alcune sue parti è già stato compilato dall'Agenzia delle Entrate. Proprio l'Agenzia mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 già precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici, ossia Fisconline.
Il 730, sia ordinario che nella forma precompilata, deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione al sostituto d'imposta sia in quello di presentazione al Caf o al professionista. Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato. Se però dopo tale data dovessero riscontrarsi errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l'assistenza per correggerli.
In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.
Le scadenze da rispettare per presentare il 730 integrativo sono:
- entro il 25 ottobre quando il modello 730 è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo si può presentare in alternativa, un modello Unico Persone fisiche.
Oltre al 730, l'altro modello per la dichiarazione dei redditi è l'Unico Persone Fisiche, un modello unificato che permette di presentare più dichiarazioni fiscali. Devono compilare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi sia della dichiarazione IVA, escluse alcune categorie di contribuenti chiamati a presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma. Il modello Unico deve essere presentato, in via telematica, entro il 30 settembre.
Chi può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali, deve farlo tra il 2 maggio e il 30 giugno.
Dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, 730 o Unico, risultano le imposte che ogni contribuente deve versare.
Il riferimento in tal caso è all'IRPEF, l'Imposta sul Reddito delle Persone fisiche che si paga in due tranche: acconto e saldo.
L'acconto IRPEF deve essere versato:
- in un'unica soluzione entro il 30 novembre se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro di cui la prima, nella misura del 40% entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e la seconda, nella restante misura del 60% entro il 30 novembre.
Passando alla tassazione immobiliare le scadenze fiscali più importanti dell'anno sono tre e riguardano l'IMU, la TASI e la TARI, che compongono la cosiddetta IUC, Imposta Unica Comunale. Partendo dall'IMU, essa è l'imposta dovuta sul patrimonio immobiliare, entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 in sostituzione di ICI, IRPEF dovuta sugli immobili non locati e relative addizionali regionali e comunali.
L'IMU non è dovuta sull'abitazione principale che non sia classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e l'esenzione riguarda anche le pertinenze, cioè gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6, C/7 (garage, cantine, solai), limitatamente a una per ogni categoria.
Sono inoltre esenti IMU anche gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, nonché le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, se adibiti a casa di abitazione. L'IMU quindi si paga su:
- abitazione principale e relative pertinenze solo se l'immobile è di lusso
- seconde case a prescindere della classificazione catastale.
Per quanto concerne i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea diretta entro il primo grado – si pensi ai genitori che concedono un immobile in comodato d'uso gratuito al figlio - è prevista una riduzione dell'imposta pari al 50%, nel rispetto di determinate condizioni.
Le scadenze per l'IMU sono le stesse in tutta Italia e sono: per l'acconto (prima rata) il 16 giugno e per il saldo (conguaglio) il 16 dicembre.
La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc.
La tassa è pertanto dovuta da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo – quindi è dovuta anche dagli inquilini in un minimo del 10% e un massimo del 30% come previsto nella singola delibera comunale - fabbricati e aree edificabili, a eccezione dei terreni agricoli e del fabbricato in cui si risiede.
A decorrere dal 2016 la TASI però è stata equiparata in parte all'IMU e come quest'ultimo anche la tassa sui servizi indivisibili comunali non è più dovuta sui fabbricati adibiti ad abitazione principale, se non considerati di lusso, quindi rientranti nelle categorie A/1, A/8, A/9.
Di conseguenza, la tassa non è più dovuta dall'inquilino che vive in un immobile non di lusso/di pregio. Come per l'IMU anche per la TASI le scadenze per il versamento della tassa sono le stesse su tutto il territorio nazionale, quindi, entro il 16 giugno andrà versata la prima rata e poi a conguaglio entro il 16 dicembre il saldo.
La TARI, ossia la nuova tassa sui rifiuti che a decorrere dal 1° gennaio 2014 ha sostituito TIA, TARSU e TARES, ha invece scadenze diverse che variano da comune a comune. Il consiglio in tal caso è verificare singolarmente con il proprio comune le scadenze della TARI.
Quando si parla di scadenze fiscali che riguardano gli immobili, una menzione a parte merita la cedolare secca sugli affitti, quel regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali. Il locatore che sceglie la cedolare secca sugli affitti non solo pagherà un'imposta sostitutiva ma in più non andranno pagate l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. L'opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l'A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione.
L'imposta sostitutiva si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti che viene ridotta al 10% - dal 2018 tornerà al 15% - per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative come Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e quelli confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa che sono individuati dal Cipe.
Le scadenze dell'imposta sostitutiva sono le stesse previste per il versamento dell'IRPEF.
La misura dell'acconto è pari al 95% e andrà versato:
- in un'unica soluzione, entro il 30 novembre, se l'importo è inferiore a 257,52 euro
- in due rate, se l'importo dovuto è superiore a 257,52 euro: la prima, del 40% (del 95%), entro il 16 giugno e la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre.
Il saldo si versa entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.
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