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Chi lo ha detto che l'inquinamento acustico da cui siamo spesso circondati nella nostra vita di tutti i giorni sia prodotto solo da soggetti privati?
La pubblica amministrazione - e con tale espressione comprendiamo anche i concessionari di pubblici servizi - ne produce un bel po'.
Vogliamo qualche esempio?
Eccolo: scolaresche chiassose, parco giochi rumorosi, autostrade senza barriere adeguate, binari e macchinari ferroviari non manutenuti adeguatamente, etc.
Il tutto nei pressi di abitazioni private, dove secondo il nostro ordinamento, deve essere garantita una serena qualità della vita.
Cosa si può fare in tali casi? È possibile per il cittadino tutelarsi, oppure no? La risposta è sì!
Anche nei confronti della pubblica amministrazione, infatti, sono applicate le norme utilizzate per la regolazione del detto problema nei rapporti tra privati.
La stessa norma del codice civile che regola i problemi nei rapporti tra privati in materia di immissioni, è utilizzata dalla giurisprudenza in caso di controversie tra cittadino/i e pubblica amministrazione.
Parliamo dell'art. 844 c.c. del codice civile, il quale prevede che «Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso».
L'art. 844 del codice civile è una norma di carattere generale riferita a tutte le forme di immissioni (rumori, fumi, etc..) che affida al criterio della «normale tollerabilità» la individuazione della soglia che dette immissioni non devono superare a tutela dei confinanti.
Il discorso, anche con riferimento alla pubblica amministrazione, non riguarda quindi solo il rumore ma tutte le immissioni che rientrano nella previsione della norma.
La norma di cui all'art. 844 c.c. prevede l'azione inibitoria: prevede cioè la possibilità di ottenere che un giudice accerti l'illegittimità delle immissioni e ordini al rumoroso di cessarle; si tratta di una soluzione valevole ovviamente per il futuro; per il pregresso il riferimento generale è agli artt. 2043 e ss., c.c. che prevedono il risarcimento del - già provocato - danno da fatto illecito.
La norma di cui all'art. 844 c.c. sorge originariamente a tutela del diritto di proprietà.
Tale norma, infatti, inserita non a caso nella parte del codice civile dedicata alla proprietà (Titolo e Libro dedicati alla proprietà), ha all'inizio la funzione di regolare solo il rapporto tra proprietari vicini e l'unico diritto che si riteneva in origine leso, era quello di proprietà.
Tale è l'interpretazione che ne fa la giurisprudenza per un certo periodo (si v. Corte Cost., 23 luglio 1974, n 247).
Attente verso una maggior tutela del bene e del diritto della salute, le Corti hanno poi cambiato orientamento: ormai da tempo si considera inadeguata a risolvere i conflitti di interessi nel campo delle immissioni rumorose un'interpretazione dell'art. 844 c.c. volta solo a considerare la tutela della proprietà (v. Cass. S.U. 10186/1998): ciò, al fine di preservare, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 844, anche un altro bene di rango altrettanto costituzionale, quello alla salute, di cui agli artt. 32 e e 2 della Costituzione.
Sono numerose le sentenze che hanno come parte rumorosa la pubblica amministrazione.
Ad esempio, la sentenza n. 20571/2013, emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in un caso di citazione in causa di privati nei confronti di una scuola per gli eccessivi schiamazzi dei bambini provenienti dagli spazi esterni dell'istituto, riconosceva il superamento del limite della normale tollerabilità e per conseguenza, ordinava alla scuola di ridurre gli orari di uscita dei bambini nel cortile della scuola.
Ancora, con la sentenza n. 4848/2013 la Corte di Cassazione ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario in un caso di richiesta di accertamento dell'intollerabilità delle immissioni provenienti da un parco giochi dato in concessione a un privato da parte di un Comune.
