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Il ritrovamento di un tesoro nel codice civile

Il tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare la proprietà e appartiene al proprietario del fondo dove si trova.
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Concetto di tesoro


esempio di possibile tesoroL'art. 932 c.c. definisce il tesoro come qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario (co.1)e stabilisce che il tesoro, così definito, appartiene al proprietario del fondo dove si trova (co.2). L'art. 932 c.c. disciplina una fattispecie che, sebbene non oggi probabilissima, non può tuttavia escludersi in assoluto.

Amaramente potremmo dire che forse è più facile trovare un rifiuto, che un tesoro, oggi come oggi... Ma in realtà la cosa si verifica più spesso di quanto si possa immaginare, soprattutto in un Paese come il nostro, pieno di storia, arte e cultura.

Infatti, a differenza di altre norme del codice civile, quella di cui all'art. 932 c.c. negli anni è stata oggetto di numerose decisioni, e ciò dimostra che nella pratica la fattispecie si verifica.

Dunque, immaginiamoci che Tizio compri un terreno; ci vuole costruire sopra, ad esempio, una casa. Ovviamente scaverà e troverà qualcosa.
Potrebbe essere un tesoro... come dovrà comportarsi?
Quali diritti e quali doveri sorgono con il ritrovamento? Vediamo cosa dicono le norme, in particolare circa il caso del ritrovamento fortuito (e non per attività di ricerca).

Rientrano nella definizione di tesoro del codice civile i beni mobili di pregio, nascosti o sotterrati, di cui nessuno può provare di essere proprietario.

Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore.

La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui (art. 932, co. 1 e 2, c.c.).

Il codice penale prevede poi un'ipotesi di reato per il caso di appropriazione della parte del tesoro spettante al proprietario prescrivendo che È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 309 euro :... 2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo (art. 647, co.1, n. 2), c.p.).


L'eccezione dei beni culturali


un esempio di possibile tesoroNell'ambito di applicazione della norma non rientrano le cose di interesse storico, paletnologico, paleontologico e artistico. Esse, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo sono infatti di proprietà dello Stato per espressa previsione di legge di cui all'art. 826, co. 2 c.c.; la norma è poi ampliata dall'art. 91, co. 1, D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e paesaggio), che attribuisce alla proprietà dello Stato tutti i beni culturali da chiunque e in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini.

Pertanto detti beni non rientrano nella definizione del concetto di tesoro di cui al primo comma dell'art. 932 c.c., perché è escluso che non siano di nessuno: la proprietà (dello Stato) è stabilita a monte e non deve essere provata.

D'altro canto, l'esclusione è espressamente prevista nel terzo ed ultimo comma dell'art. 932 c.c., il quale stabilisce che Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Va da sè che l'esclusione riduce fortemente la portata della norma, dal momento che è difficile immaginare, in Italia poi, un bene di pregio che non sia un oggetto di interesse storico, paletnologico, paleontologico e artistico.


Beni culturali e leggi speciali


La legge speciale di riferimento è oggi data dal D.Lgs. 42/2004, detto anche Codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale ha sostituito la precedente L. 1089/1939.

Il codice prevede agli artt. 88 e ss. il procedimento amministrativo che segue al ritrovamento del bene e che, sostanzialmente, quando il ritrovamento è fortuito (dunque casuale e non dovuto a ricerche mirate), consiste: innanzitutto nella dichiarazione da parte del privato del ritrovamento, da farsi entro ventiquattr'ore, alle autorità competenti (al soprintendente o al sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza) (v. art. 90, D.Lgs. cit.).

La mancata segnalazione e dunque l'impossessamento del bene integrano l'illecito penale di cui all' art. 176, dello stesso Codice dei beni culturali.

Il ritrovamento comporta un dovere di custodia, tale per cui lo scopritore dovrà: lasciare la cosa dove l'ha trovata, se la cosa non corre pericolo; se invece la custodia non può assicurarsi altrimenti, lo scopritore può rimuoverla (v. art. 90, co.1 e 2).

Dopo la segnalazione del ritrovamento il codice prevede il riconoscimento del premio (v. artt. 92 e 93 del Codice), che non può essere superiore a un quarto del valore delle cose ritrovate, da corrispondersi al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento, o allo scopritore casuale che abbia fatto la denuncia secondo i modi prescritti (oltre che al concessionario dell'attività di ricerca).

Il premio è aumentato alla metà del valore se il proprietario dell'immobile è anche concessionario dell'attività di ricerca o se è anche lo scopritore della cosa.

Nessun premio può essere invece riconosciuto a chi ha scoperto le cose introducendosi nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

Il premio è determinato dal Ministero, previa stima delle cose ritrovate.

Il premio può essere in denaro o in parte delle cose ritrovate. In alternativa al premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta.


Beni culturali


Il procedimento indicato vale per i beni indicati dall'art. 10, dello stesso Codice, per il quale, sono beni culturali, per quanto qui interessa, 1... le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sono inoltre beni culturali, nel caso vi sia la dichiarazione dell'interesse culturale: 3...a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

Il comma 4 dello stesso articolo aggiunge un elenco poi di altre cose che vengono comprese tra quelle già elencate ai commi 1 e 3, come per esempio: le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; le cose di interesse numismatico... che abbiano carattere di rarità o di pregio; i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio.

Rimangono sotto l'applicazione della norma di cui all'art. 932 c.c. ad es. le cose prive di interesse culturale, ancorchè appartenenti ad antiche civiltà (v. Cass. n. 4 febbraio 1993).


Dichiarazione dell'interesse culturale


La dichiarazione dell'interesse culturale è regolata dagli artt. 13-16, D.Lgs. 42/2004, che sinteticamente prevedono che la dichiarazione dell'interesse è prevista per i beni indicati all'art. 10 co. 3 e sostanzialmente deve accertare la presenza dell'interesse richiesto dallo stesso comma.

L'avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse deve essere comunicato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa, con l'assegnazione di un termine di almeno trenta giorni per il deposito di osservazioni.

La dichiarazione dell'interesse è poi notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa.

Contro la dichiarazione è possibile esperire ricorso al Ministero entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.

Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

Per una compiuta disamina della normativa si rinvia al testo integrale della norme di legge.

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Ritrovamento di un tesoro e codice civile
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Porta12345
    Porta12345
    Giovedì 16 Luglio 2015, alle ore 15:59
    Ma e obbligatorio denunciare al sindaco o ad altre autorita solo la scoperta di beni gia definite da leggi speciali come di ineresse culturale, storico, artistico, archeologico oppure si deve denunciare anche la scoperta di altri beni tipo lingotti d'oro, diamanti, banconote?
    rispondi al commento
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