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Rifiuti in condomino, ovvero argomento in grado di far litigare i condòmini.
Prima di entrare nel merito della questione, dei diritti e degli obblighi dei condomini, delle prerogative dell'assemblea e dell'amministratore di condominio, è utile ricordare che evidentemente il riferimento è al conferimento in bidoni condominiali.
Se ognuno fa da sé, cioè se in strada sono presenti bidoni pubblici, ovvero se ciascuno ha i propri bidoncini per la raccolta differenziata, allora la litigiosità diminuisce o, al massimo, è limitata alla custodia dei suddetti piccoli contenitori.
Il motivo scatenante dei litigi, spesso o forse sarebbe meglio dire sempre, riguarda le modalità di conferimento da parte dei singoli condòmini nel caso di bidoni condominiali e il loro posizionamento.
È a questa fattispecie che si farà principalmente riferimento, salva qualche incursione per quella riguardante i bidoni in uso esclusivo dei singoli.
Premesso che in ogni comune nel quale è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti detto porta a porta vi sono specifiche norme locali di riferimento, poiché la materia, nei principi generali, è regolare uniformemente, il servizio funziona grosso modo così:
All'inadempimento degli obblighi imposti dalle norme locali sono ricollegate sanzioni.
Le più note sono quelle riguardanti l'errato conferimento, ma vi sono anche quelle inerenti alla custodia dei bidoni, alla loro esposizione sulla pubblica strada, e così via.
In questo quadro si pone la necessità di posizionare i bidoni in uno spazio comune in grado di accoglierli, che sia possibilmente compatibile con gli altri usi in essere e i diritti dei condòmini a non vedersi pregiudicati nell'uso delle loro proprietà e/o delle parti comuni. Facile?
Non tanto: vediamo chi decide che cosa.
L'assemblea, ai sensi dell'art. 1138 c.c., ha il potere di disciplinare l'uso delle cose comuni.
La norma riguarda la disciplina da inscriversi nel regolamento condominiale, ma non vi sono dubbi in dottrina e giurisprudenza, che questa decisione, avendo l'assemblea generale potere di disciplina delle cose comuni, possa essere contenuta anche in una singola delibera.
Delibera che, secondo lo scrivente, è bene sia adottata con la stessa maggioranza prevista per la norma regolamentare, ossia sempre con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Ciò equivale a dire che l'assemblea è l'organismo deputato primariamente alla decisione riguardante il posizionamento dei bidoni per la raccolta differenziata.
Laddove l'assemblea non assuma decisioni in merito, ovvero fin tanto che l'assemblea medesima non sia messa in grado di deliberare, la decisione sul posizionamento dei bidoni può e deve essere assunta dall'amministratore che, nell'ambito delle sue prerogative, ai sensi dell'art. 1130 n. 3 c.c., deve disciplinare l'uso delle cose e la fruizione dei servizi comuni, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascun condòmino.
La stessa finalità, chiaramente, deve essere perseguita dall'assemblea. Diversamente tanto le decisioni dell'assise, quanto quelle del mandatario potrebbero essere impugnabili a seconda dei casi (da valutarsi in concreto) anche per nullità.
In generale nella decisione sul luogo di posizionamento dei bidoni bisogna considerare diverse variabili:
L'assemblea e l'amministratore, inoltre, proprio in ragione delle prerogative indicate dall'ultima norma citata, possono altresì disciplinare il posizionamento dei bidoni dei singoli condòmini, ad avviso dello scrivente certamente vietando il loro deposito nelle parti comuni, per ragioni di igiene e decoro, al massimo limitandolo ai soli momenti necessari a consentire il corretto conferimento.
L'errato conferimento dei rifiuti può essere sanzionato. La sanzione, si accennava in precedenza, può essere irrogata dalla polizia municipale, per violazioni delle norme comunali inerenti al conferimento dei rifiuti, attraverso sanzioni individuali ovvero al condominio in ragione della tipologia di violazione (es. errore nel conferimento dei rifiuti per il singolo condòmino, ritardato ritiro del carrellato).
Le sanzioni, prima che dal Comune, se esse sono previste dal regolamento di condominio, possono essere irrogate anche per violazione delle norme regolamentari.
Si pensi a sanzioni che colpiscono il conferimento nei bidoni fuori dai giorni/orari consentiti, quelle riguardanti il posizionamento illegittimo dei bidoni privati, ecc.
Ai sensi dell'art. 70 disp. att. c.c. tali sanzioni possono essere irrogate dall'assemblea con delibera assunta dalla maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.
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