A tal proposito, sono molte le sentenze chiamate a rispondere in ordine alla giurisdizione in materia: a decidere cioè se è competente il giudice amministrativo oppure il giudice ordinario; la risposta è tendenzialmente che la competenza è del giudice ordinario dal momento che (in parole povere e non tecniche) qui si tratta di un caso di tutela dei diritti, per il quale privati e p.a. sono in posizione paritaria.
Ancora, e sempre a titolo di esempio, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 18195/2014, la concessionaria Autostrade per l'Italia SpA è stata condannata (la costruzione, nel frattempo, di una idonea barriera fonoassorbente aveva ricondotto il rumore ai limiti di tollerabilità) a rifondere gli attori dei danni alla salute e di tipo non patrimoniale: nel caso di specie si trattava di danni provocati dal passaggio della viabilità.
Detta sentenza conclude per l'applicazione in via analogica anche ai rapporti tra privati e p.a. del criterio di cui all'art. 844, vertendosi in una materia dove insiste il diritto fondamentale dell' individuo ed essendo comunque la pubblica amministrazione tenuta al rispetto degli standard ambientali.
La recentissima sentenza n. 14180/2016 ha condannato laconcessionaria del Brennero SpA - chiamata in causa da una coppia di proprietari di un immobile adiacente all'autostrada – a realizzare delle barriere fonoassorbenti al fine di riportare entro la tollerabilità il rumore prodotto dal passaggio di mezzi sull'autostrada.
Sempre di recente, la sentenza n. 20198/2016 della Corte di Cassazione è stata invece emessa nei confronti di Trenitalia SpA: la controversia, promossa da alcuni cittadini contro il rumore provocato nei pressi delle loro abitazioni dall'attività di movimentazione di vagoni ferroviari, si è risolta con la condanna di Trenitalia a ridurre il rumore entro la soglia consentita mediante un sistema di oliatura periodica di rotaie e impianti, nonché al risarcimento dei danni.
Tra l'altro, nei casi di tutela della salute, la posizione della p.a. è ritenuta priva di alcun potere di affievolimento della posizione soggettiva del privato (tra tante Cass. S.U. 20571/2013, Cass. S.U. 4908/2006, Cass. 21172/2015 e Cass. 22116/2014), il che comporta in parole semplici che essa non ha alcuna posizione di supremazia rispetto al privato.
Ma come si individua il limite che il rumore non deve superare?
Esiste una normativa tecnica indicante determinati parametri e, naturalmente, la violazione dei detti limiti è fonte di un illecito.
Tuttavia, il rispetto degli stessi, se da un lato esclude la responsabilità di tipo amministrativo (evita cioè l'ingiunzione della sanzione) non preclude quelle di tipo civilistico (inibitoria e risarcimento del danno): in tal caso la responsabilità viene esclusa solo dall'accertamento della tollerabilità del rumore.
Tale elemento, lungi dal dipendere dal rispetto di valori assoluti, va accertato tenendo conto del fatto concreto e può dunque esservi anche se quei limiti non vengono superati.
In tal senso, l'orientamento risulta costante: si veda da ultimo la sentenza n. 20198/2016 (ma si veda anche, tra le altre, ad es. la sentenza n. 3438/2010), secondo cui «il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa».
Come viene dunque calcolata l'intollerabilità nei casi in cui i limiti assoluti risultano rispettati?
Certamente la valutazione è affidata alla discrezione del giudice, ma questi farà ricorso a un criterio oggettivo, ad esempio, il criterio del differenziale.Tale è la conclusione della maggior parte delle sentenze sul punto: non si tratta cioè di verificare il mero rispetto dei limiti assoluti, ma anche di verificare la differenza che sussiste tra il rumore processato e il rumore di fondo; al fine quindi di verificare, caso per caso, quanto tale differenza incide sul complesso dei rumori nella zona.
E ciò vale anche quando una delle due parti è una pubblica amministrazione: lo ha ribadito la sentenza n. 18195/2014 con riferimento a un concessionario della p.a.
E tale valutazione è considerata indispensabile proprio a maggior ragione perché dall'altra parte preme la tutela della salute e della qualità della vita.
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