La Cassazione, con una sentenza dello scorso 11 febbraio, la n. 3440, torna ad occuparsi dei rumori intollerabili e della sostanziale insussistenza di
La
Cassazione, con una sentenza dello scorso
11 febbraio, la n. 3440, torna ad occuparsi dei rumori intollerabili e della sostanziale insussistenza di un diritto al silenzio assoluto.Pretendere ed ottenere tranquillità, in buona sostanza, non sta a significare necessità di silenzio quanto piuttosto diritto a non vedere superati i normali limiti di tollerabilità delle
immissioni rumorose.Nel caso di specie, una persona lamentava che la proprietaria di un appartamento vicino al suo aveva installato nel proprio bagno,
una ventola per l'aspirazione dei cattivi odori.Questa ventola, a suo dire, risultava
troppo rumorosa e quindi, ai sensi dell'
art. 844 c.c., chiedeva al giudice di pace competente l'adozione dei provvedimenti idonei a eliminare il problema.L'attrice risultava
soccombente nel giudizio di primo grado così come in quello d'appello da lei stessa promosso.Da qui il
procedimento di legittimità.
Pure la Cassazione, però, le ha dato torto ritenendo pienamente legittima l'impugnata sentenza di secondo grado.Il tutto è ruotato attorno al
concetto di tollerabilità ed alla non coincidenza con lo stesso di un
diritto al silenzio assoluto.Secondo gli
ermellini, infatti,
il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore. In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile.La normale tollerabilità, poi, va riferita alla sensibilità dell'uomo medio, Non si può, infine, non tenere conto della durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore.Nella specie i giudici di merito, ritenendo scarsamente percepibili le immissioni di rumore, hanno tenuto conto di tutti gli elementi essenziali (il rumore della ventola d'aspirazione era percepibile solo nelle ore serali o notturne; la ventola era situata in immobile addirittura non confinante con quello della attrice e funzionava solo quando veniva usato il bagno, per eliminare i cattivi odori) (
Cass. 11 febbraio 2011 n. 3440).La
Corte regolatrice, sostanzialmente, ci ricorda che la materia delle immissioni non può non passare da una valutazione dei fatti da farsi caso per caso e quindi sostanzialmente rimessa alla discrezionalità del
giudice.
Discrezionalità che, è bene ricordarlo, non vuol dire decisione arbitraria ma convincimento su dati di fatto (es. CTU, sopralluogo personale) che trovino adeguato,logico e motivato riscontro nel testo della sentenza.